Regolamento aggiornato con Note

*In rosso le riforme introdotte per la stagione 2015-2016. Le Note debbono essere integrate con tutte quelle “non urgenti” dalla stagione 2012-2013.

 

REGOLAMENTO UFFICIALE 2008 aggiornato (con Note)*. 

 

 

Titolo I - NORME FONDAMENTALI 

  

  

Art.1 : Lealtà e probità - “1.Il Fantacalcio è un giuoco a premi basato sulla competizione assoluta tra i concorrenti in ogni fase del gioco ; E’ severamente punita con una penalizzazione dai 15 ai 30 punti, nonché con la proposta di Radiazione e di Amministrazione Controllata, qualsiasi forma di accordo, combine o affini, o qualunque comportamento teso a diminuire il senso di competizione assoluto tra i concorrenti; [1] [39] [29]  

2.I Valori Statutari del Fantacalcio Villanova sono: Lealtà e probità, Trasparenza, Tradizione, Autorità e democraticità. Essi influiscono sulle modifiche al Regolamento pertanto sono richieste maggioranze rinforzate per la modifica o l’abrogazione di regole di Rango Statutario;[53] 

3.Il presente Fantacalcio ed ogni diritto ad esso collegato appartiene ai Cavalieri Fondatori che decidono a maggioranza sugli atti straordinari per la vita del giuoco ; [67]

4.Tutti i partecipanti sono uguali dinanzi alla Giustizia Fantacalcistica, tuttavia il presente Regolamento riconosce gli Status come strumento per garantire le continuità della Lega costituitasi nel 1997”

 

Art.2: Consiglio di Lega – “ 1.Il Consiglio di Lega (o Assemblea) è l’organo titolare del potere normativo ed è composto da tutti Presidenti. Esso è l’organo giurisdizionale d’Appello della Giustizia Fantacalcistica, e controlla il Presidente e la Giunta Direttiva nell’esercizio delle rispettive funzioni”.

 

Art.3 : Presidente di Lega – “1.Il Presidente di Lega, il cui incarico ha durata annuale, è eletto dal Consiglio di Lega . Egli coordina il giuoco, presiede la Giunta Direttiva, gestisce il Sito ufficiale, è Garante del Regolamento, dirige le operazioni di consegna delle formazioni, gestisce ed è responsabile dei conteggi settimanali, dell’aggiornamento delle classifiche e delle riscossioni.

2.E’ inoltre Organo Disciplinare di Primo Grado, ed è controllato nell’esercizio delle sue funzioni dal Consiglio di Lega e dalla Giunta Direttiva.

3.Egli è punito in modo aggravato fino ad 1/3 della sanzione per ogni frode.

4.Vi è la possibilità di eleggere un Dirigente esterno.”

 

Art.4 : Vice-Presidente di Lega - “1.Il Vice-Presidente è eletto dall’Assemblea, ed è il massimo organo consultivo del Presidente, nonché suo sostituto nel caso in cui il Presidente lasci per più di 48 ore il territorio italiano, ovvero suo primo sostituto in caso di incompatibilità del Presidente a sostenere il Giudizio disciplinare di Primo Grado.

2.Egli deve essere messo a conoscenza da parte del Presidente di ogni atto compiuto, ed è componente della Giunta Direttiva.”

 

Art.5: Senatori a vita - “1.E’ nominato Senatore a vita colui il quale si è messo in evidenza per importanti meriti fantacalcistici o istituzionali, ovvero per innegabile esperienza e liceità all’interno della Lega, semprechè si abbiano i requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento.

2.Ogni Senatore diviene membro a vita della Giunta Direttiva, ed è organo consultivo della Presidenza, finanche organo tutore e rappresentativo dei fondamentali Valori della nostra Lega.

3.E’ un titolo che può essere revocato o non concesso per gravi violazioni del Regolamento ovvero per comportamenti poco professionali, ed è conferito dalla Giunta Direttiva”.

 

Art.6 : Giunta Direttiva – “1.La Giunta Direttiva è composta dal Presidente di Lega, dal Vice-Presidente e dai Senatori a vita, e coadiuva il Presidente di Lega nell’esercizio delle sue funzioni. Ogni membro della Giunta deve essere costantemente informato.

2.In particolar modo la Giunta deve riunirsi ogni qualvolta il Presidente è chiamato a risolvere controversie o questioni di particolare complessità, o non facilmente risolvibili a lettera di Regolamento, e quindi può fungere da Organo giurisdizionale di Primo Grado. [7]

3.Inoltre la Giunta Direttiva, a maggioranza dei suoi membri, decreta l’eventuale Rango Statutario di una Norma al fine di rendere necessaria la modifica a maggioranza rinforzata.

4.Alla Giunta è poi attribuito un importante ruolo nel procedimento di modifica al Regolamento e nella nomina dei Senatori a Vita.”

 

Art.7: Gerarchia delle fonti – 1. 1) Regolamento . 2) Precedente giudiziario . 3) Prassi o Consuetudini della nostra Lega. 4) Regolamento della Federazione Fantacalcio del sito fantacalcio.it in riferimento alle Norme Tecniche 5) senso complessivo del Regolamento ispirato dal principio di equità ove manchi la norma scritta. 

2.L’organo giudicante deve tassativamente rispettare tale gerarchia nella definizione delle controverse od in qualsiasi altro giudizio disciplinare, ed è obbligatorio emettere le Motivazioni della decisione.” [51]

 

(così come modificato nell’Assemblea nr.1/2011-2012)

 

Art.8: Regolamento - “1.Solo in via estremamente eccezionale è possibile modificare il Regolamento a stagione iniziata, ma con deliberazione a maggioranza rinforzata (almeno 7 su 8, o comunque in caso di astensioni massimo un solo contrario). [52]

2.E’ comunque vietato modificare regole nel tentativo anche solo relativo di danneggiare o favorire un qualche concorrente.

3.Ovviamente non è possibile modificare i principi fondamentali contenuti in questo paragrafo[53].”

 

Art.9: Status – “1.Gli iscritti sono suddivisi per Status a seconda del numero di partecipazioni tenutesi nel corso degli anni all’interno della nostra Lega:

a) Cavalieri Fondatori : godono di tale Status solamente coloro che parteciparono alla storica Fondazione della Lega Villanova . E’ un titolo che si conserva vita natural durante, salvo la radiazione con disonore. E’ trasmissibile agli eredi.[54];

b) Soci di rango senatoriale : godono del presente Status coloro che abbiano partecipato almeno a otto edizioni consecutive, e che pertanto sono muniti di uno dei requisiti necessari alla nomina di Senatore a vita. Tale Status si perde con la mancata partecipazione a tre edizioni consecutive. E’fatta salva la radiazione con disonore [54];

c) Soci effettivi : godono di tale Status coloro che abbiano partecipato almeno a quattro edizioni. Il titolo si acquista al termine della quarta edizione e si perde con la mancata partecipazione ad un edizione;

d) Matricola: è il titolo per coloro che non abbiano ancora terminato la quarta edizione da partecipanti. Una sola mancata partecipazione fa ripartire daccapo i termini;

 

(articolo modificato con la Riforma dell’Estate 2015, fermo restando gli Status già acquisiti, con la quale si sono raddoppiati i termini originariamente previsti).

 

Art.9 bis: Norme sugli Status - “1.Possono essere nominati Senatori a vita solamente coloro che abbiano raggiunto almeno lo Status di “Soci di rango senatoriale”;

2.Le Matricole non hanno diritto di iscrizione automatica all’annata successiva, che si acquista solo con lo Status di “Socio Effettivo” ;

3.Possono essere eletti alla Presidenza o alla Vice-Presidenza solamente coloro che abbiano raggiunto almeno lo Status di “Socio di Rango Senatoriale”;

4.Sulle Domande di ammissione o di esclusione di partecipanti, nonché sulle Mozioni di sfiducia sono escluse dalla votazione le Matricole, che possono soltanto intervenire senza voto nella discussione”.

 

Art.9 ter: Cedibilità dello Status – “1.Lo Status acquisito è strettamente personale e pertanto non può essere ceduto a terzi, salvo che si tratti del titolo di Cavaliere Fondatore alle condizioni stabilite dal secondo comma del presente articolo.

2.Il titolo di Cavaliere può essere trasmesso solo ai discendenti maschi in linea retta, previa Abdicazione solennemente posta in essere dinanzi all’Assemblea di Lega.”

 

Titolo II - NORME SULL’ASSEMBLEA (o CONSIGLIO DI LEGA)

 

 

Art.9 quater: Procedimento di modifica al Regolamento – “1.La Proposta di Modifica va presentata al Presidente di Lega, che convoca la Giunta Direttiva la quale stabilisce le regole del dibattito, l’eventuale allocazione della proposta in caso di approvazione del Consiglio e la maggioranza necessaria per deliberare. La Giunta esprime anche un parere non vincolante sulla proposta.”

 

Art.9 quinquies : Norme Generali sulle Assemblee – “ 1.La Convocazione Assembleare è effettuata dalla Presidenza previa consultazione della Giunta Direttiva e dei singoli Partecipanti, e va notificata almeno 7 giorni prima della data indicata, salvo i casi di urgenza giurisdizionale. La Presidenza deve ragionevolmente valutare i motivi che non permettono la presenza del Partecipante, tenendo in somma considerazione le esigenze lavorative non procrastinabili. [62]

2.E’ vietato l’accesso agli Eventi Fantacalcistici a persone non incluse nella Lista d’Accesso stilata dalla Giunta Direttiva entro 48 ore dall’Evento e pubblicata sul Sito Ufficiale o comunque notificata ai Partecipanti.  
3.Il diritto d’accesso è assicurato esclusivamente ai Partecipanti, ed eventualmente ai rispettivi Soci o Amministratori delegati già previamente inseriti nei Registri Fantacalcistici Ufficiali . Tuttavia la Giunta non può autorizzare più di due esseri umani per squadra, incluso il Partecipante stesso. La Giunta può inoltre ammettere uno o più soggetti chiamati a svolgere attività d’utilità fantacalcistica, ed un numero massimo di 3 spettatori.  
4.E’ severamente vietato, durante l’Evento, l’utilizzo di sostanze psicotrope o super alcoliche all’interno della sala principale della Sede Storica. Ogni violazione sarà punita con la Sanzione Pecuniaria di 1€ ; 
5.La Giunta Direttiva si riserva il potere di allontanare dalla Sede Storica i Non Partecipanti ancorchè inclusi nella Lista d’Accesso che non si attengano alle prescrizioni e/o alle disposizioni , anche orali, impartite dalle Autorità Fantacalcistiche.

6.La condotta impropria di un Partecipante, di un Socio o di un Amministratore delegato può solamente determinare l’applicazione di una Sanzione Pecuniaria da 1€ a 5€, ovvero di un Ammonizione.

7.Il Partecipante che non partecipa a due Assemblee-Asta nella stessa edizione è condannato con la Radiazione biennale a partire dal termine della stagione. Non è considerata assenza se vi è la presenza di un altro rappresentante della squadra, e stesso dicasi per assenze giustificate da motivi palesemente ed indiscutibilmente gravi o da motivi lavorativi imprevedibili al momento in cui la Giunta ha proceduto all’organizzazione dell’Assemblea-Asta”

 

(introdotto dalla Direttiva nr.1/2009-2010) (ultimo comma inserito nella Riforma dell’Estate 2012) 

 

 

Art.10: Astensioni – “1.Gli astenuti si computano sempre come contrari, salvo il Giudizio contenzioso, la Mozione di sfiducia e la Proposta di Radiazione ove l’astensione dal voto non è ammessa.”

 

Art.11: Maggioranze – “ 1.L’Assemblea in sede di modifica al Regolamento è validamente costituita se sono presenti almeno i 2/3 pieni degli iscritti.

2.Se non è necessaria una Maggioranza rinforzata, ai fini dell’approvazione è sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione.

3.Se invece è necessaria una Maggioranza rinforzata, è d’obbligo l’approvazione dei 2/3 pieni degli iscritti.

4.Ovviamente se la stagione è iniziata, è fatto salvo l’art.8.”

 

Art.12: Giudizi – “1.Quando il Consiglio è chiamato a giudicare in Appello, se si tratta di un Giudizio contenzioso tra due partecipanti è necessaria la presenza dei 2/3 pieni degli iscritti, ma dal computo vanno esclusi i contendenti. La decisione va presa a maggioranza semplice dei partecipanti esclusi i contendenti. In tale giudizio è vietata l’astensione.

2.Se si tratta invece di un Giudizio non contenzioso, è necessaria la presenza dei 2/3 pieni escluso l’imputato o gli imputati in concorso, e per la decisione è necessaria l’approvazione della maggioranza semplice degli iscritti, escluso l’imputato.

3.Se si tratta invece di un giudizio interpretativo, nessuno è escluso dalla definizione del giudizio ed è richiesta la presenza dei 2/3 pieni degli iscritti e l’approvazione a maggioranza semplice degli iscritti stessi.

4.Il giudizio va qualificato tenendo conto degli articoli contenuti nel titolo successivo.”

 

 

Titolo III - NORME SULLA DISCIPLINARE [6] [1] [17] [8] [14] [15] [35] [36] [37] [43] [44] [45][46][63] [64][65]

 

 

Art.13: Principi nella giurisdizione – “1.Chiunque si trovi ad esprimere pareri o decisioni in ambito di Giudizio Disciplinare deve comportarsi secondo buona fede, tenendo conto del Regolamento ed in particolar modo dell’art. 7, senza lasciarsi influenzare da interessi di classifica o simili.” 

 

Art.14: Istanza di denuncia – “1.Qualsiasi istanza va presentata al Presidente di Lega o ad un membro della Giunta Direttiva. Entro un massimo di 5 giorni, salvo i casi di non urgenza, il Presidente di Lega deve emettere la sentenza di Primo Grado.

2.E’ la Giunta Direttiva che stabilisce la natura del Giudizio, ovvero se si tratti di Giudizio mono-imputato, contenzioso o interpretativo.

3.L’istanza di Appello al Consiglio di Lega va presentata al massimo entro 20 giorni dalla sentenza di primo grado, salvo i casi in cui il giudizio è urgente.”

[6] [17] [48] [49]

 

Art.15: Accusa – “1.Se vi è istanza di denuncia da parte di un iscritto, è quest’ultimo a fungere da Organo d’Accusa.

2.Qualora invece la procedura sia attivata dal Presidente stesso in seguito ad una notizia criminis dotata di un certo fondamento, è lui stesso fungere da Organo d’Accusa ma il Giudizio di Primo Grado è espresso dalla Giunta Direttiva e non dal Presidente.”

[17] [6] [48] [49]

 

Art.16: Regole sul Giudizio d’Appello – “1.Come sopra stabilito dall’art.12, Organo disciplinare d’Appello è il Consiglio di Lega nella sua complessità ad esclusione dell’imputato o degli imputati.

2.Se il Giudizio è contenzioso, i contendenti sono esclusi dalla decisione.

3.Nessuno è escluso invece dalla definizione dei Giudizi interpretativi.”

[17] [48] [49] [6]

 

Art.17: Giudizi mono-imputato – “1.I Giudizi mono-imputato sono quelli in cui si configurano come parti in causa da un lato la Lega Fantacalcio e dall’altro un iscritto o più iscritti se sussiste un concorso nell’illecito.

2.Il quorum stabilito per la validità del giudizio è dei 2/3 pieni degli iscritti, escluso l’imputato o gli imputati.

3.La decisione è presa a maggioranza semplice degli iscritti, escluso l’imputato o gli imputati. [17] [49] [6]

 

Art.18: Giudizi contenziosi – “1.I giudizi contenziosi sono quelli in cui si configurano come parti in causa due iscritti tra di loro in contrapposizione.

2.Il quorum stabilito per la validità del giudizio è dei 2/3 pieni degli iscritti, esclusi però i contendenti.

3.La decisione è presa a maggioranza semplice degli iscritti, esclusi i contendenti.

4.In tale Giudizio non è ammessa l’astensione.

[48] [49]

 

Art.19: Giudizi interpretativi – “1.I Giudizi interpretativi sono quelli che hanno ad oggetto l’interpretazione di una Norma del Regolamento, o di qualsiasi altra Norma che rientra nella Gerarchia delle fonti sancita dall’art.7.

2.Il quorum stabilito per la validità del giudizio è dei 2/3 pieni degli iscritti, nessuno escluso.

La decisione è presa a maggioranza semplice dei presenti alla seduta, nessuno escluso.

[48] [49]

 

Art.20: Clausola generale – “1.Se in Prima convocazione non è raggiunto il quorum stabilito dal Regolamento, in Seconda convocazione ogni iscritto è obbligato alla partecipazione a pena di una sanzione che va dai 5 ai 20 €, salvo la giusta causa che viene valutata dalla Giunta Direttiva”

 

Art.20 bis : Fedina Fantacalcistica – “1.La Giunta Direttiva è tenuta costantemente ad aggiornare il Quaderno delle Fedine Fantacalcistiche, che comprende la situazione disciplinare e/o complessiva di ogni singolo partecipante che ha preso parte al giuoco nella storia del Fantacalcio Villanova”.

 

Art.20 ter : Quaderno delle Sentenze – “1.Il Presidente è tenuto costantemente ad aggiornare il Quaderno delle Sentenze, il quale comprende tutte le decisioni disciplinari adottate dalla nostra Corte Fantacalcistica.”

 

 

Titolo IV - NORME TECNICHE  [50] [25] [66] [70]

 

 

Art.21: Struttura della squadra - “1.Ogni squadra è composta da 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 7 attaccanti. Inoltre vi è l’assegnazione di un Allenatore di Serie A tramite sorteggio. All’Asta iniziale ogni squadra potrà spendere un massimo di 300 Magic Milioni” [47]

 

(così come Modificato nell'Asta Iniziale del 11-09-2009)

 

Art.21 bis : Giocatori residui – “1.Per quanto riguarda gli acquisti di centrocampisti ed attaccanti, appena la metà più due dei partecipanti chiude il relativo settore di giocatori, il calciatore chiamato è acquisito a partire dal prezzo Gazzetta, e non dal prezzo di 1.” [11]

 

(così come Modificato nell'Asta Iniziale del 11-09-2009 e nell'Assemblea nr.2/2011-2012)

 

Art.21 ter : Acquisti in difetto di liquidità e Cessazione budget – 1.Se si acquista, in qualunque fase di mercato, un giocatore senza i Fantamilioni necessari, vi è l’annullamento dell’operazione con in aggiunta 1 punto di penalizzazione per la squadra e l'Ammonizione per l’autore del fatto. Inoltre, per gli acquisti in Assemblea-Asta, se il fatto è rilevato prima della chiusura dell'Asta stessa la squadra che aveva concorso per il suo acquisto ha diritto di acquistare il giocatore allo stesso prezzo, se ha disponibilità fantaeconomica. Altrimenti il giocatore è a tutti gli effetti libero sul mercato.

2.Nell’Asta Iniziale, invece, se una squadra conclude i Fantamilioni  senza completare la Rosa nella composizione di cui all’art.21, subisce l'estrazione di un giocatore nel Reparto in cui si è verificata la cessazione del budget con la restituzione dei Fantadenari spesi per il giocatore estratto, l’applicazione di 1 punto di penalizzazione  alla squadra e l’Ammonizione per l’autore del fatto. Se i Fantamilioni non sono ancora sufficienti per completare la Rosa, si procede a nuova estrazione.

3.In entrambe le ipotesi descritte nei primi due commi di questo articolo se il fatto è reiterato nel corso dell’Asta si procede, per ogni reiterazione, all’applicazione di 1 punto di penalizzazione.

 

(introdotto nella Riforma dell’Estate 2012) 

 

 

 

 Art.22: Formazioni e consegna – “1.La Formazione, composta da 11 titolari e 10 riserve, va consegnata entro 60 minuti dall’inizio della prima gara di giornata, con una tolleranza massima di 15 minuti che viene estesa a 55 minuti fino ad un minuto prima dell’inizio della prima gara stessa se si tratta di formazione redatta a qualsiasi titolo in Amministrazione Controllata. Se una gara è anticipata extra-calendario, e quindi la Gazzetta applicherà il “6 politico”, è consentito alla squadra fantacalcistica di indicare entro un’ora dall’inizio di questa gara i giocatori che giocano quella gara che intende impiegare per quella giornata, specificando se intende schierarli in campo o in panchina, impegnandosi poi ad osservare questa dichiarazione al deposito della Formazione, a pena di applicazione del “60 politico” alla squadra per quella giornata. Se invece il giocatore è impiegato in assenza di Dichiarazione valida, si considererà come “non impiegato”.   [4] [27] [29] [30] [31] [18] [24]

1.bis Le 10 riserve previste possono essere liberamente articolate, senza obblighi.

2. La formazione deve essere pubblicata su Fantagazzetta, in particolare nell’area Leghe private appositamente organizzate dalla Giunta Direttiva. Solo in caso di assoluta impossibilità dovrà depositarsi la formazione nella Posta privata permanente su Facebook, ma la Giunta dovrà valutare severamente i motivi d’impossibilità addotti dal Partecipante, potendo del caso applicare la sanzione di 2€. Solo in casi assolutamente eccezionali potrà depositarsi la Formazione via sms alla Presidenza e all’Avversario di turno, con possibilità di applicare la sanzione prevista”.

3.I moduli consentiti sono il 4-4-2/4-3-3/4-5-1/3-4-3/3-5-2/5-4-1/5-3-2. [13]

4.In caso di mancata consegna è ricopiata in toto la formazione della settimana precedente ma viene comminata una multa di 3 € per ogni formazione non presentata, salvo che essa venga inviata entro 5 minuti dall'inizio della prima gara di giornata, ferma restando la sua invalidità. In ogni caso l’ammontare complessivo della Sanzione in applicazione di tale comma non può superare i 32€ [2] [18] [33] [42]

5.Vi è da chiarire, però, che se tali inadempimenti pregiudicano il corretto e leale svolgimento dei giuochi soprattutto nelle fasi cruciali o finali della stagione, il Presidente di Lega potrà chiedere con atto motivato al Consiglio di Lega di redigere la formazione in nome e per conto del soggetto inadempiente in via temporanea o definitiva, a seconda della gravità, fatte salve le norme sull’Amministrazione Controllata”. [32]

 

(articolo modificato nell'Asta Iniziale del 11-09-2009, e dapprima con varie Direttive di Giunta nella stagione 2008-2009, ed ancora nell’Assemblea nr.1/2011-2012) (primo comma modificato nell’ultima parte dalla Riforma dell’Estate 2012 e dalla Direttiva n.1/2012-2013) (secondo comma modificato con aggiunta dalla Direttiva n1/2013-2014). (con la Riforma dell’Estate 2015 si è modificato il primo comma allungando la panchina a 10; si è inoltre aggiunto il comma 1-bis, e si è modificato il secondo comma il quale disponeva che Essa deve essere preferibilmente pubblicata sull'apposito Forum di www.facebook.com, organizzato dalla Presidenza, oppure deve essere comunicata al Presidente di Lega ed all’avversario di turno tramite e-mail, sms, documento o via telefono. Le formazioni depositate sull'apposito Forum di Facebook non possono essere oggetto di modifica e/o integrazione mediante Commenti. Ogni modifica e/o integrazione così effettuata sarà considerata inefficace.)

 

 

Art.22 bis: Gare sospese, rinviate o comunque non giocate – “1.Se nella giornata di Serie A vi è la sospensione o il rinvio per qualsiasi motivo di tre o più partite, che quindi sono computate a norma di Gazzetta con i classici 6 politici, nei conteggi sarà assegnato ad ogni squadra il 66 politico con l’attribuzione di un punto a ciascuna squadra”. [19] [3]

 

(modificato a seguito della Riforma dell’estate 2012)

 

 

Art.22 ter : Formazioni per le ultime cinque giornate – “1.Nelle ultime 5 giornate la Giunta Direttiva assicura la redazione delle Formazioni mediante lo strumento dell’Amministrazione Controllata Suppletiva singola per l’eventuale mancato Invio della stessa da parte di un Partecipante, nel termine sancito dal primo comma dell’art.22.

2.Inoltre per le ultime 5 giornate la sanzione per il mancato o ritardato Invio nei termini è aumentata a 5€, e non è applicata l’esenzione di cui al primo comma dell’art.22 per gli invii in ritardo, mentre la Formazione in ritardo viene ugualmente accettata e quindi considerata valida se inviata entro 1 minuto dall’inizio della prima gara di giornata.

3.Si applica l’ultimo comma dell’art.22.”

[27]

 

(introdotto dalla Direttiva nr.4/2008-2009 – Modificato con l’introduzione al secondo comma della Direttiva n.1/2012-2013)

 

Art.23: Risultati – “1.In ogni sfida, ottiene i tre punti in palio chi riesce a totalizzare un punteggio maggiore di almeno tre unità rispetto all’avversario. In caso contrario sarà assegnato un punto ciascuno. Lo sbarramento è a punteggio 66, al di sotto del quale la vittoria è pregiudicata” [50] [3]

 

Art.23 bis : FantaSchedina – “1.La Presidenza organizza un separato Concorso, a partecipazione facoltativa di 0,50€ a giornata, nella quale ottiene il Montepremi chi indovina la combinazione vincente di tutte le gare. Il Montepremi si cumula Giornata dopo Giornata nel caso in cui non ci sia alcun vincitore, fino ad un massimo di circa 12€.

2.Le modalità particolari di gioco saranno descritte in una Nota su Facebook”.

 

(introdotto nell’Assemblea nr.1/2011-2012)

 

Art.24: Calcolo mediante giornale – “1.Nel calcolo dei punteggi si tiene conto esclusivamente ed insindacabilmente del Magic Voto presentato dalla Gazzetta dello Sport del Martedì. Ma nelle gare per le quali la Gazzetta attribuisce nel Tabellone il “6 politico” si farà riferimento invece al MagicVoto di www.fantagazzetta.it pubblicato con riferimento alla Gazzetta dello Sport quando la gara viene giuocata, sempre considerando quanto previsto dal primo comma dell’art.22. [22] [3] [50]

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, tuttavia qualora la gara di recupero non venga giocata entro 30 giorni liberi dalla data originariamente prevista si applicherà il “60 politico” secondo i criteri della Gazzetta dello Sport

2.Riguardo l’Allenatore, in caso di vittoria del tecnico assegnato il punteggio sarà incrementato di "0,5" , in caso di pareggio il punteggio resterà invariato, in caso di sconfitta subirà la sottrazione di "0,5”. [3] [50]

 

(così come Modificato nell'Asta Iniziale del 11-09-2009 e dalla Riforma dell’Estate 2012).

(comma 1-bis aggiunto con la Riforma dell’Estate 2015).

 

Art.25: Bonus Migliore in Giornata – “1.Viene considerata Migliore in Giornata la squadra che ottiene il punteggio maggiore nella singola giornata, se il punteggio è superiore a 70,5. A codesta squadra viene assegnato un Bonus, e quando si consegue il terzo bonus si ottiene automaticamente un punto in Classifica Generale.

2.Nell’assegnazione viene seguito il seguente criterio: a) massimo punteggio in giornata ; b)miglior piazzamento in classifica ; c) scontri diretti ; d) miglior punteggio complessivo negli scontri diretti; d) in caso di persistente parità, si effettuerà il sorteggio.

[9] [19] [69]

 

(così come modificato dalla Riforma dell’Estate 2012)

 

Art.26: Formazione errata - “1.Nel caso in cui un partecipante schieri un calciatore in più nell’undici ufficiale, subisce la sottrazione dell’ultimo attaccante purchè il modulo residuo sia valido. In caso contrario, vi è la sottrazione di un centrocampista.

2.Nel caso in cui vengano schierati ben due giocatori in più o in meno, al partecipante è attribuito il 60 politico senza possibilità di appellarsi al caso fortuito.

3.Qualora invece venga schierato un calciatore in meno, viene inserita una riserva. Il compilatore dei conteggi è tenuto a partire dalla difesa purché si determini un modulo valido, altrimenti procede all’inserimento di un centrocampista o di un attaccante con l’ovvio vincolo della validità del modulo.”

[28] [41]

 

Art.26 bis: Calciatore errato - “1.Chiunque schieri in formazione un calciatore non di sua proprietà, anche involontariamente, subisce il 60 politico senza possibilità di appello. [24] [25]

2.Nel caso in cui la formazione sia redatta in Amministrazione Controllata, il calciatore non di proprietà si computa come zero.”

[24] [25] [28]

 

Art.27: Trasferimento calciatore - “1.Qualora un calciatore in rosa lasci la Serie A italiana prima dell’Asta di riparazione, vi è la restituzione della metà piena dei denari spesi. [20] [23] [38]

2.Inoltre è permesso al partecipante di acquisire un calciatore libero a prezzo Gazzetta, a condizione che poi lo stesso giocatore venga messo all’asta nella prima Assemblea successiva, partendo proprio dalla cifra-Gazzetta. In tale ipotesi se vi sono altri Partecipanti interessati, si procederà con il sistema delle buste nelle quali non si potrà indicare una cifra inferiore al prezzo-Gazzetta. Se chi aveva preso il giocatore lo perde, ottiene la restituzione della totalità dei Fantadenari spesi.

3.Può chiedere la gara alle buste sullo stesso giocatore anche il Partecipante che subisce il trasferimento dalla Serie A di un proprio calciatore in un momento successivo. Ma anche in tal caso l’eventuale acquisto per busta è provvisorio e potrà essere aggredito nella prima Asta successiva. In ogni caso all’altro Partecipante è consentito prendere un giocatore libero a Prezzo Gazzetta.  ”

 

(così come Modificato nell'Asta Iniziale del 11-09-2009 e nell’Assemblea nr.1/2011-2012)

 

Art.28: Divieto di prestiti - “1.E’ vietata qualsiasi forma di prestito di calciatori. In caso di violazione del presente articolo è prevista la sanzione di 15 euro.”

 

Art.29: Mercato di riparazione – “1.Prima dell’Asta iniziale, la Giunta Direttiva deve redigere il Programma delle Aste stabilendo anticipatamente ed in maniera precisa il calendario che dovrà essere seguito, derogabile solo in presenza di motivi gravi.

2.Ai soldi risparmiati all’Asta di inizio stagione, si aggiungono immediatamente 50 Magic milioni spendibili nella Prima Fase di Riparazione. A quelli ulteriormente risparmiati si aggiungono 30 Fantamilioni per la Seconda Fase di Riparazione. In entrambe si terrà il tesseramento dei calciatori liberi, ma il mercato è attivo anche mediante trattative private per quanto riguarda gli Scambi e le Compravendite secche che non possono però essere effettuati prima della prima Asta di Riparazione, ovviamente nel rispetto delle norme anti-combine di cui al seguito.

3.Il limite di movimenti consentiti è 12, mentre due squadre non possono effettuare più di 5 scambi tra loro. [11] [21]

 

(così come Modificato nell'Asta Iniziale del 11-09-2009 e nell’Assemblea nr.1/2011-2012)

 

Art.29 bis: Divieto di conguagli in valori  – "1.E’ severamente vietato conguagliare con danaro o qualsiasi altro bene avente valore economico un qualsiasi scambio.

2.La violazione del presente articolo comporta sempre l’annullamento dello scambio, con in aggiunta la Radiazione da 2 a 10 anni se si tratta di conguaglio in danaro o altro bene.

 

(così come modificato dalla Direttiva nr.1/2010-2011 e dall’Assemblea nr.1/2011-2012 )

 

 

Art.30: Quote e premi – “1.Prima dell’Asta di inizio stagione l’Assemblea deve deliberare su :  quota pro capite, misura di Primo, Secondo e Terzo Premio, misura del Premio per i Trofei dei successivi commi, Fondo Coppe ed eventuali altre spese da effettuare.

2.Per le ultime 10 giornate è istituito il Trofeo Birra Moretti che conferisce al vincitore un premio la cui misura è determinata dall’Assemblea.

3.Al Partecipante che ottiene il maggior punteggio complessivo totale è assegnato il Trofeo Massimo Primavera.

4.La spesa per i quotidiani è ripartita in misura pari tra tutti i concorrenti.”

 

(così come modoficato nell’Assemblea nr.1/2011-2012)

 

Art.31: Ex aequo – “1.Qualora due o più squadre terminino in parità di punti, si tiene conto del seguente ordine : a) scontri diretti ; b) punteggi totali negli scontri diretti ; c) maggior punteggio complessivo in assoluto ; d) miglior piazzamento in Classifica al netto dei punti-Bonus; e) in caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio.

2.Qualora invece terminino in parità di punti tre o più squadre si effettua la Classifica Avulsa composta da tutti gli scontri diretti giocati tra le squadre in parità di punti. Si calcola poi un coefficiente, composto dall’ammontare dei punti della Classifica Avulsa diviso per gli scontri diretti di cui si è tenuto conto per formarla. Tali coefficienti formeranno la Classifica Avulsa dal più elevato al più basso.” [68]

 

(secondo comma introdotto nell’Assemblea nr.1/2011-2012 ; primo comma modificato con l'Assemblea nr.2/2011-2012)

 

Titolo V - NORME ANTI-COMBINE

 

Art.32: Legittimo sospetto – “1.Qualora venga sollevato un legittimo sospetto in merito ad una qualsiasi gara di Fantacalcio, si attivano procedure di monitorizzazione della gara sospetta al fine di rilevare e quindi eventualmente severamente punire a norma dell’art.1 e di altre norme del presente Regolamento tutti i comportamenti lesivi dei principi di Lealtà e probità.

2.Vi è poi la possibilità, nei casi meno gravi, per il Presidente od altro soggetto autorizzato semplicemente di sostituirsi ad un partecipante nella redazione della formazione a norma dell’art.36.” [39]

 

Art.33: Scambi palesemente non equivalenti – “1.Qualora sussistano sospetti di accordo fraudolento tra i concorrenti, e qualora questi pongano in essere uno scambio di calciatori palesemente iniquo al fine di depauperare uno dei team e di avvantaggiarne un altro, il Presidente di Lega su istanza di denuncia o su propria iniziativa può sospendere in via cautelare lo scambio sospetto, eppoi eventualmente annullarlo previo parere dell’Assemblea di Lega.

2.Lo scambio effettuato sarà bloccato dalla Presidenza, dalla Giunta o dall’Assemblea se, a valore di Gazzetta nel momento dell’effetto del trasferimento, tra i giocatori vi è una differenza valoriale di 1/3 pieno. In questo caso, però, chi cede il giocatore col valore Gazzetta inferiore può conguagliare il preciso mancante in Fantadenari. In ogni caso, lo scambio non potrà essere effettuato se tra i giocatori vi è una differenza valoriale superiore a 20 unità. [5]

3.Sono fatte salve le norme sancite dall’art.1 e quelle che riguardano l’Amministrazione Controllata. Nonché il successivo art.33 bis.

 

(così come modificato dalla Direttiva nr.1/2010-2011 e nell’Assemblea nr.1/2011-2012)

 

Art.33 bis : Compravendita secca – “1.I Partecipanti possono anche pattuire il trasferimento dei diritti su un calciatore verso il corrispettivo di un prezzo stabilito unicamente in Fantadenari, purchè il prezzo sia uguale al Valore Gazzetta stabilito per quel giocatore. L’acquirente deve però liberare un giocatore sul Mercato, mentre il cedente resta con un calciatore in meno in quel ruolo fino alla successiva Asta di Riparazione senza applicazione dell’art. 27 del Regolamento.

2.n ogni caso, tenuto conto dell’art.33 secondo comma, la Compravendita secca non potrà essere effettuata se il giocatore ha un Valore Gazzetta superiore a 20. 

 

(introdotto nell’Assemblea nr.1/2011-2012)

 

 

Titolo VI - NORME DI GARANZIA

 

 

Art.34: Calcolo dei punteggi – “1.E’ effettuato dal Presidente di Lega che ne è responsabile. Egli è punito con una sanzione tra i 15 e i 30 punti di penalizzazione per ogni frode volontaria, mentre è soggetto a multa dai 5 € ai 20 € in caso di mero errore materiale.

2.Il Presidente di Lega può delegare occasionalmente altri soggetti al conteggio, ma permane una sua responsabilità oggettiva.

3.Doveroso è il controllo di tutti i partecipanti sui conteggi effettuati.”

[15] [44]

 

Art.35: Registri e Conservazione documenti – “1.Il Registro Ufficiale del Fantacalcio è detenuto dal Presidente di Lega, che però provvede o a tenerne una riproduzione ufficiale sempre a disposizione dei concorrenti presso la Sede della Lega o a tenere aggiornato il Sito ufficiale di cui è gestore.

2.I documenti contenenti le formazioni nonché i quotidiani vengono conservati in un apposito Archivio dal Presidente, che possono essere consultati a richiesta in qualunque momento e senza alcuna limitazione ingiustificata.

3.La tentata o compiuta alterazione dei Registri da parte di qualsiasi membro è punita con una penalizzazione che va dai 5 ai 30 punti, anche a titolo di concorso.”

 

Art.36: Amministrazione controllata – “1.E’ un provvedimento deliberato dall’Assemblea di Lega o in via urgente dal Presidente cui segue ratifica assembleare per garantire il leale e corretto svolgimento dei giuochi, e consiste nel sostituire il Fantapresidente di una squadra nell’esercizio delle sue funzioni per gravi violazioni o inadempimenti. [27] [55]

2.Può essere temporanea o definitiva, completa o suppletiva, e può essere accessoriata dalla Proposta di Radiazione.” [56]

 

Art.37: Proposta di Radiazione – “1.La proposta di Radiazione deve essere ampiamente motivata dal proponente, può essere effettuata da qualsiasi partecipante, e consiste nel proporre l’esclusione a tempo indeterminato di un soggetto per gravi violazioni o inadempimenti, o per l’essere lo stesso soggetto destinatario di una sanzione grave prevista dal presente Regolamento. [57] [43]

2.Alla deliberazione assembleare non possono partecipare le Matricole, cui è riconosciuto però il diritto di prender parte alla discussione e deve essere rispettata la maggioranza rinforzata prevista dall’art.11.

3.Ai votanti, in questo tipo di giudizio, è vietata l’astensione”

 

Art.38: Mozione di sfiducia – “1.Il Presidente o/ed il Vice-Presidente di Lega possono essere oggetto di Mozione di sfiducia motivata e presentata da parte di un partecipante.

2.Nella deliberazione si deve rispettare la maggioranza rinforzata prevista dal terzo comma dell’art.11 e non possono partecipare le Matricole.

3.Ai votanti, in questo tipo di giudizio, è vietata l’astensione.

4.Se la Mozione è approvata, vanno immediatamente indette le Elezioni entro un termine di 20 giorni. Nel frattempo, il Presidente e/o il Vice Presidente sfiduciato esercita solamente l’ordinaria amministrazione senza poter emettere Sentenze né atti normativi ”

 

Art.39: Dimissioni – “1.Nessun partecipante può porre in essere Dimissioni a stagione iniziata se non vi è da parte dello stesso la designazione di un Amministratore Delegato la cui nomina deve essere approvata dall’Assemblea di Lega, che può comunque riservarsi di nominare di propria iniziativa un sostituto.

2.Il dimissionario non ha diritto alla restituzione delle quote, e se designa l’Amministratore Delegato rimane responsabile sino al pagamento dell’ultima quota stagionale nonché per ogni atto o fatto compiuto dal soggetto delegato.

3.Il procedimento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche qualora un partecipante voglia cedere la propria squadra a terzi.”

 

Art.39 bis: Dimissioni di Presidente o Vice-Presidente – “1.Qualora il Presidente di Lega o il Vice presentino le Dimissioni irrevocabili, vanno indette le relative Elezioni entro 20 giorni con pubblicazione sul Sito ufficiale. Nel frattempo, si applica il terzo comma dell’art.38.

 

Art.40: Disciplina generale sulle Sanzioni Pecuniarie – “1.L’ammontare complessivo delle Sanzioni Pecuniarie non può in ogni caso superare i 45 € a Partecipante.

2.Tutte le Sanzioni monetarie vanno a comporre il Fondo Multe, il cui utilizzo deve essere stabilito dall’Assemblea di Lega. Qualora nulla venga disposto in merito, il Fondo va ad integrare il Fondo Coppe, il cui utilizzo è stabilito dall’Assemblea o in mancanza dalla Giunta col controllo dell’Assemblea”

 

(così come modificato dalla Direttiva nr. 3/2008-2009)

 

Art.40 bis: Buona Condotta con effetto sulle Sanzioni Pecuniarie - “1.Qualora il Partecipante sanzionato, mostrando autentico ravvedimento, conformi la sua disciplina alle norme del Regolamento, la Giunta Direttiva o in appello l'Assemblea di Lega possono riconoscergli la Buona Condotta e procedere così allo sconto della Sanzione da un terzo ai due terzi ma solo se il Partecipante non sia al momento sottoposto ad Amministrazione Controllata” [58]

 

(introdotto dalla Direttiva nr.3/2008-2009) 

 

Art.41: Poteri discrezionali – “1.Nell’ambito della gestione e del coordinamento del Fantacalcio, il Presidente può emanare Decreti e Avvisi che debbono essere rispettati dai partecipanti.

2.La Giunta Direttiva, invece, può emanare le Direttive che concernono il funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea di Lega o della Giunta stessa.

 

[59]

 

Art.42:  Vilipendio del Fantacalcio o della Nocerina – “1.Chiunque pubblicamente, in qualsiasi forma, vilipende con espressioni ingiuriose o degradanti la Lega Fantacalcio Villanova, i suoi Organi statutari o il Regolamento nonchè la AG Nocerina è punito con una sanzione che va dai 5 € ai 30 € cui va accessoriata la Proposta di Radiazione se il Vilipendio è chiaro, grave e dannoso per il Fantacalcio o la sua immagine.

2.La sanzione è aggravata di 1/5 se il soggetto viola il presente articolo dinanzi a membri di altre Leghe Fantacalcio riconosciute, oppure se il soggetto ricopre un preciso ruolo istituzionale.

3.Le dichiarazioni lesive espresse da soggetti non partecipanti possono essere considerate in futuro qualora questi vogliano proporre la propria Ammissione.”

[16] [12]

 

(così come modificato dalla Direttiva nr.2/2010-2011)

 

 

Titolo VII - NORME SULLE ISCRIZIONI [10] [26]

 

 

Art.43: Presentazione – “1.Il Candidato, ovvero colui il quale intende entrare nella Lega Fantacalcio Villanova come Partecipante, deve essere presentato ufficialmente da un Iscritto il quale non sia però Matricola.”

 

Art.44: Ammissione – “1.La Giunta Direttiva deve valutare l’idoneità del Candidato, la presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e l’assenza di precedenti Radiazioni sia nell’ambito della nostra Lega, che in altre.

2.L’Assemblea deve invece deliberare secondo la maggioranza rinforzata prevista dall’art.11, ma dal computo vanno escluse le Matricole che non hanno infatti diritto di voto.

3.Se la maggioranza rinforzata non viene raggiunta per due volte consecutive, e non vi è alcuna altra Candidatura, per l’ammissione è sufficiente la maggioranza semplice degli iscritti, sempre escluse le Matricole”

[60]

 

Art.44 bis – Parentela – “1.E’ vietata l’ammissione di un soggetto il quale sia discendente diretto in primo grado di un Iscritto, salvo che quest’ultimo voglia procedere all’Abdicazione semprechè sussitano i requisiti sanciti dall’art. 9 ter.

2.Nessun altro tipo di parentela può ostacolare l’ammissione di un partecipante.”

 

Art.44 ter – Soggetti Condannati – “1.E’ vietata l’ammissione di un soggetto il quale sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato da un Tribunale della Repubblica Italiana ad una pena superiore ai 4 anni, salvo che il reato sia stato commesso direttamente o indirettamente nell’ambito delle manifestazioni sportive della A.G. Nocerina;

2.Se la condanna interviene successivamente all’ammissione, il Presidente di Lega o un membro della Giunta Direttiva è obbligato a presentare la Proposta di Radiazione ;

In ogni caso il titolo di Cavaliere Fondatore è intangibile”.

 

Art.45: Requisiti di Sesso, Territoriali e di Tifo – “1.L’ammissione è concessa solo ai cittadini di sesso maschile che risiedano nella Repubblica Italiana ad esclusione dei territori della Città di Salerno, di Pagani (SA), di Cava de'Tirreni (SA), di Castellammare di Stabia (NA), Grosseto e di Torre Annunziata (NA). In tal caso l’ammissione può esser concessa solo qualora il soggetto abbia risieduto per almeno 4 anni nel territorio di Nocera Inferiore (SA), o 2 anni se abbia risieduto in Via Villanova di Nocera Inferiore” [43].

2.L’ammissione è vietata anche a cittadini di dubbio sesso. [71]

3.Non rileva l’eventuale trasferimento successivo nei Comuni citati al primo comma, purchè si giuri dinanzi al Consiglio di Lega di non supportare in alcun modo, nemmeno indirettamente, i club calcistici legati ai territori citati.

4.E’ in ogni caso vietata l’ammissione a coloro che supportino i club calcistici della Salernitana, della Paganese, della Cavese, della Juve Stabia, del Grosseto e del Savoia Calcio nonché di ogni altro club sportivo in conclamato contrasto con la tifoseria della AG Nocerina. L’eventuale cambio di denominazione delle squadre suddette non inficia l’applicabilità di tale disposizione ”

 

(così come modificato dalla Direttiva nr.2/2010-2011)

 

Art.45 bis: Requisiti di fede religiosa – “1.L’ammissione è vietata a coloro che professino e pratichino la fede religiosa Islamica”.

 

(abrogato dalla Riforma dell’Estate 2012)

 

Art.46: Denominazione squadra - “1.Ogni partecipante ha l’obbligo di denominare la propria squadra. Per essa però non possono essere scelte denominazioni già in uso in passato da altri partecipanti o riferibili ad esse anche indirettamente. Ma per la stagione 2011-2012 l’Assemblea ha deciso che ogni Partecipante dovrà denominare la propria squadra dedicandola ad un calciatore della Nocerina della stagione 2010-2011;

2.E’fatto severo divieto di optare per denominazioni moralmente ed umanamente spregevoli, oppure lesive in qualsiasi modo dell’onore della Repubblica Italiana, oppure tendenziose o lesive della dignità di un altro partecipante o di qualsiasi essere umano, anche se di particolare rilievo pubblico. In ossequio all’art.45, è fatto severo divieto di adottare denominazioni che possano riferirsi in termini positivi ai clubs calcistici menzionati o che comunque siano in chiaro contrasto con la tifoseria della A.G. Nocerina ; [34]

3.Per fatti lesivi dei commi del presente articolo, è prevista la censura della denominazione e la sostituzione di essa d’ufficio su ordine della Giunta Direttiva, salva possibilità di ricorrere all’Assemblea di Lega. La Proposta di Radiazione può essere invece proposta qualora venga violata la seconda parte del comma precedente.”

 

(primo comma modificato nell’Assemblea nr.1/2011-2012)

 

 

Titolo VIII- NORME SULLE ELEZIONI [40] [61]

 

 

Art.47: Presentazione Candidatura – “1.La Candidatura alla Presidenza o alla Vice-Presidenza deve essere presentata alla Giunta Direttiva entro un mese dalle Elezioni o dall’Asta Iniziale, oppure di concerto con la Mozione di sfiducia presentata da un iscritto.

2.Deve essere indicato il nome della Lista, ed il Programma.

3.In ossequio all’art. 9 bis, non è ammessa la candidatura di una Matricola.”

 

 

Art.48: Sistema elettorale – “1.Nella data stabilita si tengono due Elezioni. Una per la Presidenza, ed un'altra per la Vice-Presidenza in ordine.

2.La preferenza, espressa in segreto, deve avvenire in favore della Lista collegata al Candidato alla Presidenza o alla Vice-Presidenza.

3.E’ eletto Presidente di Lega (o Vice Presidente) colui che abbia ottenuto la metà più uno dei voti validi.

4.Nel caso in cui al Primo Turno nessun Candidato abbia ottenuto la metà più uno dei voti validi, si procede al Ballottaggio tra i due Candidati più votati.

5.Al Ballottaggio è eletto il Candidato che ottiene più voti.

6.In caso di parità si procede al sorteggio.

7.Al candidato alla Presidenza che soccombe, è concessa la possibilità di candidarsi per la Vice-Presidenza.”

 

**********************

 

 

 

NOTE

Sono sotto ricomprese Sentenze, Atti e Prassi (Consuetudini) o altri elementi che integrano le Norme del presente Regolamento.  Le Sentenze e gli Atti vanno considerati ai sensi dell’art.7 del Regolamento come “Precedenti Giurisdizionali” (punto 2), Le prassi, vanno invece considerati come Consuetudini (punto 4).

 

 [1] Con la Sentenza “Caso Bush” (nr.1/2008-2009) sono stati elaborati gli illeciti disciplinari di “Tentata Bancarotta” e “Morosità Aggravata” (oltre a quello di Reiterate False Comunicazioni alla Presidenza e agli altri Organi Fantacalcistici) motivando che si tratta di comportamenti contrari al Fantacalcio come “giuoco a premi” (art.1- primo comma). Si ha la Tentata Bancarotta” quando un soggetto pone in essere una serie di condotte volte a sfuggire al pagamento delle quote fantacalcistiche, senza giungere a consumazione per avvenuto pagamento. Si ha inveceMorosità aggravata” quando il Partecipante viene Avvisato del proprio debito fantacalcistico ed è invitato a corrispondere quanto dovuto entro un congruo termine, non adempiendo ed essendo ulterioremente inadempiente anche ad ulteriore “Ultimo Avviso”  (La stessa Sentenza si è rifatta anche alla Sentenza del “Caso Zampa” (del 1999), ove fu per la prima volta elaborato l’illecito di “Bancarotta”, che si ha quando un Partecipante non adempie al pagamento di Quote Fantacalcistiche, Radiazione decennale). Per il “Tentativo di Bancarotta” fu condannato a 3 anni di Radiazione, per la “Morosità Aggravata” a 2 (più altri 5 per Reiterate False Comunicazioni alla Presidenza, vedi Nota 17 terzo paragrafo). In Appello i complessivi 10 anni furono ridotti a 7. ANCORA, con la Sentenza 1 bis 2011/2012 (Caso Maiorino bis) si è condannato Rosanova alla Radiazione per 3 anni per “Morosità Aggravata” (oltre a 2 anni per concorso in Inadempimenti Aggravati, vedi Nota 33) perché << In Dicembre (…) la Presidenza richiedeva il pagamento delle quote fantacalcistiche per l’anno 2011-2012 al Rosanova (…) in modalità anticipata considerando che il Rosanova era già in passato stato condannato per "Bancarotta" e "Morosità Aggravata". Poi ripeteva Richiesta ad inizio Gennaio ed inizio Febbraio, in vista delle Assemblee nr.2 e 3 con promesse di pagamento non soddisfatte (…) Stesso dicasi a Maggio, con altra promessa "a vuoto" prima del pagamento di metà Giugno>>.  

 

-L’art.1 è venuto in rilievo anche nella Sentenza “Caso Schettino”, ove è stato elaborato l’illecito di  Inadempimento Societario perchè considerato “lesivo” del Principio di Lealtà e Probità, nonché di quello della Trasparenza. Vedi anche Nota nr.8 terzo Paragrafo. 

 

-Con la Sentenza nr.1/2010-2011 è stato inflitto 1 anno di Interdizione ad Amministrare (a Carmine Rosanova) per “Morosità Aggravata”. La responsabilità fu attenuata perché il pagamento avvenne con “lieve ritardo”. La Corte nominò come Amministratore del team Carmine Maiorino, che già l’anno precedente era stato nominato dallo stesso Rosanova come Amministratore. La Corte stabilì anche che l’anno da interdetto non fa progredire lo Status.

 

-Con la Sentenza nr.1bis/2011-2012 si è presa in considerazione la possibilità di elaborare l’Illecito disciplinare diOltraggio alla Corte, ma nell’ambito di una Richiesta di Non Perseguibilità (vedi Nota 17 in riferimento a questa Sentenza) ha evidenziato la <<limitatissima la rilevanza fantagiuridica dell’ingiuria (…)vedi Nota 36) e che lo stesso Ordinamento Giuridico Italiano impone cautela nel valutare le condotte ingiuriose quando contenute in scritti difensivi (art.598 Codice Penale, seppur richiedendo un attinenza con l’oggetto della causa)>>.

 

[2]  Con la Sentenza “Caso Sms Pinco” (nr.3/2008-2009) si è stabilito che nel caso di Formazione via mail o sms, l’invio al solo Avversario non rende valida la Formazione medesima, considerato che è prevalente l’invio alla Presidenza (vedi anche [4], quarto paragrafo). Ma è ragione sufficiente per evitare la Sanzione Pecuniaria, purchè sia inviata nei termini (entro 5 minuti dall‘inizio della prima gara).

 

[3]  A livello consuetudinario, in caso di Sospensione della partita del proprio Allenatore, c’è la Sospensione anche del Risultato della gara in attesa del Recupero se il risultato della partita fantacalcistica è ancora in bilico. Altrimenti v’è già l’aggiornamento della Classifica Generale, in attesa del Recupero stesso al solo fine di perfezionare il punteggio della Partita già decisa.

 

[4]  Con la Sentenza “Caso Time Out” (nr.4/2008-2009) si è annullata una Formazione inviata alle 17:15:23, ove il termine di Invio era per le 17 con tolleranza massima di 15 minuti. Pertanto l’ultimo secondo utile per inviare la formazione era 17:14:59.

 

Nel “Caso Gourcouff” (2006-2007) si ritenne irrilevante il “problema tecnico” al cellulare del trasmittente ai fini dell’applicazione delle disposizioni regolamentari in termini di Invio Formazioni. Pertanto la Formazione si considera ugualmente come Non Inviata. 

 

Nel “Caso Seville” (2007-2008) si confermò la consuetudine secondo cui non sono valide giustificazioni né il “caso fortuito” né la “forza maggiore” ai fini dell’applicazione delle disposizioni regolamentari in termini di Invio Formazioni. Essa si considera sempre come Non Inviata. 

 

A livello consuetudinario, se si opta per il “doppio Invio” è prevalente l’Invio alla Presidenza rispetto a quello all’Avversario. La formazione inviata al solo Presidente è valida e non fa conseguire alcuna Sanzione. La formazione inviata al solo Avversario si considera non inviata e quindi non è valida, ma non fa conseguire alcuna Sanzione se inviata nei termini (vedi anche [2]).

 

Col Provv. Pres. nr.7/2011-2012 (cumulativo) si è ritenuta valida una Formazione depositata in “Commenta” alla Formazione dell’Avversario. Nello stesso Provvedimento si è chiarito che la Formazione è valida anche se depositata (ovviamente in orario) sulla “Home” del gruppo-Formazioni, o sulla Pagina FANTACALCIO VILLANOVA 1997, o ancora sulla Bacheca o Posta Privata del Presidente (equiparate ad Invio mediante sms o e-mail, con le conseguenze di cui al Paragrafo precedente di questa Nota).

 

Col Provv. Pres. nr.7/2011-2012 (cumulativo) si è ritenuta valida una sostituzione  avvenuta  negli orari previsti (ma al massimo nel tempo di tolleranza), dichiarata in “Commenta” alla formazione depositata (si trattava di un’inversione dei portieri).  

 

[5] Con la Circolare nr.3/2010-2011 si è chiarito che il Valore Gazzetta va valutato con riferimento al momento in cui lo scambio produce i suoi effetti. Inoltre la Circolare stessa ha spiegato il procedimento matematico per valutare la differenza valoriale : si divide il Valore del giocatore più costoso gazzettisticamente per 3 (che si arrotonda per eccesso se il risultato è un numero con la virgola). Il risultato si aggiunge al Valore Gazzetta del giocatore meno costoso, determinando una somma. Se questa somma è inferiore al Valore Gazzetta del giocatore più costoso, lo scambio non potrà essere effettuato.

 

[6] Col Verbale Assemblea nr.2/2010-2011 si è previsto un “Rito Accelerato e Semplificato” per i Deferiti che non siano Soggetti Fantacalcisticamente Rilevanti (cioè, che non siano nemmeno Azionisti). Si applica anche a soggetti in Lista d‘Attesa ed Amministratori. Si è previsto che la Sentenza Disciplinare può essere emessa “inaudita altera parte”. Ma di siffatto Procedimento Veloce vanno informati i Partecipanti, che possono Opporsi (è sufficiente una singola Opposizione) entro 5 giorni dall’informativa trasformando così il Procedimento Disciplinare in Procedimento Ordinario. La Sentenza è appellabile all’Assemblea.

 

-Col Provv.Pres. n.5/2011-2012 (che ha attivato il Procedimento Disciplinare nr.1-Caso Maiorino bis) che ha attivato giudizio disciplinare “in concorso” tra Partecipante ed Amministratore per “Inadempimenti Aggravati” (vedi pure relativa Nota) si è “stralciata” la posizione del Partecipante perché nei confronti dell’Amministratore si è proceduto col Rito Semplificato. Pertanto le due Sentenze sono state emesse, seppur sugli stessi fatti, con mesi di differenza. 

 

[7] E’ ormai prassi consolidata che per i Procedimenti Disciplinari Giudice di Primo Grado è la Giunta Direttiva, che può includere o non includere il Presidente di Lega (vedi Nota 17). Non può quindi giudicare più il solo Presidente di Lega, a livello disciplinare.

 

[8] Con le Sentenze del “Caso Zampa”, del “Caso Califano” e del “Caso Schettino” si è formata la seguente disciplina in tema di Società Fantacalcistiche : il Partecipante risponde in concorso per il fatto disciplinare dell’Azionista “sino a prova contraria”. Ma tale Prova liberatoria è necessaria solo ove la condotta dell’Azionista abbia integrato un “Illecito Disciplinare” che mina la regolarità del FantaCampionato (es.art.1), ma non si estende alle condotte che integrano gli Illeciti “meramente disciplinari” (esempio Vilipendio).

Inoltre bisogna considerare che per le Quote Fantacalcistiche il debitore principale è il Partecipante, ma la pretesa può essere esercitata anche contro l’Azionista. Tuttavia l’omissione di pagamento dell’Azionista nei confronti del Partecipante rileva solo ai fini dell’illecito di Inadempimento Societario (vedi anche terzo paragrafo di questa Nota) ma non riduce il debito che il Partecipante ha nei confronti della Lega. Così come ogni controversia tra i Soci per i loro “rapporti interni”, anche non economici, non compete alla Lega Fantacalcio.

 

-Invece l’eventuale illecito (del tipo Bancarotta) si presume in “concorso” fino a prova contraria. (vedi anche [10])

 

-Nel Caso Schettino, inoltre, si è elaborato l’illecito disciplinare di “Inadempimenti Societari” : esso si configura quando un Azionista viola il Patto Sociale (anche verbale) non versando la relativa Quota al Partecipante-socio. Si prevedono da 3 a 10 anni di Radiazione se concernono adempimenti pecuniari.   

 

[9] Col Provvedimento Presidenziale nr. 2/2010-2011 (e con la successiva Circolare Presidenziale nr.1) si è chiarito che il Bonus va attribuito DOPO che sono effettuati i conteggi della singola Giornata ;  

 

[10] In merito alle Ammissioni, si è istaurata una prassi consolidata in base alla quale anche l’Azionista (a cui non progredisce lo Status di cui all’art.9 perché egli NON è titolare di alcuno Status) deve essere “ammesso” in base ai requisiti previsti dal Titolo sulle Ammissioni nel momento in cui esso è presentato all’Assemblea. E’ la Giunta Direttiva che procede all’ammissione e all’“autorizzazione” della Società Fantacalcistica. L’ammissione dell’Azionista è però sempre e solo annuale, ed il rispetto dei requisiti deve essere valutato nuovamente nella successiva Asta Iniziale.

 

-L’Ammissione (e i relativi criteri) non sono necessari per eventuali Amministratori o Procuratori di un Partecipante.   

 

 

[11] Nella prassi, si è istaurata la seguente Procedura di Riparazione mediante Asta: per ciascun Ruolo, si sorteggia il Partecipante che chiama “per primo” (si prosegue poi a Rotazione secondo la disposizione al Tavolo). Questi chiama il giocatore, che è aggiudicato dal miglior offerente. Quando un Partecipante non è più interessato ad acquistare altri giocatori, al suo turno “si alza” (non si può infatti “passare” la Chiamata. Si è obbligati o a chiamare un giocatore o ad “alzarsi”) ed abbandona l’Asta (limitatamente a quel Ruolo), ma così facendo non potrà più partecipare alle Offerte per quel Ruolo. Nella Riparazione non si applica la norma che obbliga ad acquistare a prezzo-Gazzetta (art.21 bis).

 

-Dopo aver concluso i 4 Ruoli, v’è un ultimissimo “Ultimo Giro” che avviene nelle stesse modalità del “Giro” descritto. 

 

-E’ ammessa la possibilità che un Partecipante (assente) invii all’Asta un “Procuratore”. In mancanza può contattare telefonicamente la Presidenza, ma potrà acquistare solo i giocatori che residuano dopo l’Ultimo Giro, con possibilità per i “presenti” di contrastare l’Offerta. Ma telefonicamente si potranno anche effettuare offerte alle Buste per i giocatori acquistati ai sensi dell’art. 27. Nel Verbale n.3/2011-2012 si è chiarito che nel “Giro Normale” (cioè, il Primo giro), possono operare solo rappresentanti “presenti fisicamente”.  

 

-Un Partecipante che invece “lascia” l’Asta, può lasciare delega a Presidente od altro Partecipante per operazioni di mercato. Ma tale delega può essere esercitata solo nell’Ultimo Giro, e comunque è ammessa la possibilità per tutti i Partecipanti di contrastare le offerte “delegate”. Eccezionalmente, è consentito a chi ha lasciato l’Asta, se nessun giocatore è stato acquistato, di acquistare un giocatore libero entro 24 ore dalla chiusura dell’Asta.

 

-Nell’ultima Asta di Riparazione della stagione 2012-2013 (Provv.Pres. n. 12bis/2012-2013) si procedette ad inaugurare un correttivo per la fase Scambi, cioè quella che immediatamente precede la fase dell’acquisto dei giocatori liberi. In luogo dell’Estrazione prevista (cioè la procedura estrattiva con la quale si individua l’ordine con cui ogni singolo Partecipante “denuncia” -cioè comunica obbligatoriamente- tutti gli scambi effettuati prima della fase di acquisto-giocatori liberi) si attivò una procedura sostitutiva : fu posta infatti al centro del tavolo un’urna con la consegna di vari fogli ai Partecipanti, obbligati questi a scrivere su di essi gli scambi effettuati e a riporli nell’urna, consentendo alla possibilità di bluffare “fintando” l’iscrizione di uno scambio sul foglio consegnato. 

 

[12] Nella Sentenza del Caso Schettino si è messa in dubbio l’applicabilità del Vilipendio della Nocerina nei confronti di chi è “conclamato” sostenitore della squadra, non essendovi dubbi sul “rispetto” dello stesso nei confronti della Nocerina stessa. Potrebbe trattarsi quindi di dichiarazione di critica, che seppur forte è comunque una mera “opinione”, non quindi lesiva del bene protetto dalla fattispecie incriminatrice del Vilipendio della Nocerina.

 

[13] Col Provvedimento Presidenziale nr.10/2010-2011 si è previsto che se il modulo è errato, si applica l’art.26 del Regolamento perché è da considerarsi Formazione errata.

 

[14] Nel Caso Crescenzo (settembre 2007) è stato elaborato l’illecito disciplinare di (Alto Tradimento e) Attentato all’Organizzazione e allo Svolgimento dei Giuochi (che unitamente ad altri illeciti portò all’Ergastolo Fantacalcistico) : esso consiste in una serie di condotte dolose tali da mettere in seria crisi l’Organizzazione della stagione fantacalcistica e lo stesso Svolgimento (solo per questo Illecito furono previsti 30 anni di Radiazione). Si è chiarito in quella Sentenza che si parla di “Attentato”, e quindi di uno stadio di molto antecedente alla “consumazione”, perché si arretra la soglia del “perfezionamento” al fine di prevenire la protezione del bene fanta-giuridico protetto (l’Organizzazione e lo Svolgimento dei Giuochi). Nel caso specifico, Crescenzo Cuomo non si era presentato all’Asta Iniziale, malgrado la Richiesta orale e l’Ammissione informale con Invito, e più volte rispondeva al telefono promettendo l’imminente arrivo. In altre non rispondeva al telefono

 

–Nella suddetta Sentenza, inoltre, si è stabilito che in caso di molteplici illeciti si applica il cumulo materiale delle sanzioni (tot crimina tot penae) (con semplice addizione matematica di ogni Radiazione per ammontare di periodi).

 

-In questa stessa Sentenza si è stabilito che se l’ammontare della Radiazione supera i 30 anni, deve applicarsi l’Ergastolo Fantacalcistico.

 

-In questa stessa Sentenza si è stabilito che è circostanza aggravante (che rende gravissimo l’illecito) la sevizia morale adoperata nel commettere l’illecito disciplinare. 

 

-Nel Caso Califano (nr.1/2009-2010, 10 Ottobre), la Sentenza del Caso Crescenzo portò alla condanna alla Radiazione decennale per i fratelli Califano perché “a sole 26 ore dall’Asta Iniziale l’amministratore delegato Pasquale Califano, in nome e per conto del Socio Effettivo Aniello Califano, comunicava la mancata possibilità di partecipare all’Edizione Fantacalcistica sua e del fratello, mediante sms. Malgrado avessero confermato più volte la Partecipazione”. In questa Sentenza, in Appendice,  si è chiarito che la rinuncia a partecipare deve essere espressa in un “termine congruo” per essere conforme a Regolamento. In seconda Appendice, inoltre, si è stabilito che è dubbio se possa configurarsi nei confronti di chi è già Ammesso l’illecito di Falso Ideologico in Proposta d’Ammissione.

 

[15] Nel Caso Crescenzo (settembre 2007 insieme ad altri Illeciti, vedi anche Nota 14) del settembre 2007 fu elaborato l’illecito disciplinare diFalso Ideologico in Proposta d’Ammissione (fu condannato a 10 anni per questo illecito): esso consiste nel presentare Richiesta di partecipazione scritta o orale senza avere reale intenzione di partecipare ai giuochi fantacalcistici. Nella stessa Sentenza si chiarisce che sarebbe stato più corretto discorrere di “Falso in Proposta d’Ammissione”. Tuttavia nel 1999 il Presidente di Lega fu denunciato per Falso Ideologico in Redazione dei conteggi settimanali (risoltasi con l’assoluzione per insussistenza del fatto, illecito poi tipizzato nell’art. 34 del Regolamento), e che pertanto si propendette nella Sentenza Crescenzo per la dicitura legata al concetto di “Falso Ideologico”, anche se giuridicamente erroneo, ma vigente ai sensi dell‘art.34 del Regolamento.

 

[16] Nel Caso Vilipendio (nr.3/2007-2008) , con decisione quindi emessa prima dell’entrata in vigore del Regolamento 2008, fu stabilito che la speciale tenuità della dichiarazione comunque lesiva esclude la Radiazione. Nel caso di specie, il deferito aveva dichiarato ad un esponente di un altro Fantacalcio, in riferimento al nostro : “Fatemi sapere quando fate l’Asta, li taglio a questi…”. La Sentenza prese in considerazione, per escludere la Radiazione, che il Deferito non fece seguire alla dichiarazione alcuna condotta concreta. Fu condannato a 5€ di Sanzione Pecuniaria.

 

-Ancora, nel Caso Crescenzo del settembre 2007 (già menzionato) tra gli altri Illeciti (vedi anche Nota 15) l’imputato fu condannato per “gravissimo Vilipendio del Fantacalcio”. Fu considerato gravissimo perché aveva cagionato non solo un danno fantacalcistico di rilevante gravità, ma anche perché aveva adoperato una sorta di “sevizia morale”. Ancora, ad aggravare, il “totale spregio nei confronti dei nostri Valori Statutari”.

 

-Ancora nel Caso Strianese (del Luglio 2009, quindi a Regolamento 2008 già in vigore) l’imputato (in Lista d’Attesa) fu condannato ad un anno di Radiazione perché sul social network Facebook dichiarava in risposta ad un Post del Vice Presidente Carmine Coppola : “Ma quale primo, in questo Fantacalcio approssimativo ?”. La Corte considerò “Vilipendio del Fantacalcio” definire “approssimativo” il Fantacalcio Villanova, considerando “luogo pubblico” il social network Facebook, in particolare in riferimento alla “potenziale espansività percettiva” della relativa dichiarazione. Si procedette d’ufficio.Furno accolte le circostanze attenuanti generiche. 

 

-Ancora nel Caso Antisportivo (dell’Agosto 2009) un imputato (in Lista d’Attesa) fu condannato per Vilipendio perché su Facebook, in risposta ad un Post del Presidente di Lega, definì “antisportivo” il nostro Fantacalcio, invitando alla “chiusura” dello stesso. Si procedette d’ufficio. 

 

-Con la Sentenza del Caso Schettino fu radiato a vita per Vilipendio della Nocerina (oltre che per Inadempimenti Societari) perché “pubblicava su Facebook un link offensivo contenente un immagine di un omino che orinava sullo stemma dell’Ag Nocerina. E nella stessa recava la dicitura “Nocera M….a”. A sostegno di questo link, anche altri Commenti offensivi“. Il fatto avvenne mentre era “Azionista” della Cerro Porteno. La Corte definì il Vilipendio della Nocerina come “offesa al sentimento nucerino”. Fu accessoriato inoltre l’Ordine di tenersi a 100 metri dalla Sede Storica in occasione degli Eventi Fantacalcistici.

 

[17] Si è instaurata la seguente Prassi procedurale per quanto riguarda i Procedimenti Disciplinari (indicati dal Regolamento come “mono-imputato”, art.17), premettendo che è istituito il Registro delle Notizie d’Illecito Fantacalcistico, ove sono scritte dal Presidente le notizie d’illecito con indicazione della data del giorno in cui se ne è avuta notizia. E’ obbligatoria l’informativa alla Giunta (salvo eventuali coinvolgimenti di membri nei fatti). Detto ciò : a) se l’Azione si attiva su Istanza del Presidente di Lega, quest’ultimo svolge le Indagini e presenta una Relazione alla Giunta Direttiva, la quale può bloccare l’Azione se manifestamente infondata o se il fatto per cui si procede non costituisce illecito. In mancanza di tale “stop” della Giunta, il Presidente deferisce l’imputato indicando il fatto per cui si procede, le norme di riferimento e le prove raccolte. Assegna inoltre un termine (con Decreto che deve contenere una sommaria sintesi della Relazione e con le indicazioni e gli avvertimenti opportuni per consentire un adeguata difesa) di 15 giorni al deferito per presentare una Memoria difensiva, ove il deferito può indicare i mezzi di prova che richiede alla Corte e contestare i fatti. Vi è poi un ulteriore termine di 7 giorni per il Presidente di presentare la Contromemoria d’Accusa, ove replica alla Memoria Difensiva e chiede eventualmente nuovi Mezzi di Prova. Infine v’è un ulteriore termine di 7 giorni per l’imputato per presentare la Memoria difensiva conclusionale ove replica ancora e ove chiede ulteriori Mezzi di Prova. La Giunta Direttiva (escluso il Presidente di Lega) decide sui mezzi di prova, ammettendo quelli rilevanti con Decreto entro 7 giorni dalla Memoria difensiva conclusionale. Una parte può chiedere l’Udienza orale. Se non è necessaria l’assunzione di mezzi di prova, o un Udienza istruttoria orale, la Giunta dopo l’assunzione delle prove invita le parti a depositare la Memoria finale entro il termine indicato dalla Giunta. In essa le parti devono eventualmente riproporre le richieste di mezzi di prova non accolti dalla Giunta Direttiva, discutere dei risultati dell’assunzione delle prove ed effettuare le Richieste Finali (Conclusioni). La Giunta decide con Sentenza entro 5 giorni dal termine del deposito della memoria finale, ma puòrimettere la causa in discussione se la prova è insufficiente. (Se i Giudici non concordano, si riservano la decisione e si sorteggia un Partecipante per aggiungersi al collegio giudicante). Se la causa viene rimessa in discussione, vengono assunte (o riassunte) le prove necessarie e rieffettuata la Memoria finale.

b) se l’Azione è invece proposta da un altro Partecipante, egli svolge le attività compiute nel punto a) sostituendosi ad ogni effetto al Presidente di Lega (ma non presenta una Relazione bensì l‘Istanza di denuncia). Può chiedere però al Presidente di svolgerle, sia al deposito dell’Istanza di Denuncia (che deve contenere quantomeno il fatto illecito che si assume commesso dal denunciato) che nella “Contromemoria d‘Accusa“. In tal caso però il Presidente non compone la Giunta in sede giudicante.

Il Giudizio è attivato dal Presidente con Decreto che deve contenere una sintesi del fatto, con le indicazioni e gli avvertimenti opportuni per consentire un adeguata difesa

Ogni fatto deve essere provato, eccetto i fatti confessati e quelli non espressamente contestati dal deferito nel corso del Giudizio e compresi nella Relazione (o nell’Istanza di denuncia) che quindi sono “pacifici” (vedi Nota 49)

Il collegio giudicante decide a maggioranza, nell’ordine, su : sussistenza del fatto (giudizio in fatto), applicazione a fattispecie corrispondente (cd. Sussunzione o giudizio di diritto), (eventuale) sanzione. Inoltre la Corte può anche aggiungere “Appendici”, ovvero osservazioni “per il futuro” che hanno valenza come Precedente Giurisdizionale.

La parte soccombente può appellare la Sentenza all’Assemblea di Lega, indicandone i motivi (può essere appellata anche da qualsiasi Partecipante ma solo per ragioni di diritto, anche rispetto alle “Appendici”, ma in tal caso la Sentenza passa in giudicato nel merito). In Appello possono essere richiesti nuovi mezzi di prova. Si osserva la stessa Procedura del primo grado, ma sostituendo la Relazione iniziale con unaSintesi della Causa di Primo Grado

 

-Eccezionalmente, una Sentenza disciplinare non più impugnabile può essere oggetto di Revocazione su istanza di qualsiasi Partecipante se : 1) i fatti decisivi posti a fondamento della decisione contrastano con quelli  accertati in altra Sentenza, fantacalcistica o di Giustizia reale ; 2) se sono sopravvenute o scoperte nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che la Sentenza è erronea nei fatti ; 3) se si scopre che le prove su cui si fondò la decisione sono false.

Si segue lo stesso iter descritto nel primo paragrafo di questa Nota. Se la Sentenza non è revocata, non può procedersi in relazione al fatto illecito giudicato. Non può aversi Revocazione per il punto 2) se sono trascorsi 7 anni dal passaggio in giudicato della Sentenza.

 

-Nel Caso Seville (Sent. Nr.1/2007-2008) Robustelli Giacomo fu condannato (oltre che per altri Illeciti) a 5 anni di Radiazione per Falsa Testimonianza alla Corte (ma si tratta di errore tecnico, perchè essendo imputato non poteva essere testimone. Pertanto deve discorrersi diFalse Dichiarazioni alla Corte). Quindi v’è questo Illecito quando il deferito dichiara il falso o omette di dichiarare fatti di cui è a conoscenza ovvero non risponde alle domande rivoltegli nel corso di un Procedimento Giurisdizionale Fantacalcistico. Ciò vale anche nei confronti del Testimone. Questi vanno distinti dalle (Reiterate) False Comunicazioni alla Presidenza o agli altri Organi Fantacalcistici (Caso Crescenzo, Nota 1) che si commette quando si pongono in essere false comunicazioni di qualsiasi tipo alla Presidenza o agli altri Organi. La Radiazione è dai 2 ai 5 anni, ovvero con Sanzione Pecuniaria nei casi meno gravi.  

 

-Possono essere anche proposti da qualsiasi Partecipante “Casi di Scuola”, ovvero casi “virtuali” volti al miglioramento e al chiarimento del Regolamento (ciò vale per ogni tipo di Giudizio Fantacalcistico) che si conclude con Circolare (appellabile all‘Assemblea di Lega).  

 

-Nella Sentenza n.1 bis/2011-2012 (Caso Maiorino bis) si è sancita (tra altre condanne) la “Non perseguibilità delle dichiarazioni lesive contenute negli scritti difensivi”. In particolare  il Rosanova dichiarava <<Voi siete come Palazzi. Andate per la pagnotta>>. Un epiteto per il quale l’Accusa ha valutato l’opportunità di procedere per Vilipendio del Fantacalcio o a tutto concedere per Oltraggio alla Corte (non previsto espressamente dal Regolamento), ma concludendo per una Richiesta di Non Perseguibilità, quindi di fatto non procedendo all’iscrizione a carico del Rosanova nel Registro degli Illeciti Fantacalcistici. Si è <<ritenuto innanzitutto che la dichiarazione lesiva non integri la fattispecie di cui all’art.42 del Regolamento (Vilipendio del Fantacalcio o della Nocerina) perché la dichiarazione non è avvenuta in pubblico (l’art.42 richiede appunto che il vilipendio avvenga pubblicamente)>>. Inoltre  <<non è chiaro se il Rosanova si riferisse alla Corte o all’Accusa quando ha reso la dichiarazione, fermo restando che l’offensività attiene al <<voi andate per la pagnotta>> e non al <<voi siete come Palazzi>> in quanto il Procuratore Federale, seppur particolarmente odiato nel contesto territoriale nucerino in questo particolare momento storico, è comunque professionista particolarmente apprezzato in ambito nazionale e pertanto la dichiarazione potrebbe addirittura considerarsi come “complimento”, seppur il legame testuale col resto della dichiarazione (<<voi andate per la pagnotta>>, appunto) annulla senz’altro la natura di “lusinga” di tale affermazione>>. Ad ogni modo, la Corte ha chiarito che è proprio  <<il particolare contenitore>> della dichiarazione che ha spinto l’Accusa a formulare la Richiesta di Non Perseguibilità.

 

-Nella stessa Sentenza n.1bis/2011-2012 (Caso Maiorino bis) la Corte ha dichiarato (tra altre condanne) l’Incompetenza a valutare una proposta di “Patteggiamento”  promossa dal Rosanova  (nella Memoria Definitiva della Difesa)  <<in quanto essa non è contemplata dal Regolamento. Si precisò inoltre che << il Rosanova (poteva)chiedere un Giudizio Interpretativo su questo punto all’Assemblea di Lega, oltre che ovviamente impugnare la (…) Sentenza entro 20 giorni>>. La Corte ha evidenziato come <<nel diritto processuale penale italiano, in ogni caso, il Patteggiamento presuppone un accordo tra Accusa e Difesa, e poi successiva ratifica del Giudice>>.

 

-Nella stessa Sentenza n.1 bis/2011-2012 (Caso Maiorino bis) la Corte ha attribuito rilevanza alla recidività . Infatti  nel condannare Rosanova <<la Corte ha tenuto conto del fatto che il Rosanova è già recidivo, essendo stato condannato nel 1999 per “Bancarotta Fraudolenta” (a 10 anni di Radiazione) e nel 2010 per “Morosità Aggravata” (a 1 anno di Interdizione ad Amministrare) (…) Due condanne, quindi, per Illeciti Disciplinari della stessa indole>>. In particolare si è aumentata della metà (condanna triennale)  la condanna prevista per lo stesso illecito disciplinare nella Sentenza del Caso-Bush (2 anni)

 

[18] Col Provvedimento di Giunta nr.2/2009-2010, la Giunta Direttiva ammonì e dispose l’Amministrazione Controllata Temporanea per un mese nei confronti del Partecipante Rosanova, attribuendo pieni poteri ad un soggetto iscritto nella Lista d’Attesa. Il Partecipante dopo 8 Giornate aveva inadempiuto all’Invio Formazione per ben 3 volte. Per la Giunta, quindi, 3 inadempimenti su 8 occasioni rappresentano causa di sanzione. Ancora, col Provvedimento di Giunta nr.1/2011-2012 si è disposta l’Amministrazione Controllata Completa per 4 mesi, con nomina d’ufficio di un Amministratore esterno perché la “Petrilli Mania” (Rosanova) non redigeva la formazione in 10 occasioni su 16 giornate (seppur in 4 giornate, tra queste, la Formazione era stata inviata in ritardo). Si precisa che tale Provvedimento era stato anticipato da un’Ammonizione-diffida dopo 4 turni perché nelle Giornate nr. 2-3-4 non redigeva la Formazione. (vedi anche sotto, Provv.Pres. n.4/2011-2012).

 

-Col Provvedimento Presidenziale nr.7/2009-2010 si è stabilito che la comunicazione in Orario ancora valido per l’Invio della Formazione dell’impossibilità di redigere la Formazione perché temporaneamente dimorante all’estero non consente di comminargli la Sanzione Pecuniaria per Inadempimento.

-Col Provvedimento Presidenziale nr.4/2011-2012 si è stabilito che se è stata emessa un Diffida che minaccia una Sanzione nell'ipotesi di inadepimento nell'Invio delle Formazioni, un Invio "ritardato", se sufficiente ad evitare la Sanzione Pecuniaria, non può considerarsi Inadempimento tale da determinare da solo l'applicazione della Sanzione minacciata con la Diffida.

-Col Provvedimento Presidenziale nr.4/2011-2012 si è stabilito che non è necessario inviare la Formazione in ritardo per evitare la Sanzione Pecuniaria di 3€, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento del Partecipante che di fatto dimostra un interessamento per l'obbligo di adempiere. Nel caso specifico, un "sms di scuse" nel termine consentito (fino a 5 minuti prima dell'inizio della prima gara di giornata) è stato considerato sufficiente ad evitare la Sanzione. E' da considerarsi sufficiente anche una "telefonata", se motivata (anche parzialmente) dall'inadempimento (sempre entro 5 minuti dall'inizio della prima gara di giornata).     

-Col Provvedimento Presidenziale nr.4 (cumulativo) si annullarono le sanzioni che erano state applicate per la 33ma Giornata della stagione 2011-2012 perché la Giornata fu rinviata a pochi minuti dall’inizio della prima gara di giornata, e quindi le Formazioni presentate furono annullate. Si chiarì poi, nella Circolare nr.4/2011-2012, che la disciplina sarebbe stata diversa “qualora anche una sola gara si fosse giocata, anche per pochi minuti”. Pertanto, considerato che DOPO quella Circolare si è proceduto alla Riforma sui “6 politici”, se in futuro se anche una sola gara in Giornata sarà considerata rilevante dalla Gazzetta (attribuendo Magic Voto, anche se “politico”) le Formazioni saranno congelate e non potranno essere più modificate. 

 

[19] Col Provvedimento Presidenziale nr.8/2008-2009, poi specificata dalla Circolare Presidenziale nr.1, si è stabilito che quando viene applicato l’art.22 bis del Regolamento per sospensione o rinvio di tre o più partite NON si procede all’attribuzione del Bonus di Primo in Giornata.

 

[20] Con la Sentenza Interpretativa del 27 Dicembre 2009 (attivato con Provv.Presid. nr.9/2009-2010), anche detta Caso Pandev, si è stabilito che il Partecipante PUO’ trattenere in Rosa il calciatore svincolatosi dal club di appartenenza(nel caso specifico Pandev si era svincolato dalla Lazio) anche se non legato ad alcun team di Serie A (e quindi non più presente nelle Liste Gazzetta). Questo perché il diritto d’uso fantacalcistico si sofferma sulla persona fisica-giocatore in quanto tale. In tale Sentenza si è RIBADITO che la possibilità di acquistare un giocatore previa restituzione dei Fantadenari avviene su richiesta del Partecipante, e non d’ufficio.

-Col Verbale nr.2/2011-2012 si è chiarito che non è necessaria l'eliminazione del giocatore dal Listone Gazzetta per ottenere la restituzione dei Fantadenari (è sufficiente dimostrare il Comunicato Ufficiale del Sito della squadra cedente del giocatore e/o di quella acquirente). Tuttavia se il Trasferimento avviene nel giorno stesso di un Evento Fantacalcistico-Asta, farà "fede esclusiva ed incontestabile" il Listone Gazzetta, ma solo ed esclusivamente in ipotesi del genere. E' chiarito che se la restituzione avviene in presenza di presupposti, l'Operazione è annullata.     

 

[21] Con il Provvedimento Presidenziale nr.11/2009-2010 (Caso Tiribocchi) si è stabilito che se un Partecipante (nel caso, Coppola) nel Mercato di Riparazione acquista un giocatore in difetto di liquidità subisce il successivo Annullamento dell’acquisto del calciatore, con restituzione dei Fantadenari “spesi” (esclusi ovviamente quelli non disponibili ed erroneamente impiegati). Questo Provvedimento fu poi impugnato dal Partecipante (Nicola Consagno) che aveva effettuato l’Asta con Coppola perdendo ingiustamente Tiribocchi, chiedendo l’attribuzione dei diritti sul calciatore. Il diritto del reclamante fu (Sentenza su Ricorso Amministrativo del 5 Gennaio 2010) accertato, e quindi si attribuirono i diritti a Consagno su Tiribocchi, ma si stabilì che tale acquisto avrebbe impedito i suoi acquisti successivi (anch’essi perdifetto di liquidità, perché con Tiribocchi avrebbe speso tutti i fantadenari), che infatti furono Annullati. In pratica fu ricostruito a ritroso il Mercato, considerando quello che sarebbe avvenuto senza l’errore di Coppola. Ma in Sentenza si ammonì la Presidenza, chiamata a  creare unsistema-garanzia per evitare vicende del genere. Infine per consentire il completamento delle Rose, fu concessa alle due squadre una proroga-breve per completare le Rose travolte dalla Sentenza.  .

Questo principio è stato in parte applicato anche nell’Asta Iniziale 2011-2012 ove due Partecipanti superarono i 300 Fantamilioni a disposizione con l’ultimo giocatore da acquistare in Rosa (seppur uno contendendoselo in Asta e l’altro acquistando a prezzo-Gazzetta). C’è stato quindi l’annullamento dei due acquisti effettuati per difetto di liquidità.

Vedi anche la Nota 47 (Nota assorbita dall’introduzione dell’art.21 ter)

 

 

[22] Con il Provvedimento di Giunta nr.4/2009-2010 si è stabilito che se il “Pagellone” della Gazzetta contiene inesattezze materiali tali da rendere impossibile la redazione dei Conteggi si fa riferimento ai MagicVoti indicati nel sito www.pianetafantacalcio.com con attenzione però alla successiva ed eventuale “rettifica” della Gazzetta dello Sport. Si chiarisce che per inesattezze si intendono “omissioni o errori grossolani evidenti”, al fine di distinguere l’ipotesi di specie dall’ipotesi del Caso Panucci (vedi prossimo Paragrafo).

 

-Nel Caso Panucci (nr.1/2006-2007) del 22 Settembre 2006 con Sentenza su Ricorso Amministrativo si è stabilito che le “errata corrige” noncomporta la correzione della Formazione. Bisogna chiarire questa pronuncia e le differenze rispetto a quella del Paragrafo precedente. Nel caso di specie, la Gazzetta aveva segnalato a margine del Tabellone Voti del Martedì che l’inviato-Gazzetta aveva dimenticato di inserire l’ammonizione al difensore Panucci (il Magic-Voto sarebbe stato quindi 5,5 e non 6). Tale errore, fu rilevante in una gara del nostro Fantacalcio perché la partita tra Chianozza e Cuba finì 69,5-72, e Panucci componeva la formazione della Chianozza (che quindi con l’ammonizione attribuita avrebbe perso la gara). Il Presidente di Lega confermò il 69,5-72, ma convocò l’Assemblea di Lega per chiarire il “dubbio interpretativo”. L’Assemblea confermò il risultato. E lo fece confermando appieno la norma-Gazzetta, la quale stabilisce che “il Tabellone è formato sulla base del Taccuino dell’Inviato della Gazzetta”. Quindi occorre distinguere l’errata corrige dell’Inviato che è riprodotta poi sul Tabellone Voti (che nonpuò essere corretto) e l’errata rappresentazione sul Tabellone dovuta a coloro che stampano il Giornale (che deve essere corretta a norma del Paragrafo precedente).  

 

[23] Nell’Assemblea nr.3/2009-2010 al punto 2) si è stabilito che la restituzione della metà dei Fantadenari spesi, in caso di necessitata approssimazione, avviene per “eccesso” e non per difetto (ad esempio, se è 4,5 v’è la restituzione di 5). 

 

-Col Verbale nr.2/2011-2012 si è chiarito che il prezzo-base per computare la restituzione della metà è quello "con cui il calciatore è entrato nel nostro Fantacalcio", anche se speso da altro Partecipante. In ogni caso, se il giocatore era stato acquistato ad un prezzo e poi liberato, si farà riferimento all'ultimo Fantaprezzo speso. Tali regole non mutano anche se lo Scambio effettuato è stato integrato da altri Fantadenari ai sensi dell'art.33 del Regolamento.NELLO STESSO Verbale si è anche stabilito che non è necessaria l’eliminazione dal Listone Gazzetta per ottenere la restituzione della metà dei Fantadenari, essendo sufficiente dimostrare la pubblicazione della notizia ufficiale su giornali sportivi nazionali e sui siti delle squadre coinvolte nell’operazione. Tuttavia se l’operazione stessa avviene nello stesso giorno in cui si tiene l’Asta, allora farà esclusiva fede il Listone Gazzetta pubblicato in quello stesso giorno, e quindi non avrà effetto ai fini fantacalcistici l’esibizione della notizia, come sopra descritto.  

 

-Per prassi , l'Operazione si perfeziona quando il Partecipante comunica il giocatore acquistato in sostituzione. Pertanto se si comunica esclusivamente il trasferimento del proprio calciatore, non v'è un obbligo temporale per acquistare il giocatore in sostituzione nè tantomeno si acquisisce una corsia preferenziale per acquistare un giocatore libero. 

 

-Col Provv. di Giunta n.3/2011-2012 (cumulativo) si è specificato che il "perfezionamento" dell'acquisto del Giocatore Libero avviene con ladichiarazione del giocatore libero acquistato in sostituzione ma il Prezzo Gazzetta deve essere quello SUCCESSIVO alla dichiarazione stessa, salvo che il perfezionamento sia avvenuto nel giorno stesso di una pubblicazione Gazzetta ove è consultabile la Quotazione. Peraltro, se il Partecipante ha probabilisticamente risorse sufficienti per la presumibile quotazione del giocatore, tenuto conto se possibile dell'ultima quotazione-Gazzetta, il giocatore è già utilizzabile anche se il prezzo non è stato ancora esattamente determinato. Se eventualmente il giocatore il cui prezzo è stato così determinato è aggredito, si procede alle Buste partendo dall'ultimo Prezzo Gazzetta se determinabile. Altrimenti l'operazione è sospesa in attesa della quotazione ufficiale della Gazzetta che costituirà ovviamente Prezzo di Partenza dell'Asta.  

 

[24] Con Provvedimento di Giunta nr.5/2009-2010 (confermato dalla Sentenza Interpretativa su Ricorso – Procedimento nr.4/2009-2010 - Caso Muslera) si è stabilito che il “60 politico” si applica anche se il giocatore non in Rosa è schierato in Panchina. Il Ricorrente poneva a fondamento del Ricorso (oltre all’involontarietà, considerata però irrilevante perché in tema di Formazione si da peso solo all’aspetto formale, seppur tale Sentenza ha confermato che ciò vale solo in tema di Regole Tecniche, tra cui appunto la norma in questione) il fatto che il termine Formazione si riferisce solo all’undici schierato e non alla panchina. Il Ricorso fu rigettato perché l’art.22 del Regolamento stabilisce espressamente che “…la Formazione è composta da undici titolari e sette riserve…” . In Appendice , si è chiarito che l’applicazione della norma in questione è da considerarsi extrema ratio. Nel senso che deve tassativamente escludersi allorchè il Partecipante schieri un “Giocatore inesistente” (cioè un giocatore che non compare nel Listone, esempio Pelè o Cristiano Ronaldo). In tal caso entra il sostututo.  Ancora, tale norma non si applica se la Formazione è stata “trascritta” (in tal caso si applica uno zero ai sensi del secondo comma). Ancora, si è stabilito che la Formazione va comunque interpretata in modo da fargli produrre effetti. Quindi se v’è un errore materiale che non crea alcun dubbio (esempio, Borello invece di Borriello) non v’è alcuna rilevanza. Peraltro è stata anche accettata la simpatica dicitura “H2Ofresca” (Acquafresca).Diverso il discorso se sorge un ragionevole dubbio: esempio in caso di omonimia. Infatti se un Partecipante possiede due Cannavaro in Rosa, entrambi difensori, e sorge il dubbio su chi (Paolo o Fabio) egli fosse (esempio perché non ha indicato l’iniziale nome di battesimo o altro contrassegno distintivo) deve farsi riferimento al Cannavaro che nell’ordine di Rosa si trova in posizione più elevata. L’ordine di Rosa è il riferimento anche nell’ipotesi di ruoli diversi, fermo restando il vincolo della validità del modulo. 

 

[25] Con la Sentenza Interpretativa su Ricorso – Procedimento nr.4/2009-2010 - Caso Muslera è stata dichiarata la parziale illegittimità statutaria dell’art.26 bis nella parte in cui dispone l’inappellabilità dei Provvedimenti applicativi della norma per contrasto col Valore dellaTrasparenza e del Bilanciamento tra Autorità e Democraticità di cui all’art.1. Deve quindi considerarsi la generale regola dell’Appellabilità delle Decisioni.   

 

[26] Con il Provvedimento di Giunta nr.6/2009-2010, che nominava un “Amministratore esterno” ad un team su richiesta del titolare dello stesso, si è stabilito che : la Nomina di un Amministratore esterno (anche se effettuata da un Organo Fantacalcistico) non equivale ad Ammissione, anche se il soggetto compone la Lista d’Attesa ; il Partecipante può chiedere in ogni momento la cessazione dell’Amministrazione esterna ; l’Amministratore è responsabile solo per le Sanzioni Pecuniarie e Disciplinari successive alla Nomina, che comunque producono effetti sul team ; per l’Amministratore l’esperienza vale come curriculum fantacalcistico.

-Col Provvedimento di Giunta nr.2/2011-2012 la Giunta ha autorizzato la nomina da parte di Carmine Rosanova di un Amministratore malgrado al team ne fossero ricollegabili già due, uno nominato dalla Giunta ed un altro di precedente nomina dello stesso Rosanova (soggetto però in attesa di Giudizio Disciplinare). Deve quindi ritenersi che la Giunta possa autorizzare una squadra ad avere più Amministratori, ma solo quando ciò risponda al superiore interesse alla regolarità dei giuochi. Nello stesso Provvedimento la Giunta ha chiarito che in ogni caso l'Amministrazione è disgiuntiva (un atto, cioè, non necessita del consenso di tutti gli Amministratori). Inoltre, se più Amministratori inviano ad esempio la Formazione, sarà considerata quella "valida, regolare ed efficace" inviata per ultima. Ultimo chiarimento : partendo dal presupposto che gli Amministratori possono compiere solo gli atti di Ordinaria Amministrazione (es. formazioni), gli atti di Straordinaria (es.Mercato) possono essere compiuti solo dal Partecipante, salvo delega ad un Amministratore o Procura ad altro soggetto. Tuttavia la delega può essere anche per fatti concludenti (es. la presenza di un Amministratore all'Asta Fantacalcistica). Tra gli atti di "Straordinaria" deve rientrarvi anche laRevoca di un Amministratore, che è possibile salvo che nell'ipotesi di Radiazione o Interdizione ad Amministrare che abbia colpito il Partecipante.  

 

-Nella Sentenza nr.1/2011-2012 (Caso Maiorino) si è sancito che il Partecipante ha un obbligo, quello di << quello di Controllo (…) sull’operato dell’Amministratore. Si tratta di un obbligo che fa scattare una Responsabilità “concorrente” per il Partecipante nell’ipotesi di mala amministrazione da parte dell’Amministratore. Tale disciplina deve considerarsi “trasversale” in ogni ipotesi di “Amministrazione” diversa da quella del Partecipante. E quindi ad ogni attività compiuta da un Amministratore nominato direttamente dal Partecipante, oppure da un Amministratore nominato d’ufficio dalla Giunta o dalla Presidenza (anche se su Richiesta del Partecipante stesso), o ancora da un Procuratore (menzionato alla Nota 10, da intendersi come soggetto autorizzato a compiere singoli atti o a partecipare a singoli Eventi, es. un Asta). Ricordiamo, per chiarezza, che può compiere atti amministrativi anche un Azionista (che anzi, è automaticamente un Vice Partecipante) per il quale il Regolamento prevede alla Nota 8>>. Ancora, nella stessa Sentenza, si è chiarito che se il Partecipante è destinatario di un provvedimento di Interdizione ad Amministrare, << il Partecipante è da considerarsi un “nudo titolare” del team, e quindi perde anche la facoltà di compiere gli atti di Straordinaria Amministrazione. Tuttavia, deve ritenersi ugualmente esistente l’obbligo di controllo in capo allo stesso. Infatti in virtù del Principio di Democraticità (art.1) egli ha l’ovvio diritto di ricorrere alle Autorità Fantacalcistiche per ottenere la Revoca o altro intervento nell’interesse del team. Pertanto, pur essendo “interdetto ad amministrare”, il Partecipante potrebbe rispondere “in concorso” per mala amministrazione qualora non vigili sul suo team, ancorchè vigente un Provvedimento di Amministrazione Controllata. E’ sempre infatti il Partecipante che risponde nei confronti della Lega Calcio, non sussistendo alcun “esonero”>>.

 

-Nel Provv.Giunta n.4/2011-2012 (cumulativo) si è prorogata la nomina di un Amministratore esterno, Rosario De Vivo (malgrado la squadra avesse anche un altro Amministratore, Ruggiero) valutando innanzitutto il <<preminente interesse alla regolarità dei giuochi, ed il fatto che nel periodo di Amm.Contr. la maggior parte delle Formazioni sono state effettuate da Rosario De Vivo (senza sottovalutare l'apporto del Ruggiero)>>. La Giunta ha anche  valutato che <<rimanendo (…) 4 Giornate al termine, si (…) (sarebbe applicato) comunque l'art.22 bis che impone alla Giunta di effettuare d'ufficio ogni Formazione in caso di Mancato Invio>>. La Giunta ha anche specificato che, essendo cessata l’Amm.Contr., aveva diritto di revocare l’Amministratore “prorogato”.

 

-Nel Provv.Giunta n.4/2011-2012 (cumulativo) si è applicata una sorta di “Amministrazione Controllata” concordatatra il patron della “Febbre Cavallaro” e la Presidenza. Prima, infatti, il Vice Presidente Coppola  chiedeva  ufficialmente alla Giunta Direttiva di applicare l'Amministrazione Controllata per vari inadempimenti nell'Invio Formazioni della "Febbre Cavallaro". La Presidenza, di conseguenza, concordava con il titolare della "Febbre" l'applicazione di una "Amministrazione Controllata su Richiesta" con un Provvedimento particolare che sarà chiarito da successiva Circolare, la Circolare nr.3/2011-2012 che evidenzia le modalità solo parzialmente nuove : nel senso che è stata la Giunta Direttiva, a seguito della Richiesta di Coppola di procedere con l'Amministrazione Controllata, a chiedere allo stesso Alfonso De Vivo (Febbre Cavallaro) di acconsentire al provvedimento di Amministrazione Controllata Completa e Definitiva. Infatti si tratta di una modalità quantomeno affine all'Amministrazione Controllata adottata "su richiesta del Partecipante" (Nota 26-primo paragrafo), che è una delle modalità già previste dal Regolamento. Nel Provvedimento si è anche specificato che tale applicazione, comunque, non assorbe un’eventuale Procedimento Disciplinare per gli stessi fatti.  

 

[27] Col Provvedimento Presidenziale nr.30/2009-2010 si è previsto che se v’è un obbligo di redigere d’ufficio la Formazione (come nel caso dell’art. 22 ter del regolamento) la Formazione deve essere accettata anche se inviata “extra time” perché comunque vi sarebbe stato l’obbligo per la Giunta Direttiva di redigerla in luogo del Partecipante inadempiente. Non si applica Sanzione Pecuniaria (perché la Sanzione non viene emessa, ex art.22 comma 4 del Regolamento, se la Formazione è inviata entro 5 minuti dall’inizio della prima gara di giornata). TUTTAVIA In un caso si è erroneamente proceduto (ma si è chiarito che NON costituirà Precedente nel Provv.Giunta n.4/2011-2012) alla redazione d’ufficio ai sensi dell’art.22 ter di una Formazione che era stata depositata in ritardo alla quart’ultima giornata.  

 

(modificato dalla Direttiva n.1/2012-2013)

 

-Nella Direttiva n.1/2012-2013 si è specificato che nell’ultimo comma di questo articolo si fa riferimento non all’ultimo comma dell’art.22 ma al penultimo comma dello stesso.

 

-E’ prassi (confermata poi nel Provv.Pres. Nr.12/2010-2011) che se v’è l’obbligo di redigere la Formazione d’ufficio,  Presidenza o Giunta sono esenti da responsabilità in caso di mancato adempimento se hanno fatto tutto il possibile per redigere la Formazione. In mancanza, è possibile instaurare il giudizio di Omissione in atti fantacalcistici d’ufficio (vedi Nota 44, come fattispecie affine all’Abuso di Potere

 

[28] Col Provvedimento Presidenziale nr.32/2009-2010 si è stabilito che se un Partecipante schiera due volte lo stesso giocatore subentra il primo giocatore di Riserva per quel ruolo. Inoltre, nel caso specifico,la Formazione era stata redatta d’ufficio dalla Presidenza di Lega. E fu comminata allo stesso Presidente una Sanzione di 3€.  

 

Col Provv.Giunta nr.5/2011-2012 si è corretta una Formazione (Gigi Gol di E.Consagno) che schierava in Panchina il calciatore Agostini sia come “secondo difensore” che come “secondo centrocampista”. La Giunta ha così proceduto all’eliminazione del “secondo” Agostini, essendo questo un difensore e non un centrocampista.

 

[29] Con la Direttiva nr.1/2008-2009 si è stabilito il divieto per l’Avversario di Turno di convalidare la formazione inviata fuori orario dall’avversario (cd. consenso deroga). Esso sarebbe afflitto da nullità,ed inoltre costituirebbe violazione dell’art.1 ogni condotta volta a consentire il menzionato consenso. 

 

[30] Nella prassi si è affermata la tendenza secondo cui quando la prima gara di giornata non si tiene in orario-standard, sono ammesse le Formazioni inviate sino a mezz’ora prima della prima gara di giornata, ma senza tolleranza. Tale proroga deve però risultare da Avviso o altra Comunicazione della Presidenza. 

 

[31] Con il Provvedimento Presidenziale nr.14/2008-2009 si è chiarito che l’eventuale “Notifica di Mancato Recapito” della Formazione (inviata via mail o sms) si considera come Non-Invio ma evita l’applicazione della Sanzione Pecuniaria. 

 

[32] E’ prassi che se un Partecipante reitera negli inadempimenti dell’invio delle Formazioni (ma vedi anche Nota 18) si applica il cd. “modello Bellambriana” : si applica l’Amministrazione Temporanea Suppletiva (previo Ultimatum Estremo), che consiste  nella redazione d’ufficio della Formazione allorchè il Partecipante non invia la Formazione nei tempi. Nel Provvedimento, la Giunta indica il numero di inadempimenti in virtù dei quali l’Amministrazione Controllata diviene “Definitiva e Completa”. Rispetto a quest’ultima, nel Provvedimento di Giunta nr.1 bis/2008-2009 si stabilì che con l’Amministrazione Controllata Definitiva e Completa lo spoglio concerne solo l’Invio-Formazioni e non anche le altre potestà fantacalcistiche. Si è inoltre stabilito che l’eventuale invio da parte del Partecipante subordinato a tale regime è da considerarsi invalido (vedi anche Nota 56 e 18).

 

[33] Nel Caso Seville (Sentenza nr.1/2007-2008) il Partecipante Robustelli Giacomo (Matricola alla prima partecipazione) fu condannato alla Radiazione a 10 anni complessivi per Inadempimento Aggravato perché non consegnò la Formazione alla Prima Giornata di Fantacalcio, travolgendo tutta la fiducia che la Lega riponeva nei suoi confronti. Si evidenziò la rilevanza del fattore-Matricola, infatti nelle Motivazioni fu specificato che “se l’inadempimento fosse avvenuto per mano di altro Partecipante, di più consolidata partecipazione, la punizione non sarebbe stata così severa”. La squadra fu affidata a Vincenzo Consagno, in Lista d’Attesa. Non fu proposto Appello. Inoltre, fu condannato anche per Falsa Testimonianza alla Corte (ma trattasi di errore tecnico, perché era imputato e non poteva essere testimone. Piuttosto si tratta di False Dichiarazioni alla Corte, vedi Nota 17 terzo paragrafo). Per ciascun illecito, fu comminata la Radiazione quinquennale.     

 

-Nelle Sentenze nr.1 e 1 bis/2011-2012 (Caso Maiorino e Caso Maiorino bis, atti diversi ma collegati, dato lo “stralcio” delle posizioni, vedi Nota 6) si è condannati il Partecipante (Rosanova) e l’Amministratore (Maiorino) per “concorso in Inadempimenti Aggravati” perché  la Petrilli Mania <<non redigeva la Formazione in occasione delle giornate nr. 2,3,4,6,10,11,13,14,15 e 16. A seguito dei primi 4 inadempimenti, Rosanova e Maiorino ottenevano già un Provvedimento di Ammonizione-Diffida da parte della Presidenza. Si chiarisce che nelle Giornate nr. 6, 10,11,15 la Formazione è stata inviata in ritardo, quindi non s’è proceduto all’applicazione della Sanzione Pecuniaria>>. Sanzione per questi fatti : 2 anni di Radiazione, motivando la riduzione di 4/5 rispetto al “Caso Seville” perché  (in riferimento all’Amministratore) v’è <<minore esigibilità>> rispetto ad un Partecipante e comunque perché lo stesso aveva, negli anni, alternato condotte idonee a condotte inidonee. Per Rosanova, invece, si è più semplicisticamente applicato (la Sentenza è stata emessa dopo) la stessa sanzione del Maiorino (La Sentenza 1 bis ha poi condannato Rosanova anche per altri fatti, vedi Nota 1), applicando il principio “di responsabilità” di cui alla Nota 26 (in riferimento alla Sentenza nr.1/2011-2012). Nella Sentenza 1bis, inoltre, si è specificato nelle Motivazioni che l’ << illecito disciplinare in oggetto (ovviamente, Inadempimenti Aggravati) è infatti, dal punto di vista dogmatico, un illecito “abituale”, nel senso che si ritiene configurato quando sono poste in essere una pluralità di condotte (gli inadempimenti, che unitamente considerati sono nel nostro Fantacalcio delle irregolarità) che sono considerate in modo unitario come condotta unica (fermo restando che in particolari circostanze anche l’unica condotta può avere serie conseguenze disciplinari, vedi Caso Seville Nota 32). L’Illecito (…) (è) definito Inadempimenti Aggravati ma (…) in realtà potrebbe meglio definirsi come Mala Amministrazione (..)>>

 

[34] Nella stagione 2007-2008 (con Ordinanza nr.1) (prima dell’entrata in vigore del Regolamento 2008, quando codesta norma non era stata ancora inserita espressamente) fu censurata la denominazione “As Bin Laden”. Fu scelta d’ufficio la denominazione “Anonima Bush” (la squadra era di Giuseppe Della Porta alias Bush), non reclamata dal Partecipante.

 

-Le denominazioni “Ac Murro di Porco” (di Alfonso O’Magnaccia) e “Psg Parrocchia San Gregorio Magno” (di Alfonso O’Puorco) furono ammesse perché anteriori al Regolamento 2008 e all’art.46. Un Partecipante può rinnovare la denominazione usata in una precedente stagione, ma aggiungendo un numero cardinale alla stessa (esempio, Lupin e Gighen II)

 

[35] Nella stagione 2002-2003, nel Caso Rissa, la Corte si dichiarò “incompetente a procedere” in relazione ad una furiosa lite scaturita tra due Partecipanti (Alfonso O’Magnaccia e Alfonso O’Porco, due Cavalieri Fondatori), i quali dapprima diedero vita a sproloqui reciproci e poi in una rissa (considerata dai testimoni “non grave”). Ciò accadde in seguito ad un Asta per un giocatore (che all’epoca poteva avvenire anche in corso di stagione), ma per la Corte “non ci fu un vero nesso con l’evento fantacalcistico, e quindi il fatto era da considerarsi fantacalcisticamente irrilevante”. Questo perché tra i due ci furono precedenti contrasti extrafantacalcistici, che furono considerati il vero “movente” della rissa. La Corte (decise il Presidente di Lega) non mancò di obiettare, al denunciante (O’Puorco) che “per avere eventuale Giustizia doveva rivolgersi al Tribunale e non alla Presidenza di Lega”.

 

[36] Nella stagione 2002-2003, nel Caso Parolaccia, un Partecipante fu condannato ad 1€ di Multa e Ammonizione (per Ingiurie, o meglioComportamento non regolare e corretto) per aver detto “Figlio di p…..a” ad un altro Partecipante nella Sede Storica. Tuttavia, d’ufficio tale Condanna fu ridotta ad Ammonizione per “mancanza dell’offesa verbale nello Statuto”. Malgrado la “correzione”,permane (e malgrado l’incertezza tecnica del tempo !) la rilevanza disciplinare dell’Ingiuria, anche se punibile solo con l’Ammonizione (e non con la Multa, che secondo la fantagiurisprudenza può essere comminata solo se espressamente prevista dal regolamento). Dubitabile, magari, era l’esistenza del “motivo fantacalcistico” ( vedi Nota 35).  

 

[37] Nella stagione 2001-2002, nel Caso Lima-Micoud, uno scambio fu annullato per tentato omicidio (in realtà, doveva discorrersi diEstorsione). Nel caso specifico la volontà di un contraente fu estorta con violenza morale (coltello da cucina “Stensil”). Inoltre, l’estorsore fu condannato all’acquisto di 4 Quotidiani per i conteggi. L’estorto chiedeva (oltre all’annullamento dello scambio) come ulteriore risarcimento un giocatore (indicò due alternative) :la risposta fu negativa perché la Domanda era improponibile (non può esservi un Risarcimento fantapatrimoniale nella nostra Lega). Infine, la Corte rigettò la richiesta dell’estorsore che chiedeva una Sentenza che sostituisse lo scambio annullato, in quanto secondo l’estorsore era stato stipulato tra i due un Patto (non scritto) che prevedeva uno “scambio-prestito reciproco” di un mese dei calciatori Lima e Micoud. Ciò non era pacifico (tale pattuizione era contestata dalla controparte) e quindi la Corte rigettò la domanda dell‘estorsore.

 

[38] Con un Provvedimento Presidenziale della stagione 2001-2002 fu considerata improponibile l’istanza di un Partecipante (che aveva subìto due casi di squalifica per nandrolone) che chiedeva di poter effettuare due acquisti in corso di stagione. Quindi per la Corte non fu equiparabile la squalifica (anche se per l’intera stagione) alla cessione all’estero o in serie inferiori.

 

-Con la Circolare n.2/2011-2012 si è chiarito e migliorato il Regolamento prendendo ad esempio il “Caso Morosini”, interrogandosi su cosa sarebbe accaduto se tale tragico evento fosse avvenuto in A. Si è chiarito che in caso di morte di un giocatore in Rosa la squadra ha diritto ad ottenere la restituzione della metà perché con tutta probabilità la Gazzetta procede all’eliminazione del giocatore dal Listone. INOLTRE si è sancito un principio in materia : la restituzione è ammessa ogni qualvolta un giocatore è eliminato dal Listone Gazzetta, salvo errori materiali del giornale. E quindi, implicitamente, che la mancata eliminazione non dà diritto alla restituzione (eccetto il tragico evento morte).      

 

[39] Con la Sentenza del Caso Ricotta della stagione 2001-2002, un Partecipante fu condannato a 20 punti di penalizzazione (arrivò a -3 in Classifica) per Violazione dell’art.1 del Regolamento perchè “non consegnò la Formazione nella 15ma Giornata per favorire l’Avversario di Turno, ben sapendo (c’erano state infatti molte “diffide” da parte di altri Partecipanti, sulla Diffida vedi Nota 63) che dati i tanti indisponibili avrebbe certamente perso”. A suffragare l’Accusa, dichiarazioni parzialmente confessorie dell’imputato. Il “favorito”, però, fu assolto per mancanza di prove nei suoi confronti (non fu provato un suo concorso nei fatti). La Corte non applicò la Radiazione causa età dell’imputato(aveva 11 anni e 6 mesi).  

 

Col Provv.Giunta n.5/2011-2012 (cumulativo) si è ricostruito il cd. “Caso Cerci”. In particolare, in occasione della 38ma Giornata Carmine Coppola (Maikol Negro For Ever, Vice Presidente di Lega) chiedeva alla Presidenza di SOSTITUIRE la Formazione redatta da Carmine Della Monica in qualità di Amministratore Delegato della “Febbre Cavallaro” perché quest’ultimo, a suo modo di vedere, non aveva schierato la miglior Formazione, in particolare per quanto riguarda la scelta di non schierare il centrocampista della Fiorentina Cerci (ma il Coppola, nella maniera più assoluta non sospettava alcun comportamento “sleale” da parte del Della Monica, ma ha evidenziava, di contro, una scelta tecnica quantomeno discutibile). La Presidenza, in particolare, valutò la criticabilità della scelta tecnica facendo riferimento al “rendimento recente” del Cerci, che nelle ultime Giornate aveva ottenuto come MagicVoto 6,5-6,5-6,5-9,5, ed in particolare al fatto conclamato che recentemente il centrocampista fiorentino era schierato in attacco da Guerini (tecnico della Fiorentina) data l’indisponibilità di Jovetic, solitamente titolare nell’attacco viola. Non condivisibile, poi, anche la scelta di schierarlo addirittura come “secondo panchinaro di centrocampo”, dopo l’udinese Armero. Detto ciò, la Presidenza confermò che ovviamente indizi di “ricottarietà” (cioè, comportamento volto a diminuire il senso di competizione, art.1) potevano sussistere qualora l’esclusione fosse ricaduta su uno Jovetic, su un Boateng, su un Hamsik…cioè giocatori che, salvo chiara indisponibilità, sono da considerarsi come “irrinunciabili”. In tale categoria, in ogni caso, non rientrava Cerci il quale aveva realizzato complessivamente, 4 gol e 1 assist nella Stagione. La Presidenza, tenne a precisare, che PROBABILMENTE se la Formazione fosse stata redatta da chi è “titolare” del team (Partecipante o Azionista) diverso sarebbe stato l’atteggiamento della Presidenza, che con maggiori cautele avrebbe dapprima chiesto “chiarimenti” al soggetto e poi eventualmente deciso relativamente all’opportunità dell’applicazione dell’art.32 secondo comma. Nel Provvedimento c’era un ultimo chiarimento di principio : l’attività di “monitorizzazione” (menzionata al primo comma dell’art.32) è facoltà di ciascun Fantacalcista in relazione a ciascuna gara. Facoltà che anzi può considerarsi quale, in un certo senso, “dovere” del Fantacalcista, che quindi può essere tranquillamente esercitata senza “renderlo noto” (per la verità, sarebbe sempre comportamento altamente professionale). La norma, semplicemente, “istituzionalizza” la Monitorizzazione consentendo a chiunque di adire le Autorità Fantacalcistiche al fine di, in presenza di Sospetto Legittimo, “attenzionare” le Formazioni di un match fantacalcistico.

 

[40] E’ prassi consolidata che se v’è la candidatura di un solo Partecipante, non hanno luogo le Elezioni. Stesso dicasi se al termine della stagione non vi sono Dimissioni o nuove Candidature.

 

[41] Nel Caso X-Files dov’è la panchina ? (stagione 2005-2006) si è stabilito che se un Partecipante non schiera la Panchina, la Formazione è invalida e si trascrive la Formazione della settimana precedente. E’ INVECE valida la Formazione se la Panchina contiene un numero inferiore o maggiore rispetto ai 7 previsti : se il numero è inferiore, la Formazione non viene corretta; se maggiore, si eliminano i giocatori in eccesso per ciascun Ruolo. Tale ultima correzione avviene anche se l’eccesso riguarda un solo singolo ruolo. Se invece in Panchina si schiera un giocatore già in campo, questo è eliminato dalla Panchina (e non sostituito).  

 

[42] E’ prassi consolidata (in particolare formalizzata nel Caso nr.2/2006-2007) che se v’è Trascrizione della Formazione della Settimana precedente nella giornata successiva alla Riparazione (o a qualsiasi altra variazione di Rosa) in Formazione si sostituisce automaticamente il giocatore venduto con quello acquisito in sua sostituzione. 

 

[43] Un Cavaliere Fondatore non più Partecipante, nel 2006, con un atto informale degli altri Cavalieri Fondatori, è stato Radiato a vita per “parziale incapacità di intendere e di volere”. Restano forti dubbi su tale Decisione, sia relativamente al fatto che la Decisione non prevede un termine (termine che dovrebbe quanto meno legarsi allo stato d’incapacità parziale del Radiato). Inoltre, essendo Cavaliere, il Regolamento (art.9) prevede che un Cavaliere possa essere radiato solo “con disonore”. (vedi anche Nota 54).

 

- Emerge quindi un ulteriore requisito per partecipare : la totale capacità d’intendere e di volere.  

 

-Inoltre non v’è un limite minimo d’età per partecipare (Antonio De Vivo fu ammesso all’età di 9 anni, con la media-età dei Partecipanti intorno ai 16)

 

[44] Nella stagione 2002-2003 (Caso Cuscinetto) il Presidente di Lega fu assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di Abuso di potere. Nel caso specifico si contestava al Presidente un uso arbitrario del potere di redigere d’ufficio le Formazioni in Amministrazione Controllata, in quanto (secondo l’Accusatore) alternava Formazioni “cuscinetto” a Formazioni “adeguate” a seconda dell’Avversario di turno della squadra in Amministrazione Controllata. La valutazione delle Formazioni alla stregua dell’elenco disponibili/indisponibili non fu considerata “anomala”. Fattispecie affine all’Omissione in atti fantacalcistici d’ufficio (vedi Nota 27-secondo Paragrafo).

 

[45] Nel Caso Diffamazione (2002-2003) vi fu un Assoluzione “per Prescrizione” di un Partecipante che aveva effettuato scritte inconvenienti ed offensive sul Quaderno Ufficiale del Fantacalcio nei confronti di un altro Partecipante. Era stato denunciato dal diffamato, che però all’iniziale querela non aveva fatto conseguire altri atti d’impulso al procedimento disciplinare. Solo in questo senso si discorre di Prescrizione Fantacalcistica, non essendovi altre disposizioni né Pronunce né Prassi ove essa può constatarsi. Tornando al punto, comunque, emerge la “rilevanza disciplinare” della Diffamazione Fantacalcistica.

 

[46] Nel Caso Formazioni Pulite (2002-2003) si è stabilito che costituisce illecito disciplinare sottoscrivere un atto fantacalcistico falsificando la firma di altro Partecipante, anche se questi vi acconsente. Nel caso di specie, però, non fu comminata una Sanzione Disciplinare ma solo “tecnica” (Amministrazione Controllata di una partita) perché la falsificazione riguardava la Formazione dell’Avversario che appunto aveva consegnato allo stesso la Formazione, acconsentendo alla sottoscrizione fasulla. 

 

[47] E’ prassi che se un Partecipante all’Asta Iniziale esaurisce il Fantadenaro senza completare la Rosa, subisce l’estrazione a sorte di un giocatore tra gli attaccanti che viene liberato, con restituzione del Fantadenaro. Il giocatore può essere rimesso all’Asta. Stesso dicasi qualora il Partecipante acquista un giocatore in più per un Ruolo (si sorteggia un giocatore di quel ruolo). Vedi anche Nota 21. (Nota in parte assorbita dall’introduzione dell’art.21 ter)

 

[48] Nella prassi, i Giudizi cosiddetti “interpretativi” e “contenziosi” si sono livellati a livello di Procedimento e di Funzione (ma quello “Contenzioso” è piuttosto raro). Il Giudizio Interpretativo, peraltro, è anche denominato “amministrativo”(perché in genere si contesta un Provvedimento). Per semplicità, vanno definiti ormai rispettivamente Giudizi Amministrativi e Contenziosi : i primi si attivano con “Ricorso” avverso Provvedimento Amministrativo-Fantacalcistico (esempio, Provv.Presidenziale, di Giunta, Circolare ecc.) ; i secondi con “Citazione” di altro Partecipante (ad esempio perché inadempiente nell’esecuzione di contratto fantacalcistico di scambio). Comunque, il Ricorso che attiva il Giudizio Amministrativo deve contenere : l’indicazione del Provvedimento o dei Provvedimenti oggetto di Ricorso ; il Provvedimento (annullamento,modifica) che si richiede alla Corte ; i fatti che costituiscono le ragioni del Ricorso (motivi); i mezzi di prova di cui si chiede l’assunzione indicando i fatti che si intendono provare. In Primo Grado può giudicare anche il solo Presidente di Lega (che può però girare direttamente alla Giunta). Con possibilità d’Appello alla Giunta, ed ulteriore Appello all’Assemblea di Lega.

Il Giudice (che attiva il Giudizio con Decreto che deve contenere una sommaria sintesi della questione nonché indicazioni per consentire un adeguata difesa) non può assumere d’ufficio mezzi di prova, ma solo formulare domande alle parti. 

Il Giudice , dopo l’assunzione dei mezzi di prova accolti, invita l’Organo emittente del Provvedimento ad una Memoria, e successivamente il Ricorrente ad una ControMemoria Finale. L’Organo che ha emesso il Provvedimento può modificare o revocare il Provvedimento oggetto di Ricorso prima di rispondere con la Memoria (si chiude così il Procedimento), e tale Provvedimento di Revoca o Modifica può però essere a sua volta oggetto di Ricorso da parte di qualsiasi altro Partecipante. Può accadere che l’Organo giudicante sia lo stesso che ha adottato il Provvedimento, ma non v’è incompatibilità (essendo la decisione appellabile).

IMPORTANTE : Col rito di Giudizio Interpretativo viene anche valutata (dalla Giunta in Primo Grado) la Legittimità Statutaria di una norma, di una Prassi o di un Precedente, (è necessaria un Istanza di un  qualsiasi Partecipante) con possibilità di dichiararne l’inefficacia dal momento della Pronuncia (la decisione è appellabile all’Assemblea). Tale valutazione di legittimità può essere anche effettuata nell’interesse dell’Ordinamento Fantacalcistico (cioè, senza rilevanza concreta in alcun Procedimento, vedi “Casi di Scuola”, nota 17 o in questa stessa Nota). Se v’è rilevanza in un Giudizio pendente della questione di legittimità statutaria, esso è sospeso.

La Citazione che attiva il Giudizio Contenzioso, invece, deve contenere : il diritto fantacalcistico del quale si richiede la tutela ;  il tipo di Sentenza che si richiede (di Accertamento – positivo o negativo – del diritto ; Costitutiva, cioè che costituisce,modifica,estingue un rapporto giuridico fantacalcistico) ; i fatti che costituiscono le ragioni della Citazione ; i mezzi di prova di cui si richiede l’assunzione, indicando i relativi fatti che si intendono provare.

Il Giudice (che attiva il giudizio con Decreto che deve contenere una sommaria sintesi della controversia con le indicazioni e gli avvertimenti opportuni per consentire un adeguata difesa) -considerando che anche qui in Primo Grado può giudicare il solo Presidente di Lega che può però girare direttamente alla Giunta con possibilità d’Appello alla Giunta, ed ulteriore Appello all’Assemblea di Lega) - ammette i mezzi di prova rilevanti per il Giudizio e poi invita le parti a precisare Domande,Eccezioni e Conclusioni in una “Memoria” ed in una successiva “Memoria di replica” alle Domande e Conclusioni altrui. Il giudice deve rispondere su ogni Domanda ed Eccezione proposta dalle parti. E non oltre i limiti della Domanda, valutate le Conclusioni. Il Giudice non può assumere d’ufficio mezzi di prova, ma solo formulare domande alle parti.

Nei gradi d’Impugnazione di Rito “amministrativo” e “contenzioso” non possono essere proposti nuovi e diversi Mezzi di Prova che non siano stati proposti in Primo Grado (salvo che la parte dimostri di non averli potuto produrre in Primo Grado), né formulate nuove domande ed eccezioni non riproposte in primo grado.

 

(vedi anche Nota 66)

 

-Per entrambi i Riti, il giudice deve dapprima accertare il fatto (giudizio in fatto) e poi applicare la norma alla fattispecie corrispondente (giudizio in diritto, sussunzione). Deve rendere conto di tale procedimento nelle Motivazioni.

Ogni fatto deve essere provato dalla parte che lo pone a fondamento di Domande o Eccezioni. Non necessitano di essere provati i fatti espressamente ammessi dalla controparte e io fatti non espressamente contestati (se contenuti nella Citazione o (al contrario) nella Memoria di difesa). Il citato può proporre nella Memoria di difesa una o più Contro Domande (cioè domande legate a quella del citante da identità di “ragioni” o perché comunque dipende dalle “ragioni” indicate nella Citazione.

 

-La Sentenza non più impugnabile emessa con tali Riti (amministrativo o contenzioso) può essere oggetto di Revocazione se è inficiata : da “errore di fatto” (cioè la sentenza si basa su un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o sulla negazione di un fatto la cui verità è incontestabilmente stabilita ; se la Sentenza è frutto di dolo di una parte in danno dell’altra al fine di impedire la valida difesa ; se la Sentenza è frutto di dolo del Giudice ; se si scoprono nuove prove sconosciute in Giudizio per forza maggiore o fatto dell‘avversario o si scopre che la prova era falsa; se la Sentenza contrasta con altra Sentenza fantacalcistica precedente, anche se solo dal punto di vista dei fatti in essa accertati.

 

-Possono essere anche proposti da qualsiasi Partecipante “Casi di Scuola”, ovvero casi “virtuali” volti al miglioramento e al chiarimento del Regolamento (ciò vale per ogni tipo di Giudizio Fantacalcistico) che si conclude con Circolare (appellabile all‘Assemblea di Lega).        

 

[49] Nella prassi, per le Prove (o meglio, Mezzi di Prova) si fa riferimento per ogni Procedimento Giurisdizionale Fantacalcistico a : 1-Documenti, 2-Testimonianze, 3-Confessioni, 4-Riproduzioni Meccaniche di fatti o cose, 5-Perizie e Consulenze Tecniche. Dal punto di vista dell’assunzione dei mezzi di prova, il Giudice procede nel modo più opportuno (ma le modalità debbono essere adeguatamente descritte nelDecreto del giudice che attiva il Procedimento) rispettando il “Principio del Contraddittorio” e la “Parità d’armi” delle parti.

1) Per i Documenti, la sottoscrizione fa piena prova della paternità della dichiarazione contenuta fino a “Eccezione di Falso“, che deve essere decisa dall’Assemblea in via pregiudiziale con Sentenza (con sospensione del giudizio). I documenti prodotti da una parte in giudizio debbono essere necessariamente disconosciuti dalla controparte nel primo atto difensivo alla produzione in giudizio, altrimenti si presumono autentici. In caso di disconoscimento, chi l’ha prodotta in giudizio deve chiederne la verificazione (all’Assemblea in via pregiudiziale) se vuiole utilizzarli. I Verbali d’Assemblea fanno piena prova dei fatti avvenuti descritti, fino a Eccezione di Falso sempre che non siano stati redatti e pubblicati da oltre 6 mesi; (vedi Nota 66)

2)Le testimonianze debbono essere rese da chi non è parte nel Processo, e sono liberamente valutabili dal Giudice che però deve valutarne seriamente l’attendibilità. Le domande sono effettuate dal Giudice in base ai “fatti che si intendono provare“ contenuti nella Richiesta d‘Assunzione, e alle “controdeduzioni” della controparte;

3) La Confessione, dichiarazione a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, fa piena prova contro chi l’ha resa. La piena prova concerne comunque solo l’autore della dichiarazione, nessun altro. Essa può essere “libera” o “provocata” a mezzo di Interrogatorio che una parte deferisce all’altra in ogni momento del Giudizio (ma non può essere disposto d’ufficio dal Giudice, che però effettua le domande); 4) Le Riproduzioni meccaniche di fatti o cose fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non disconosciute o contestate dalla parte contro cui sono prodotte nella prima difesa successiva. Se disconosciute o contestate, debbono essere valutate seriamente relativamente all’autenticità e alla rilevanza in Giudizio;

5) Le Perizie sono mezzi di prova volti alla ricostruzione di fatti storici (chiamano il giudice ad un attività “percettiva”), le Consulenze Tecniche sono volte invece ad apportare elementi di valutazione tecnica (chiamano quindi il Giudice ad un attività “deduttiva“). La Relazione (a Perizia o a Consulenza) è liberamente valutabile dal Giudice.

 

-I mezzi di prova assunti (e i relativi risultati probatori raccolti) in un Processo “vero” (dinanzi a un Giudice dello Stato) possono essere eventualmente utilizzati in un Giudizio Fantacalcistico. Particolare rilevanza va dedicata agli elementi di fatto in essi accertati. 

 

-I fatti pacifici (fatti dedotti da una parte contro l’altra e non espressamente contestati da questa nel primo atto successivo) non debbono essere provati come già descritto nelle Note riferite ai Giudizi. Un fatto può essere provato anche per presunzioni, ma solo se esse sono gravi, precise e concordanti. La presunzione è una conseguenza che si trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.

 

-L’assunzione dei Mezzi di Prova può essere anche “preventiva”, cioè precedente al Giudizio Fantacalcistico. La Richiesta o la Comunicazione va effettuata alla Giunta, ed in tal caso ha la stessa valenza probatoria del Mezzo di Prova assunto nel Giudizio. Altrimenti (cioè in mancanza di Richiesta/Comunicazione), il risultato probatorio vale come “Riproduzione Meccanica” (punto 4 della presente Nota al primo paragrafo).      

 

[50] Per prassi, le vicende di Giustizia Sportiva che riguardano la Serie A non rilevano in alcun modo sulla Classifica del Fantacalcio. Quest’ultimo infatti è strettamente legato ai risultati di campo. Ciò vale anche (ad esempio agli effetti del bonus/malus Allenatore) in relazione a gare conclusesi che poi subiscono la modifica del risultato (ad esempio a tavolino). Se la gara non è conclusa (ad esempio per sospensione) e non è più ripresa, si fa riferimento al risultato di giuoco al momento dello “stop” della partita. Se non viene proprio giocata ,invece, si considera 0-0. Ovviamente per i Magic Voti vale la regola ex art. 24 del Regolamento.

 

-Nella Circolare nr.5/2011-2012 si è chiarito e migliorato il Regolamento prendendo ad esempio il caso di Padova-Torino (Serie B 2011-2012). Nel caso di specie il giudice sportivo, Gianfranco Valente, punì (per un blackout allo stadio padovano durante il match) il Padova a favore del Torino, ribaltando il risultato da 1-0 per i veneti a 0-3 per i granata. La partita si era disputata il 3 dicembre 2011 ed era stata poi ripresa il 14 dicembre 2011. Il Padova vinse per 1-0, ma il Torino presentò Ricorso  sostenendo che la gara si era giocata in condizioni irregolari visto. I granata guadagnarono così 3 punti portandosi in testa alla classifica mentre i veneti ne persero 3. Ma il 27 aprile 2012 la Corte di Giustizia Federale ripristinò l'1-0 iniziale in favore dei patavini. SI E’ CHIARITO che, in relazione al Bonus/Malus dell’Allenatore (art.24 comma 2 Reg.) il Bonus +0,5 si sarebbe attribuito sin dal momento del triplice fischio del Recupero all’allenatore del Padova, mentre all’Allenatore del Torino si sarebbe attribuito il -0,5 per la “rigorosa fede al risultato di campo” e l’irrilevanza delle vicende di Giustizia Sportiva, vedi primo paragrafo di questa Nota. SI E’ POI POSTO UN DUBBIO su una particolare circostanza : una situazione di incertezza relativa alla data di Recupero, e quindi il da farsi qualora vi siano addirittura dubbi sulla data di Recupero (circostanza preoccupante anche per la Riforma dei Magic Voti per i recuperi avvenuti con la Riforma dell’Estate 2012). Nella Circolare si è chiarito che fa fede, ai sensi del primo paragrafo di questa Nota, il Risultato nel momento in cui la gara è sospesa. Quindi nel caso limite di incertezza, a fine stagione  il risultato deve “congelarsi”, mentre per quanto riguarda i giocatori dovrebbe applicarsi, nel caso estremo e poco probabile, il “6 politico”.  

 

[51] Le Motivazioni consistono nella sommaria esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice deve spiegare com’è giunto all’accertamento del fatto, e la norma astratta ad esso applicabile. Deve in Premessa effettuare una Sintesi dei fatti.

 

[52] La norma fa riferimento ad un Fantacalcio ad 8. Se varia il numero di Partecipanti,la regola è che è ammesso al massimo un solo contrario.

 

[53] La norma non esclude che possano aggiungersi altri Principi, se affini e non contrari con quelli indicati.

 

[54] La Radiazione semplice, quindi, fa conservare il titolo di Cavaliere Fondatore. V’è disonore se v’è spregio dei Valori di cui all’art.1.

 

[55] E’ prassi che il Provvedimento in questione sia deliberato dalla Giunta e non dal Presidente di Lega.

 

[56] Nella prassi, l’Amministrazione Controllata può essere “Temporanea o Definitiva” a seconda che sia a tempo determinato o indeterminato (cioè, in quest’ultimo caso, fino a fine stagione). E’ poi, come ulteriore caratteristica, “Completa o Suppletiva” a seconda che essa operi “a prescindere” dall’operato del Partecipante oppure che presupponga inadempimenti ulteriori dello stesso (vedi anche Note 18 e 32). L’Amministrazione Controllata ha natura duplice :da un lato può essere Sanzione, dall’altra una misura cautelare (alla Nota 64 è citata la Sospensione Cautelare, particolare forma sostitutiva dell’Amministrazione Controllata a stagione finita).

 

-L’Amministrazione Controllata, inoltre, nella prassi, è divenuta una sorta di Sanzione (autonoma o accessoria). Oltre che misura cautelare (vedi Nota 64) ;

 

-Col Provv.Pres.nr. 7/2011-2012 (cumulativo) si è chiarito che se un Partecipante la cui squadra è sottoposta adAmministrazione Controllata Completa redige la Formazione, essa è da considerarsi invalida. Ma è legittima l’azione dell’ Amministratore che copia e incolla quella stessa Formazione, presentandola in maniera valida. In particolare fu Rosanova, la cui squadra era sottoposta ad Amministrazione Controllata Completa, a redigere la formazione. IN SOSTANZA, quindi, il Provvedimento di Amministrazione Controllata Completa ha gli stessi effetti di un’Interdizione ad amministrare. Vedi anche Nota 64.   

 

[57] La Radiazione è, nel nostro Fantacalcio, a differenza che nel mondo reale, un provvedimento di squalifica e inibizione dai giuochi fantacalcistici a tempo determinato o indeterminato. Essa può essere comminata solo dall’Assemblea (ecco perché se adottata dalla Giunta vale come Proposta di Radiazione). Per le altre Sanzioni vedi Nota 64.

 

[58] Può avvenire d’ufficio o su Istanza di qualunque Partecipante.

 

Col Provv.Giunta nr.5/2011-2012 (cumulativo), quando si è proceduto alle riduzioni per buona condotta, si è ridotto di 2/3 per due squadre, di 1/3 per una squadra (la Petrilli, perché protagonista di un’annata movimentata tra Amministrazioni Controllate e condanne, anche se va chiarito che al momento del Provvedimento la squadra non era sottoposta ad Amm.Contr., circostanza che non avrebbe consentito la riduzione. Non è tale, infatti, la “proroga” che aveva riguardato il team, vedi Nota 26), e non si è ridotto invece l’ammontare Sanzione per la Febbre Cavallaro perché sottoposta ad Amministrazione Controllata (seppur nelle particolari modalità descritte ancora alla Nota 26). 

 

[59] Nella prassi gli Atti Fantacalcistici sono “mutati” : il Presidente di Lega adotta Provvedimenti Presidenziali (mere applicazioni del Regolamento) o Avvisi (a carattere informativo). La Giunta adotta Provvedimenti di Giunta (per applicazioni anche “estensive” del regolamento o per Attivazioni di Giudizi). Sia la Presidenza che la Giunta, poi, possono adottare Circolari (per specificazioni di Regolamento). Ogni Atto è impugnabile all’Organo Fantacalcistico superiore entro 20 giorni dalla pubblicazione.

 

-Le Direttive, emesse dalla Giunta, possono innovare il Regolamento in presenza di “vulnus” o “incongruenze” dello stesso. Ogni Direttiva (che deve essere notificata a tutti i Partecipanti) entra immediatamente in vigore. Ma se v’è Opposizione di 1/3 dei Partecipanti (entro 20 giorni dalla Notifica) la Direttiva diviene inefficace sin dall’inizio. In ogni caso,essa necessita di approvazione dell’Assemblea nella prima occasione utile. Se l’Assemblea non approva, essa è abrogata ma conserva la sua efficacia sino al giorno della mancata approvazione.       

 

[60] Per prassi, l’Ammissione può essere anche “per fatti concludenti”, cioè per implicita ammissione non avendo alcun Partecipante sollevato la Votazione.

 

-E’ stata istituita poi la Lista d’Attesa, comprendente soggetti che hanno fatto richiesta d’Ammissione al nostro Fantacalcio. Deve essere indicato l’anno di Richiesta. Essi sono sottoposti alla disciplina del nostro Regolamento. L’ingresso in Lista non equivale ad ammissione, anche ai fini del successivo Paragrafo.  

 

-L’ammissibilità (anche dell’Azionista) si valuta avuto riguardo la normativa vigente al momento dell’ammissione (Circolare Presidenziale nr.2/2010-2011)

 

[61] Sono voti validi quelli che indicano correttamente la preferenza. Le schede bianche o nulle non sono computate per l‘Elezione, anche ai fini della valutazione della maggioranza. Non v’è possibilità di non votare. Se vi sono eventuali assenti, anche questi non sono computati.  

 

[62] Nella stagione 2005-2006 in occasione dell'organizzazione della Seconda Asta di Riparazione, alcuni comportamenti ostruzionistici portarono la Presidenza ad applicare la regola "To-vaj-Appiah" (trad. Te lo vai a prendere), decidendo d'autorità la data dell'Asta per "il superiore interedde del giuoco" con un preavviso di 10 giorni. 

 

[63] Nella prassi, la Diffida “avvisa” un Partecipante di una circostanza, di un fatto o comunque vicende “rilevanti”. Essa è importante ai fini della prova dell’eventuale “dolo” (vedi anche Nota 39).

 

[64] Tra le Sanzioni, v’è la Radiazione (vedi Nota 57), la Sanzione Pecuniaria (vedi Nota 36), l’Ammonizione (che si estingue a fine stagione. La seconda Ammonizione comporta una Sanzione Pecuniaria da 1€ a 10€). Tra esse si comprende anche l’Amministrazione Controllata(art.36), alla quale si attribuisce anche natura “cautelare” (vedi Nota 56). Inoltre si annoverano la Condanna all’acquisto dei giornali (vedi Nota 37) e l’Interdizione ad Amministrare (vedi Nota 1, con nomina da parte della Giunta o da parte dell’Interdetto di un Amministratore. L’anno così trascorso non fa progredire il curriculum se l’Interdizione è di almeno un anno). Altra particolare Sanzione è l’obbligo di tenersi a 100 metri dalla Sede Storica durante un Evento Fantacalcistico. 

 

-Col Provv.di Giunta nr.6  ,a cavallo tra le due stagioni calcistiche, si è applicata una Sospensione Cautelare nei confronti di un Partecipante che si era autonomamente rimosso dal gruppo Facebook dedicato alle Formazioni ,perché considerato “spazio imprescindibile per la partecipazione ai sensi dell’art.22 del Reg. e di una determinazione assembleare della stagione 2009-2010”. Nel Provvedimento, si è scritto anche che ulteriore motivo del provvedimento era “un’Iscrizione a suo carico nel Registro delle notizie d’illecito fantacalcistico per "mancata estinzione dei debiti fantacalcistici relativi alla stagione 2011/2012”. Si tratta di una Sanzione innovativa, ma ragionevolmente applicabile solo “a cavallo” tra due Campionati, perché in corso di stagione va applicata l’Amministrazione Controllata in una delle forme previste. 

 

[65] In molteplici pronunce (non ultima, Sentenza del Caso Schettino) si è ribadito che nel nostro Fantacalcio, dato l’esiguo catalogo di Illeciti disciplinari, non vige il principio “Nullum crimen sine lege”. Cioè, non vale la regola secondo cui “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge comeillecito disciplinare”. E’ quindi ammessa la possibilità di “creazione di fattispecie disciplinari”, che trova fondamento nell’art.1 terzo comma (quindi in uno o più Valori Statutari) e nell’art.7 punto 5) del Regolamento Fantacalcistico (che rimanda al concetto di Equità e al senso complessivo del Regolamento). La creatività deve quindi fondarsi nei Valori Statutari, e (secondo requisito) la mancata creazione deve determinare un “vulnus” normativo di tutela di quei Valori (Ad esempio, se taluno impedisce ad un altro Partecipante di redigere la Formazione -ad esempio sottraendogli il telefono- tale comportamento deve considerarsi ,malgrado la mancata previsione normativa- senz’altro lesivo del Principio di Lealtà e Probità e quindi un eventuale mancata “sanzione” costituisce senz’altro vuoto normativo e di tutela). Ovviamente una pronuncia su un illecito “di nuova elaborazione” richiede un maggiore impegno motivazionale.

 

[66] Nel nostro Fantacalcio manca una disciplina dei contratti fantacalcistici. Nella prassi, il diritto d’uso fantacalcistico su un giocatore si acquista : a) all’Asta (che quindi è una forma di contratto verbale, vedi punto successivo) ; b) per contratto verbale (con dichiarazione orale congiunta dei contraenti) ; c) per scrittura privata (scambio di dichiarazioni sottoscritte da entrambi i contraenti) e per documento elettronico (ad esempio doppio sms trasmesso dai contraenti alla Presidenza mediante il numero ufficiale) ; d) per scrittura autenticata (una scrittura privata -punto c- sottoscritta dinanzi al Presidente di Lega o altro membro della Giunta). Questa può essere anche segreta (vale a dire che le parti convengono che in un dato termine il Presidente dovrà trascrivere il contenuto della busta chiusa)

Il contratto va presentato alla Presidenza, che procede alla “trascrizione”. Debbono essere entrambi i contraenti a chiederla (tranne se si tratta di scrittura autenticata (anche segreta), altrimenti l’altro può chiedere una Sentenza (Contenziosa) di natura “costitutiva” (vedi Nota 48)

 

-Nella prassi, sono irrilevanti come “vizi” della volontà l’errore ed il dolo. E’ invece annullabile il contratto stipulato mediante violenza. E’ risolto invece il contratto qualora uno dei giocatori contratti, prima della Trascrizione, lasci la Serie A.   

 

[67] L’art.1 presuppone l’esistenza di un Alto Ordine dei Cavalieri Fondatori, composto dai Fondatori del Fantacalcio Villanova 1997.

 

[68] La Circolare nr.1 2011-2012 ha chiarito che all'art.31 secondo comma, la Classifica Avulsa si applica anche nell'ipotesi di "ulteriore parità di coefficienti" applicati in base al punto a) del primo comma, col medesimo procedimento sostituendo però i "punti" ottenuti negli scontri diretti con i "punteggi totali" ottenuti negli scontri diretti. 

La stessa Circolare ha POI specificato il Procedimento nell'ipotesi in cui il pari coefficiente d'Avulsa in base al punto A concerne solo 2 delle 3 (o cmq, non tutte) squadre per il quale si è proceduto alla Classifica Avulsa. In tal caso si procede all'Avulsa col punto B, ma tenendo conto della squadra la cui posizione è già "data" (cioè l'unica squadra che ha un coefficiente diverso rispetto alle altre) solo "specularmente", essendo già assegnata la relativa posizione.  

 

-Col Provv.Giunta n.11/2012-2013 si è chiarito che se vi è un “ex aequo” nel Trofeo Primavera (e cioè la graduatoria parallela formata da tutti i punteggi totali, che è poi il cd. metodo storico) non essendovi una norma espressa si applica la stessa procedura prevista per gli “ex aequo” della Classifica Generale (per quanto compatibile) e del Trofeo Birra Moretti, tenendo conto però della diversa “base di calcolo” del Trofeo Primavera (e cioè che i punti ottenuti non contano, ma contano solo ed esclusivamente le unità di punteggio prodotte). Nel caso di specie, appunto, due team avevano ottenuto lo stesso punteggio complessivo e, pertanto, si fece riferimento al criterio degli scontri diretti (lettera a dell’art.31) non facendo riferimento ai  punti ma al complesso di punteggio totale ottenuto dai due negli scontri diretti.

 

[69] La Circolare nr.1/2011-2012 ha evidenziato la tacita abrogazione dei punti c), d) ed e) dell'art.25 del Regolamento dopo la riforma del Settembre 2011 dell'art.31. 

 

[70] Nella Circolare nr.4/2011-2012 si è chiarito che il Calendario del Fantacalcio segue rigidamente il Calendario della Serie A, tenendo conto (ovviamente) degli inizi ritardati di Fantacalcio (esempio dopo la 2° Giornata). Nella stagione 2011-2012, però, per Accordo tra i partecipanti, la Prima Giornata di Fantacalcio non ha tenuto conto del fatto che in realtà il 1° Turno di A era stato rinviato per sciopero dei calciatori. Quindi solo col Recupero della 1° i due Calendari si sono riallineati.  

 

 

[71] Con la Sentenza nr.2/2012-2013, in Appendice I- I requisiti per l’Ammissione e/o la Partecipazione ai giuochi, più altri chiarimenti, si è specificato che la norma in merito ai cittadini di “dubbio sesso” è scritta male perché essa “sembra consentire l’Ammissione agli omosessuali che abbiano fatto “outing”,” mentre, in realtà, la volontà assembleare era quella (e tale deve essere a seguito della Sentenza ivi annotata) quella di escludere, in caso di omosessualità espressa, la possibilità di Ammissione. La pronuncia, peraltro, afferma : “Questa non è discriminazione omofoba, il divieto di Ammissione e Partecipazione di gay ha “identità di ratio” con la norma che vieta l’Ammissione alle donne”. La pronuncia, infine, pone un dubbio su altri casi di omosessualità : “occorre evidenziare che, stante tale “ratio”, restano dubbi su lesbiche o trasgender che abbiano “applicato” l’organo maschile”. (vedi anche, sui requisiti la Nota [60])