Avvisi ed altri Atti Istituzionali

PROVV.PRES. nr.1/2012-2013 del 5/9/2012

Oggetto: Proclamazioni risultati delle votazioni inerenti la “RIFORMA REGOLAMENTARE DELL’ESTATE 2012”, effettuata sull’Evento apposito nel gruppo-Formazioni.

In data 23 Giugno la Giunta ha organizzato l’Evento per la modifica del Regolamento con votazioni on-line, consentendo a tutti i Partecipanti di presentare Proposte, “coordinate” dalla Giunta Direttiva con relativo Parere, e pubblicazione di tutte le Proposte il giorno 4/9.

 1) Proposta Torre+emendamento Giunta : non attribuire più i "6 politici" ma attendere il recupero delle gare fuori calendario. I MagicVoti per i Recuperi potranno essere presi anche (congiuntamente) dai voti ufficiali Fantagazzetta nella parte riferita alla "Gazzetta". Si chiarisce che si "attenderà" solo per quelle gare per le quali la Gazzetta attribuirà il "6 politico". La Giunta ha PERO' imposto a questa Proposta la modifica del sistema dell'attribuzione del Bonus di Migliore in Giornata : in caso di parità di punti il Bonus non è più assegnato a chi sta meglio in Classifica, ma a chi sta meglio negli scontri diretti. Ps. Per le gare "anticipate extracalendario", sarà consentito alla squadra di indicare i giocatori che schiererà nella futura formazione, specificando però se in campo o panchina; (Parere favorevole Giunta)

 

2) Proposta Giunta 1 : Nel Mercato Iniziale, se una squadre conclude i FM senza completare la Rosa, subisce l'estrazione di un giocatore nel Reparto in cui si è verificato l'esaurimento (con fantadenari restituiti), 1 punto di penalizzazione da scontare in Classifica Generale e Ammonizione. SE INVECE si acquista un giocatore senza i fantamilioni necessari, l'acquisto in difetto di liquidità è annullato, con in aggiunta 1 punto di penalizzazione e l'Ammonizione. In questo caso, peraltro, se il fatto è rilevato prima della chiusura dell'Asta la squadra che aveva concorso per il suo acquisto ha diritto di acquistare il giocatore allo stesso prezzo, se ha disponibilità economica. Altrimenti il giocatore è libero sul mercato, e può essere chiamato per l'acquisto ; (Parere favorevole unanime della Giunta)

 

3)Proposta Castoro 1 : attribuire il Bonus di Migliore in Giornata solo se il punteggio è superiore a 70,5 (e quindi da 71 in su) ; (Parere favorevole unanime della Giunta)

 

4)Proposta Castoro 2 : abrogazione divieto di ammissione per coloro che professano e praticano la fede religiosa islamica ; (Parere favorevole della Giunta)

 

5)Proposta Saba emendata Coppola: punire le 2 assenze in Assemblee-asta in un'annata fantacalcistica con la Radiazione biennale da scontarsi al termine della stagione (è sufficiente che la squadra abbia un legittimo rappresentante presente in assemblea. La sanzione è applicata al Partecipante). Ovviamente non si computano le assenze per motivi palesemente ed inequivocabilmente gravi, o per esigenze lavorative sopravvenute non prevedibili al momento dell'organizzazione dell'Asta ; (Parere favorevole unanime della Giunta)

 

6)Proposta Castoro 3 : divieto di ammissione per i residenti in Grosseto, ed in ogni caso per i sostenitori del Grosseto Calcio. (Parere favorevole unanime della Giunta).

TUTTI I PUNTI SONO APPROVATI all’unanimità, eccetto:  il Punto 1) con due voti contrari ; il Punto 3) con un voto contrario ; il Punto 4) con un voto contrario.

Si è autorizzata la Presidenza alla modifica del Regolamento, abrogando o modificando le norma incompatibili o implicitamente abrogate o modificate.

La Presidenza  

PROVV.GIUNTA nr.1/2012-2013 del 6/9/2012

Oggetto:   CONVOCAZIONE ASTA INIZIALE ANNATA 2012-2013 + Ammissione per Della Monica e Ruggiero +

Si invitano gli 8 Partecipanti in Sede Storica per l'Assemblea-Asta Iniziale di Giovedì 13 Settembre, ore 21:30. Col presente Provvedimento la Giunta Direttiva AMMETTE all'Edizione i Sig.ri RUGGIERO PASQUALE e DELLA MONICA CARMINE, soggetti in Lista d'Attesa e lo scorso anno impegnati nell'amministrazione di due squadre fantacalcistiche. L'ordine del giorno previsto è :

 

1) Ratifica Radiazioni Maiorino e Rosanova (rispettivamente 2 e 5 anni, Sentenze disponibili sul Sito) ;

2) Nulla osta alle Ammissioni di Della Monica e Ruggiero ;

3) Comunicazione eventuali Azionisti o Amministratori ;

4) Come previsto nell'art.30 del Regolamento saranno determinati quota pro capite, misura di Primo, Secondo e Terzo Premio, misura del Premio per i Trofei Birra Moretti e Primavera, Fondo Coppe ed eventuali altre spese da effettuare. La Giunta proporrà le stesse misure dello scorso anno. Dovrà deliberarsi inoltre sul Programma delle Aste di Riparazione ;

5) Dopo breve sintesi delle Regole d'Asta, in particolare per le Matricole, si procederà all'Asta Iniziale ;

6) varie ed eventuali ;

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LISTA D'ACCESSO : Alfonso De Vivo, Carmine Coppola, Sabatino De Vivo, Antonio De Vivo, Vincenzo Consagno, Nicola Consagno (o Azionista Torre), Carmine Della Monica, Pasquale Ruggiero. Come BANDITORE, sig. Fabio Rosa. Non sarà consentito l'ingresso ad Ospiti, così come CIASCUNA SQUADRA DOVRA' AVERE UN SOLO RAPPRESENTANTE IN SEDE. Ogni reclamo o informazione può essere chiesta nel più breve tempo possibile alla persona del Presidente.

MODIFICA-AGGIORNAMENTO : ORE 20:30 di Giovedì 13 Settembre. Ammessi 3 Ospiti: Torre, Petrosino e Casale.

La Giunta Direttiva

PROVV.PRES. nr.2/2012-2013 del 13/9/2012

Oggetto: Spostamento a data da destinarsi dell’Asta Iniziale 2012-2013

L’alluvione che ha colpito la zona nordovest di Nocera Inferiore, in particolare la zona attinente la Sede Storica, vicinissima all’Alveo comune nocerino che è straripato in data odierna, obbliga la Presidenza, dopo aver consultato gli altri Partecipanti, allo spostamento dell’Asta Iniziale per motivi di sicurezza, considerando il rischio legato al possibile riproporsi di temporali nelle ore in cui si è programmato lo svolgimento dei lavori fantacalcistici.

Si cercherà di effettuare l’Asta il prima possibile, compatibilmente con le esigenze dei Partecipanti.

La Presidenza

L’Asta si terrà stasera 14 Settembre 2012, ore 19:30, dopo aver consultato tutti i Partecipanti ed aver tenuto conto delle esigenze familiari e lavorative.

La Presidenza

PROVV.PRES. nr.3/2012-2013 del 16/9/2012

Oggetto:  VERBALE D'ASSEMBLEA-ASTA del giorno 14 Settembre 2012, redatto presso Sede Storica.

In data 14 Settembre 2012, ore 20:15, sono presenti tutti i soggetti aventi diritto a partecipare all'Edizione 2012/2013 (o loro rappresentanti). In particolare sono presenti il Presidente di Lega Cav. Fond. Alfonso De Vivo, il Vice-Presidente SdRS Carmine Coppola, il Sen. Cav. Fond. Sabatino De Vivo, il SdRS Antonio De Vivo, il SdRS Vincenzo Consagno (accompagnato dall'Azionista Petrosino, che ha avuto Accesso come Ospite ma che poi è stato incaricato di svolgere il ruolo di Banditore), l'Azionista Giuseppe Torre (rappresentante del SE Nicola Consagno), la Matr. Pasquale Ruggiero e la Matr. Carmine Della Monica.

Assente il Banditore designato, Fabio Rosa e quello chiamato in sua sostituzione, ovvero il "radiato" Carmine Rosanova cui era stata data possibilità di svolgere attività di utilità fantcalcistica per espiare la pena. Il ruolo è svolto dal citato Petrosino (Azionista di Enzo Consagno) che è autorizzato dall'Assemblea a svolgere il compito sebbene "in conflitto d'interessi" per mancanza di alternative. Eserciterà l'incarico in maniera impeccabile.

Dopo le Premiazioni della scorsa stagione, vengono effettuate le seguenti deliberazioni :

 

1) Ratifica delle Radiazioni rispettivamente per 2 anni e 5 anni per Carmine Maiorino e Carmine Rosanova ;

 

2) Nulla osta alle Ammissioni di C.Della Monica e P.Ruggiero, che vengono ufficialmente ammessi come "Matricole" . Si è chiarito che in estate sono stati fatti tentativi per la partecipazione del Cav.Fond. Alfonso "Magno" De Vivo, e che invece l'ex titolare della cd. "Febbre Cavallaro" è attualmente Sospeso dalla partecipazione ai giuochi ;

 

3) Enzo Consagno, Nicola Consagno e Carmine Della Monica comunicano che le rispettive squadre saranno appoggiate finanziariamente, rispettivamente, da Francesco Petrosino, Giuseppe Torre e Carmine Casale. Tutti dotati di poteri d'amministrazione, ma si registra la mancata iscrizione a Facebook per Francesco Petrosino che gli impedirà il compimento di atti, salvo per le ipotesi di "rappresentanza in Assemblea" di Enzo Consagno ;

 

4) L'Assemblea ha approvato come Quota-Giornata 3,50 € (Montepremi 1008 €). Il Primo Premio otterrà 560 €, il Secondo Premio otterrà 250 €, il Terzo Premio 118€. Il Trofeo Birra Moretti assegnerà 40 €, il Trofeo Massimo Primavera assegnerà 20€. Il Fondo Coppe sarà costituito da 20€ più Multe ;

 

5) Dopo una breve sintesi delle Riforme estive, e delle Regole d'Asta, si procede all'Asta nelle modalità di prassi, salvo l'approvazione (valida solo per quest'Asta) di non effettuare il sorteggio del "primo chiamante" per ogni Reparto, ma di iniziare dal soggetto seduto successivamente all'ultimo che aveva acquistato un giocatore nel reparto successivo ;

 

6)L'Assemblea, dopo aver proceduto all'estrazione del Calendario e degli Allenatori, esprime sdegno per le condizioni, ulteriormente peggiorate, in cui si trova la Sede Storica. Si registra, peraltro, l'ingresso di un gatto di colore bianco che si dice si sia infilato sotto l'armadio. Si accerta in questo Verbale che nessuno ha visto poi uscire il felino.

 

Questo è quanto

 

La Presidenza di Lega, 16/9/2012

AGGIUNTA : i soggetti hanno poi proceduto alla denominazione delle squadre. In particolare, potrebbe essere rivista la denominazione di Coppola "Francesco Schettino Team", dedicata dallo stesso al Capitano di Costa Concordia, e la "Nazareth Fc", denominazione scelta dal Ruggiero. Si dovrà verificare la conformità all'art.46, secondo comma : "E’fatto severo divieto di optare per denominazioni moralmente ed umanamente spregevoli, oppure lesive in qualsiasi modo dell’onore della Repubblica Italiana, oppure tendenziose o lesive della dignità di un altro partecipante o di qualsiasi essere umano, anche se di particolare rilievo pubblico. In ossequio all’art.45, è fatto severo divieto di adottare denominazioni che possano riferirsi in termini positivi ai clubs calcistici menzionati o che comunque siano in chiaro contrasto con la tifoseria della A.G. Nocerina ;"

La Presidenza

PROVV.PRES. nr.4/2012-2013 del 16/9/2012

Oggetto: Applicazione “60 politico” per la Fc Nazareth di P.Ruggiero per aver schierato giocatore non in Rosa.

-Vista la Formazione depositata alle ore 14:40 di Sabato 16 Settembre 2012 da P.Ruggiero nello spazio Facebook per le Formazioni in occasione della Prima Giornata di Fantacalcio (3° in A) contro la Lupin/Gighen IV di N.Consagno;

-Visto l’art.26 bis del Regolamento Fantacalcio che dispone : “Chiunque schieri in formazione un calciatore non di sua proprietà, anche involontariamente, subisce il 60 politico senza possibilità di appello (…)

LA PRESIDENZA APPLICA alla "Nazareth Fc" di Pasquale Ruggiero  il "60 politico" per aver schierato un giocatore non in Rosa. Non risultano infatti correzioni alla Formazione, diversamente da quanto dichiarato nei Commenti alla Formazione stessa.

SI CHIARISCE che il Ruggiero può presentare Ricorso, perché nel “Caso Muslera” del 2009-2010 (vedi Nota [25]) è stato stabilita la generale regola dell’appellabilità di tutti gli atti.

La Presidenza

-------------àP.RUGGIERO HA PRESENTATO RICORSO ALLE 19:27 DEL 16/9/2012 COL CONTENUTO CHE SEGUE : <<chiedo alla lega di non applicare il 60 politico

-Nel dialogare con Carmine Coppola non avevo inteso l errore,quindi il discorso sottoscritto nei commenti era per me ironico visto che in un altra compagine fantacalcistica somogliante alla F C nazaret,ho il tesserato in questione

-visto che si tratta di un errore Credo patteggiabile con un ammonizione e ad una maggior attenzione,senza intaccare gia inizialmente una rosa con un risultato a svantaggio

-inoltre la mia rosa al di fuori di Pinilla gia in lista regolarmente, non ha altri giocatori che compromettono qualcosa di importante...

_ una semplice correzione.

per una vostra buona fede( a tutti i partecipanti) ripropongo se accettato:Andujar gastaldello domizzi astori Diamanti Maresca Hamsick Taddei Totti Bojan Matri - a disp. Frison canini Paletta kucka Biondini Gilardino Zarate. Il regolamento è regolamento, fiducia alla matricola>>

IL RUGGIERO HA POI AGGIUNTO : <<bhe' io gli errori le pago,ma come prima di campionato e con l inizio solo d'una DELLE 10 Partite in programma puo' essere eccessivo. Per me l art 26 bis è anticostituzionale perche non si sofferma su un fatto singolo ma è stilato generalmente...quindi propongo anche una supervisione della norma...per fatti da essere giudicati singolarmente non generalizzandoli...credo che con il 60 politico si falsi la prima di campionato.>>

IL RICORSO SARA’ DECISO DALLA GIUNTA DIRETTIVA.

La Presidenza

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SENTENZA nr.1/2012-2013 – Procedimento n.1 - Giudizio di Legittimità Statutaria sull’art.26 bis + Giudizio Interpretativo cd. “Caso Ledesma”, del 17/9/2012.

----------------------------------(Parte 1, Giudizio di Legittimità Statutaria)

-VISTO il Ricorso presentato dalla Fc Nazareth contro il Provv.Pres. n.4/2012-2013, in particolare nella parte in cui il ricorrente contesta la legittimità statutaria dell’art.26bis ;

-CONSIDERATI i Valori Statutari di cui all’art.1, nonché  i precedenti applicativi si cui alle Note 24 e 25 ;

LA GIUNTA DIRETTIVA RIGETTA la questione proposta dal Ricorrente perché la norma non contrasta con alcuno dei Valori Statutari di cui all’art.1.

----------------------------------(Parte 2, Giudizio Interpretativo “Caso Ledesma”)

-VISTO il Provv.Pres. n.4/2012-2013, col quale si è applicato il “60 politico” alla squadra denominata Fc Nazareth per aver schierato in Formazione un giocatore sul quale non vanta alcun diritto fantacalcistico ;

-CONSIDERATO il Ricorso presentato dal titolare del team, nel quale questo chiedeva di sostituire il “60 politico” con un Ammonizione e di poter correggere la Formazione alle 19:27, cioè a prima partita già iniziata ;

LA GIUNTA DIRETTIVA RIGETTA il Ricorso proposto dal Ruggiero, considerando legittimo il Provvedimento adottato dal Presidente di Lega.

--------------------------------------------------Premessa Motivazioni----------------------------------------

Sintesi Procedimento : In data 16/9/2012 il Presidente disponeva il Provv.Pres. n.4/2012-2013 col quale si è applicato il “60 politico” (in base all’art.26 bis) alla squadra denominata Fc Nazareth per aver schierato in Formazione un giocatore sul quale non vanta alcun diritto fantacalcistico, il centrocampista Ledesma (Lazio). Il titolare del team, P.Ruggiero, ricorreva nello stesso giorno contro il Provvedimento contestando la “legittimità statutaria” dell’art.26 bis, ed in ogni caso chiedendo la revoca del “60 politico” e l’applicazione di un’Ammonizione, oltre a consentirgli il deposito di una Formazione corretta alle ore 19:27 (la prima gara di giornata era iniziata alle18).

La Giunta, ha giudicato prima sulla “legittimità statutaria” (Parte I) dell’art.26, e poi sul resto del Ricorso.

 --------------------------------------------------MOTIVAZIONI PARTE I----------------------------------------

Interpretazione art.26 bis : L’art.26 bis (Calciatore errato) dispone che “Chiunque schieri in formazione un calciatore non di sua proprietà, anche involontariamente, subisce il 60 politico senza possibilità di appello”. E al secondo comma che : “Nel caso in cui la formazione sia redatta in Amministrazione Controllata, il calciatore non di proprietà si computa come zero.”

 La Formazione va intesa come composta <<da undici titolari e sette riserve>> (vedi art.22), e quindi l’art.26 bis si applica anche se il giocatore è schierato in Panchina (vedi Nota 24). Va chiarito, poi, che il <<non di sua proprietà>> (primo comma) va interpretato come <<sul quale non vanta alcun diritto d’uso fantacalcistico>> (vedi Note 20 e 66), essendo la formulazione basata sull’ignoranza giuridica dell’inizio millennio dei partecipanti della Lega Fantacalcistica. Inoltre il <<senza possibilità d’appello>> fu considerato illegittimo dal Provv. di Giunta nr.5/2009-2010 a livello statutario perchè dispone l’inappellabilità dei Provvedimenti applicativi della norma e quindi contrasta col Valore dellaTrasparenza e del Bilanciamento tra Autorità e Democraticità di cui all’art.1 (vedi Nota 25). Quindi il <<senza possibilità d’appello>> non deve considerarsi vigente nella disciplina.

Infine si ricorda che il “60 politico” non si applica se la Formazione è redatta in Amministrazione Controllata. Ma si fa riferimento solo alle ipotesi in cui la Formazione sia redatta d’autorità da un membro della Giunta o di diretto delegato “occasionale”. Negli altri casi (es. Amministratori) il “60 politico” si applica comunque. Altra ipotesi di non-applicazione è quando, in seguito al Mercato di Riparazione, il Partecipante non consegna la Formazione e quindi è “trascritta” quella della settimana precedente. In tal caso si sostituisce il giocatore con quello acquistato in sua sostituzione nell’ordine ufficiale della Rosa (vedi Nota 42).  

Giudizio sulla Legittimità Statutaria dell’art.26 bis : La Giunta direttiva ha RIGETTATO la questione posta dal Ruggiero, ma in verità vi sarebbero stati motivi per considerare addirittura Inammissibile la censura di “anticostituzionalità” (cito il Ruggiero) posta dal ricorrente. Non è indicato, infatti, il Valore Statutario (art.1) che la disposizione lederebbe. Tuttavia, la Giunta è andata incontro al ricorrente, cercando di comprendere i motivi delle considerazioni poste in essere. Si vuol sperare che il Ricorrente non abbia voluto scomodare, in un giuoco tra amici, nientemeno che la Costituzione della Repubblica Italiana (che comunque la Giunta Direttiva conosce abbastanza bene). Se pure così fosse, comunque, il Ricorso sarebbe “monco” perché non cita le disposizioni costituzionali infrante. Sempre ricordando che la nostra Lega, come già più volte chiarito fino alla noia, è un semplice Club privato.  

Innanzitutto il Ruggiero dichiarava che << (…) come prima di campionato e con l inizio solo d'una DELLE 10 Partite in programma [il 60 politico] puo' essere eccessivo(…)credo che con il 60 politico si falsi la prima di campionato >>. Quindi la prima censura è posta sulla “proporzione” tra irregolarità e sanzione. Compreso ciò, purtroppo non si comprende però quale sia il Valore Statutario leso dall’art.26 bis, la cui ratio è quella di garantire il leale e corretto svolgimento dei giuochi, che trova fondamento nel Valore di Lealtà e Probità di cui all’art.1, di fronte ad irregolarità (schierare un giocatore non in Rosa) che minano alle fondamenta il Fantacalcio. La sanzione è “aspra” perché trattasi di illecito che può ben “sfuggire” ai controlli del redattore dei conteggi, e quindi il “60 politico” ha la funzione di richiamare ad una maggior attenzione il Partecipante nella redazione della stessa. E verrebbe da ritenere che non è nemmeno la disposizione più “severa”, perché in realtà il Regolamento avrebbe potuto prevedere la sconfitta a tavolino.

Altra considerazione : è assolutamente irrilevante che al momento della “scoperta” si fosse giocata una sola partita, e che si era nella prima giornata di fantacalcio. Infatti le Regole Tecniche non sfuggono all’applicazione rigida delle disposizioni regolamentari. E “falsare” il Campionato è un “parolone”. Sosteniamo che invece la prima sarebbe stata sicuramente “falsata” se nessuno avesse scoperto che il Ruggiero schierava un giocatore che invece è tesserato per un’altra squadra fantacalcistica (in particolare, la Schettino Team).

La disposizione fu comunque elaborata all’epoca del “Caso Georgatos”, ed ha avuto molteplici applicazioni, vedi Caso Muslera e Caso Mascara, e comunque le Note [24] [25] e [28]. 

Ancora, il Ricorrente ha dichiarato che <<(…)Per me l art 26 bis è anticostituzionale perche non si sofferma su un fatto singolo ma è stilato generalmente...quindi propongo anche una supervisione della norma...per fatti da essere giudicati singolarmente non generalizzandoli(...) >>. In questi passi il Ricorrente addirittura giunge ad affermare che la “colpa” dell’art.26 bis sia quella di prevedere una norma generale ed astratta (elementare principio giuridico!) e quindi “generalizzare” impedendo un giudizio “particolarizzato” sul caso di specie. Ammesso e non concesso che ciò fosse “antistatutario” (per la verità ciò è addirittura diretta applicazione del Valore della Trasparenza di cui all’art.1 !), il Ricorrente non chiarisce quale sia la “particolarità” del caso di specie. Vuole forse far riferimento al fatto che si era alla Prima Giornata ? E’ possibile rispondere che il Caso Georgatos (fatto-base della regola) avvenne nelle primissime giornate, e che l’art.26 bis è stato applicato anche ad una Formazione con il giocatore schierato in panchina (Muslera e Mascara), ed anche quando il Partecipante ha schierato un giocatore che aveva avuto, in quella stessa stagione, precedentemente in Rosa (ancora Muslera). Non ce ne voglia il Ruggiero, ma questi casi citati sembrano anche più “particolari” del Caso Ledesma, e l’art.26 bis è stato applicato normalmente. 

--------------------------------------------------MOTIVAZIONI PARTE II----------------------------------------

La Giunta Direttiva ha respinto il Ricorso pure nella parte relativa alla richiesta di modifica del Provvedimento (il ricorrente chiedeva di modificare il “60 politico” con l’Ammonizione e di correggere la Formazione alle 19:27 di Sabato 15).

Le richieste sono destituite di ogni fondamento, in quanto l’art.26bis ha una formulazione chiara e tassativa, e prevede l’automaticità dell’applicazione del “60 politico”, considerando anche i precedenti applicativi menzionati alle Note 24, 25 e 28 del Regolamento. Anzi, la norma è stata applicata storicamente, nella prima occasione, per aver schierato in formazione Georgatos (tesserato dal Partecipante in altro Fantacalcio), ed anche se il giocatore è schierato in panchina (es.Muslera), ed anche se trattasi di ex tesserato (vedi sempre Muslera).  

Inoltre il ricorrente considera “patteggiabile” l’errore di formazione. Oltre a non spiegare “perché” l’errore sia patteggiabile rispetto ai precedenti applicativi nella nostra Lega, il ricorrente sottovaluta che nella nostra Lega è stato più volte chiarito che in tema di Invio Formazioni non rileva né il “caso fortuito” né la “forza maggiore” (vedi Caso Seville alla Nota 4, terzo paragrafo), e si è ulteriormente ribadito che l’ <<(…) involontarietà, [è] considerata però irrilevante perché in tema di Formazione si da peso solo all’aspetto formale, seppur tale Sentenza ha confermato che ciò vale solo in tema di Regole Tecniche, tra cui appunto la norma in questione (…)>>  (vedi Nota 24, Caso Muslera).

E’addirittura inconcepibile la richiesta del Ruggiero di modificare la Formazione, allorchè è ben noto l’orario massimo di deposito “valido” della Formazione, mentre la richiesta è giunta alle 19:17 (l’orario massimo di invio per la formazione valida era 17:14:59), ben due ore dopo l’orario consentito.

Per questi motivi i due ricorsi del Ruggiero sono rigettati.

Questo è quanto.

La Giunta Direttiva.   

 

 

PROVV.PRES. nr.5/2012-2013 del 24/9/2012

Oggetto: Avviso su Cagliari-Roma, 2° Giornata di Fantacalcio (4° in A) dell’edizione 2011-2012

Il Prefetto di Cagliari ha disposto il rinvio di Cagliari-Roma .La decisione del Prefetto in questo momento "congela" la Giornata, in attesa degli sviluppi. E' bene però chiarire cosa accade nel nostro Fantacalcio, a seguito della Riforma dell'Estate 2012 dell'art.24 Reg. :

-Se la gara sarà giocata in altra data, noi applicheremo per Cagliari-Roma il MagicVoto da www.fantagazzetta pubblicato in riferimento alla Gazzetta (domani i conteggi della 2aGiornata saranno fatti normalmente in base alla Gazzetta, eccezion fatta per i giocatori di Cag-Rom); 

-Se la gara non sarà giocata perchè il Giudice Sportivo applicherà lo 0-3 di cui si discute (la Roma ha fatto Ricorso per ottenerlo), la nostra Lega attribuirà i "6 politico" a tutti i giocatori di Cag-Roma in base alla Gazzetta di domani, MA aspetterà in ogni caso l'esito della Giustizia Sportiva fino all'irrevocabilità della decisione prima di procedere. ATTENZIONE : ho fatto non a caso riferimento all'esito della Giustizia Sportiva ; quindi per la Lega Fantacalcio è la "definitività" nella Giustizia Sportiva (o comunque l'ultima decisione della Giustizia Sportiva) ad essere determinante, a nulla rilevando decisioni del Tar o di altri giudici che potrebbero sopravvenire.

Pertanto qualora per la Giustizia Sportiva fosse definitiva una decisione (es. 0-3 a tavolino), si applicherà definitivamente il “6 politico” e a nulla rileverebbe un eventuale decisione del Tar (o di qualsiasi altro Tribunale “non sportivo”) che invece farebbe giocare la partita.

Occorre chiarire anche un altro aspetto : qualora (ad esempio) anche il Giudice Sportivo d’Appello applicasse lo 0-3, e nelle more del Ricorso (per assurdo) una decisione del Tar farebbe giuocare la partita, allora noi terremo conto dei MagicVoti di quella partita.

QUINDI : i conteggi saranno ufficialmente redatti solo quanto la decisione “sportiva” diviene definitiva.

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Appendice : L’aggiornamento della Classifica

In questa giornata, nessuna delle 4 fantapartite è “conclusa” perché in ognuna c’è stato almeno un giocatore di Cagliari-Roma. Tuttavia, pure qualora alcune gare fantacalcistiche non avessero avuto qualche elemento rilevante, NON SI SAREBBE PROCEDUTO ALL’AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICA perché deve considerarsi “corretto” aggiornare allo stesso momento la Classifica per TUTTI con TUTTI i risultati di giornata, attribuendo quindi contestualmente il Bonus.

La Presidenza 

 

 

 

PROVV.PRES. nr.6/2012-2013 del 26/9/2012

Oggetto: Conferma della validità e dell’efficacia della Formazione della “Singapore” in occasione della Terza Giornata di Fantacalcio (5° in A)

-Vista la Formazione depositata alle ore 19:31 da V.Consagno (Singapore) del giorno 25 Settembre (orario massimo d’invio, ore 20:15) contenente undici titolari ed un solo panchinaro (Castellazzi)

-Vista la Nota [41] del Regolamento che dispone : <<Nel Caso X-Files dov’è la panchina ? (stagione 2005-2006) si è stabilito che se un Partecipante non schiera la Panchina, la Formazione è invalida e si trascrive la Formazione della settimana precedente. E’ INVECE valida la Formazione se la Panchina contiene un numero inferiore o maggiore rispetto ai 7 previsti : se il numero è inferiore, la Formazione non viene corretta; se maggiore, si eliminano i giocatori in eccesso per ciascun Ruolo. Tale ultima correzione avviene anche se l’eccesso riguarda un solo singolo ruolo. Se invece in Panchina si schiera un giocatore già in campo, questo è eliminato dalla Panchina (e non sostituito).>> 

LA PRESIDENZA CONSIDERA VALIDA ed EFFICACE la Formazione depositata da Enzo Consagno in occasione della Terza Giornata di Fantacalcio.

La Presidenza

Il giorno 26 Settembre alle ore 11:30 è stato presentato da Enzo Consagno il seguente RICORSO : <<In qualità di presidente della Singapore team chiedo al presidente del fantacalcio Villanova di chiarire l'errore capitato(ancora nn riesco a capire il motivo, scherzi di Fb) al sottoscritto nel pubblicare la mia formazione, chiedendo di poter usufruire anche dei panchinari xke in buona fede ho pubblicato la formazione completa della mia squadra ma purtroppo Fb nn ha pubblicato il messaggio completo.... Chiedo di poter usufruire i panchinari scelti e pubblicati nel commento precedente grazie>>, chiedendo in pratica di tenere conto dei giocatori in Panchina indicati nel Commento depositato alle ore 22:22 (anch’esso, peraltro, incompleto, essendo indicati solo 3 giocatori, Spolli, Gonzalez e Montolivo).

PROVV.PRES. nr.6bis/2012-2013 del 27/9/2012

Oggetto: Rigetto del Ricorso presentato da E.Consagno avverso il Provv. n.6/2012-2013.

-Vista la Formazione depositata alle ore 19:31 da V.Consagno (Singapore) del giorno 25 Settembre (orario massimo d’invio, ore 20:15) contenente undici titolari ed un solo panchinaro, nonché il Ricorso depositato.

-Viste le Note [41] e [4] del Regolamento

La Presidenza RIGETTA la domanda di Vincenzo Consagno perchè nel "Caso X-Files dov'è la panchina" (2005-2006), vedi Nota [41], si è previsto che se una squadra schiera una Formazione con una panchina "ridotta" (è questo il caso, col solo portiere di riserva-Castellazzi schierato) la formazione è valida e non soggetta a correzioni. In merito alla Buona fede da lei descritta, nel Caso Seville (2007-2008), vedi Nota [4], terzo paragrafo, si è sancito che non sono valide come giustificazioni né il “caso fortuito” né la “forza maggiore” ai fini dell’applicazione delle disposizioni regolamentari in termini di Invio Formazioni (seppure il Caso riguardava precisamente un mancato Invio).  

Il ricorrente può presentare Appello alla Giunta Direttiva (non ne farebbero  parte il sottoscritto, né Coppola, direttamente interessato), ed eventualmente anche all'Assemblea.

La Presidenza

E.Consagno, il giorno 26/9, ha rinunciato a presentare Ricorso alla Giunta. 

PROVV.PRES. nr.7/2012-2013 del 2/10/2012

Oggetto: Avviso in merito ai conteggi della Quarta Giornata di Fantacalcio (6a in A)

Nei conteggi della Quarta Giornata di Fantacalcio (6a in A), al portiere dell’Atalanta Consigli è stato attribuito il MagicVoto “zero”. Occorre evidenziare che è stato attributito lo “zero”, e non si è proceduto all’entrata della riserva Mirante (Parma) in quanto il redattore dei conteggi ha evidenziato che l’atalantino aveva subìto 5 reti con Voto in Pagella 5.

Occorre evidenziare che il sistema-Gazzetta è criticabile, perché attribuisce lo “zero” anche ai giocatori non impiegati, potendo creare confusione.

La Presidenza invita quindi i redattori dei conteggi, e i Partecipanti che svolgono i normali controlli, a tener conto del “rischio” e a valutare se gli “zero” siano per giocatori impiegati (attribuendo lo “zero”) o per giocatori non impiegati (facendo entrare la “riserva”). 

La Presidenza

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE nr. 9 del 22 Ottobre 2012 (Procedimento Disciplinare nr.1 – “Caso Febbraiolo”)

Oggetto: Attivazione Procedimento Disciplinare nei confronti del patron della fu Febbre Cavallaro per BANCAROTTA FRAUDOLENTA + Attivazione nei confronti dello stesso Procedimento Disciplinare per INADEMPIMENTI AGGRAVATI + Archiviazione per VILIPENDIO DEL FANTACALCIO nei confronti del medesimo.

-PREMESSO che il patron della fu “Febbre Cavallaro” è tra i Fondatori del Fantacalcio Villanova e che per l’edizione 2011/2012 è stato titolare del team denominato “Febbre Cavallaro” ;

-VISTO che risulta a carico del Deferito l’iscrizione relativa al mancato pagamento delle Quote Fantacalcistiche 2011/2012 per l’ammontare di 10,5€ ;

-CONSIDERATO che lo stesso non ha, nella scorsa Edizione, per le Giornate nr. 28, 30, 31 e 32 (oltre che nella Giornata nr.2, ma non rilevante in questo giudizio) redatto la Formazione in spregio all’art.22 , subendo peraltro già il Provvedimento di Giunta nr. 4 della scorsa stagione;

-CONSIDERATO ALTRESI’ che lo stesso non acquistava un attaccante libero malgrado fosse sin da Febbraio con un attaccante in meno e malgrado le plurime Comunicazioni in questo senso della Presidenza ;

 

LA PRESIDENZA ATTIVA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER “BANCAROTTA FRAUDOLENTA” (vedi Nota 1) e per “INADEMPIMENTI AGGRAVATI” (vedi Nota 30) nei confronti del patron della fu “Febbre Cavallaro”.

Al presente Provvedimento seguirà una Relazione d’Accusa cui seguirà l’iter di cui alla Nota [17] del Regolamento, con i seguenti termini :

-Entro il 27 Ottobre : presentazione Relazione d’Accusa da parte del Presidente ; -Entro 11 Novembre : presentazione Memoria difensiva da parte del Deferito ;

-Entro il 18 Novembre : presentazione Contromemoria d’Accusa da parte del Presidente ;

-Entro il 25 Novembre : presentazione Memoria difensiva conclusionale da parte del Deferito.

-Gli ulteriori termini saranno fissati successivamente dalla Giunta, in sede di decisione sui mezzi di prova.

ps. Considerata la difficoltà nel notificare l’atto al Deferito, tutti gli atti saranno pubblicate in Note su FANTACALCIO VILLANOVA 1997. La Presidenza, inoltre, PROCEDE ALL’ARCHIVIAZIONE dell’illecito disciplinare di Vilipendio del Fantacalcio (art.42) nei confronti del Deferito di cui sopra in relazione alla dichiarazione resa dallo stesso sul Gruppo Privato “Fantacalcio Villanova-Formazioni” (“Io odio il Fantacalcio Villanova”) in data 17 Febbraio 2012 in quanto il fatto non integra gli estremi di cui all’art. 42 Reg. perché avvenuto “non in pubblico” ma nel Gruppo Facebook ad accesso privato. Chiunque può impugnare quest’Archiviazione entro 20 giorni ps. Considerato che non è possibile la Notificazione al Deferito, si dispone pubblicazione di questo atto sulla pagina Facebook Fantacalcio Villanova 1997, stesso dicasi per ogni atto del presente Procedimento Disciplinare ai fini di consentire allo stesso la possibilità di esercitare la sua Difesa.

 

La Presidenza

 

PROVVEDIMENTO DI GIUNTA n.2 del 19-11-2012 (Procedimento Disciplinare nr.1/2012-2013)

Oggetto : Decreto di ammissione di mezzi di prova richiesti, ed assunzione d’ufficio di atti fantacalcistici della stagione 2010-2011.

VISTA l’attivazione del Procedimento Disciplinare avvenuta con Provvedimento Presidenziale nr.9/2012-2013.

VISTE le richieste di ammissione di mezzi di prova contenute nella Relazioe d’Accusa del 24 Ottobre 2012.

LA GIUNTA AMMETTE tutti i mezzi di prova richiesti dalle parti, AGGIUNGENDO INOLTRE l’ammissione “d’ufficio” dei Provvedimenti  Presidenziali nr. 12 e 13 dell’edizione 2010-2011 al fine di dimostrare la non autonoma punibilità con Radiazione nella nostra Lega dei 4 inadempimenti in 5 giornate. SI RICORDA che il Regolamento alla Nota 17 non vieta (a differenza di quanto accade per i procedimenti contenziosi e amministrativi, vedi Nota 48) l’assunzione d’ufficio. Va precisato che tale assunzione d’ufficio non dipende dalla mancata difesa effettuata dal Deferito.  

In virtù di tale ammissione d’ufficio, la Giunta invita l’Accusa entro 3 giorni dalla presente ad esporre Considerazioni in merito alle documentazioni inserite, e la Difesa a fare altrettanto negli ulteriori 3 giorni.

Dopodichè, la Giunta invita l’Accusa a presentare la Memoria Finale entro il 30 Novembre2012, e la Difesa a fare altrettanto entro il 3 Dicembre 2012.

La Sentenza  sarà emessa entro l’8 Dicembre 2012.

La Giunta Direttiva

 

 

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE nr.11/2012-2013 del 21 Novembre 2012

Oggetto: Rigetto Istanza informale di Coppola per aggiornamento della Classifica della 2a Giornata di Fantacalcio dopo la decisione della Corte di Giustizia Figc che ha confermato lo 0-3 di Cagliari-Roma, già deciso dal Giudice Sportivo.

-VISTA l'Istanza informale posta da Coppola come descritta in Oggetto ;

-CONSIDERATO il Provvedimento Presidenziale nr.5 (Avviso) ;

-CONSULTATO il Codice di Giustizia Sportiva e lo Statuto Coni ; 

La Presidenza RIGETTA l'Istanza di Coppola, disponendo che dovrà attendersi la "definitività" della Decisione in base alle norme della Giustizia Sportiva (da intendersi come ricomprensiva anche delle decisioni Coni). Peraltro il Sito Ufficiale del Cagliari Calcio ha pubblicato una dichiarazione di Cellino che già  preannuncia il Ricorso al Tnas. SI RICORDA che ai fini della nostra Classifica la decisione del Tnas renderà definitiva la nostra Classifica, a nulla rilevando le impugnazioni che esorbitino dall'ambito della Figc e del Coni (es. giudici della Repubblica).

ps. la Giustizia Sportiva prevede anche il "grado" dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, generalmente alternativa al Tnas. In ogni caso, sarebbe la decisione dell'una e/o dell'altra a rendere decisiva una Decisione.

 La Presidenza

INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO nr.11

StudioSport delle 13 ha paventato la possibilità che Cellino faccia direttamente ed esclusivamente ricorso al Consiglio di Stato (cioè ad un Giudice della Repubblica) e non al Tnas (cioè Giudice Sportivo) (non mi dilungo sul perchè di tale possibilità, sintetizzo dicendo che Cellino aveva fatto ricorso anche al Tar per la decisione del Prefetto di rinviare Cagliari-Roma).

 In questo caso noi aggiorneremmo immediatamente la Classifica, perchè PER NOI CONTA SOLO l'esito della Giustizia Sportiva. Pertanto se Cellino non facesse anche ricorso al Tnas, la decisione della Corte di Giustizia Figc diventerebbe DEFINITIVA per la Lega Fantacalcio Villanova. E lo sarebbe anche qualora la decisione venisse ribaltata dai Giudici della Repubblica Italiana (es. Consiglio di Stato), o per effetto della Revocazione prevista dal Codice di Giustizia Sportiva (perchè è un mezzo d'impugnazione straordinario).

La Presidenza

SENTENZA nr.2/2012-2013 – Procedimento Disciplinare n.1 – “Caso Febbraiolo” del 7/12/2012.

 

-VISTO il Provv.Pres. n.9/2012-2013 che ha attivato il presente Procedimento Disciplinare a carico dell’ex patron della “Febbre Cavallaro”, nonché vista la successiva Relazione d’Accusa del 24 Ottobre 2012;

-VISTE le Note [1] e [30] del Regolamento Fantacalcio - Lega Fantacalcio Villanova, nonché tutte le disposizioni per il Rito Disciplinare;

-ESCUSSI i mezzi di prova ammessi e disposti d’ufficio, e VALUTATENE le risultanze unitamente a tutti gli atti del Procedimento ;

-VALUTATA ogni circostanza ;

LA GIUNTA DIRETTIVA CONDANNA il Deferito (ex titolare della “Febbre Cavallaro”) alla RADIAZIONE per 5 anni e 6 mesi perché risulta provato a suo carico il mancato pagamento di 10,50€ per debiti fantacalcistici riferibili alla scorsa Edizione (per quest’illecito la Radiazione applicata è stata quinquennale), ed inoltre perché è da considerarsi rilevante a livello disciplinare l’aver lasciato il Team con un attaccante in meno sin dall’Asta di Febbraio senza procedere all’acquisto di un giocatore libero in sua sostituzione (Radiazione semestrale).

LA GIUNTA CHIARISCE che trattasi di Radiazione "semplice", pertanto il Deferito conserva lo Status di “Fondatore” anche perché l’Accusa, espressamente, non ha fatto richiesta di Radiazione “con disonore” di cui all'art. 9 del Reg.

LA GIUNTA CHIARISCE ANCHE che al Deferito non sono state attribuite sanzioni per le 4 Formazioni non presentate nell’arco di 5 gare (tra 28ma e 32ma) perché tale condotta, in passato effettuata da altro Partecipante, fu accertata e non punita dalla Lega (e ciò deve valere come principio di diritto a garanzia dei Partecipanti).

IN ULTIMO LA GIUNTA DISPONE CHE la Radiazione decorra non dalla emanazione della presente Sentenza, bensì dal giorno 14 Agosto 2012, giorno nel quale è stato emesso il Provvedimento di Giunta nr.6/2011-2012 e “sospesa cautelativamente” la partecipazione del Deferito (per il mancato pagamento pendente e per la volontaria rimozione dello stesso dal Gruppo-Formazioni). Pertanto la Radiazione si concluderà il 14 Febbraio 2018.

SEGUIRANNO LE MOTIVAZIONI ENTRO 30 GIORNI, GIORNO DAL QUALE LA SENTENZA SARA’ IMPUGNABILE ENTRO 20 GIORNI.

MOTIVAZIONI 

 

 

-Sintesi Procedimento

Col Provv. Pres. nr. 9/2011-2012 del 22 Ottobre 2012 si è attivato il Procedimento Disciplinare nei confronti dell’ex patron della “Febbre Cavallaro”, avente lo Status di “Cavaliere Fondatore”, cui è seguita la Relazione d’Accusa due giorni dopo. Le accuse formulate sono state di “Bancarotta Fraudolenta” (Nota 1) e “Inadempimenti Aggravati” (Nota 30).

Precedentemente, col Provvedimento di Giunta nr.6/2010-2011 del 14 Agosto 2012, si era già sospesa cautelativamente la partecipazione del Deferito stante l’iscrizione dei due illeciti nel Registro degli illeciti disciplinari e la mancata iscrizione dello stesso al Gruppo-formazioni per sua stessa rimozione (il Gruppo citato è spazio imprescindibile per la partecipazione).

Inoltre, dato il mancato “contatto” Facebook del Deferito con le Autorità della Lega, non si è potuto procedere a notificazione degli atti. Tuttavia si è proceduto in contumacia con pubblicazione sulla Pagina Fantacalcio Villanova 1997 di tutti gli atti del Procedimento.

A seguito della Relazione non è seguita attività difensiva del Deferito. In data 19 Novembre 2012 con Provv.Giunta nr.2 si è proceduto all’ammissione d’ufficio di mezzi di prova favorevoli al Deferito. Su tale provvedimento non c’è stata attività delle parti, che non hanno poi depositato nemmeno le rispettive Memorie finali.

-----ILLECITO 1: Bancarotta fraudolenta (Nota 1 Reg.)

Premessa -(Sintesi fatto) Il Deferito non corrispondeva le quote residue, pari a 10,50€, per l’edizione 2011/2012. Somme debitamente richieste dal Vice Presidente Coppola (su delega del Presidente) con Posta Privata inviata in data 5 Giugno 2012, con risposta ambigua alla quale non è comunque seguito pagamento.

(In fatto) Il mancato pagamento risulta provato “in fatto” dal Provvedimento di Giunta nr.6/2011-2012, non opposto, così come dalla Posta Privata trasmessa dal Deferito al Vice Presidente Coppola il 5 Giugno 2012. Inoltre, la Difesa non ha successivamente confutato l’accusa formulata nella Relazione d’Accusa del 24 Ottobre 2012 (non essendo peraltro, ripetiamo, stato compiuto alcun atto difensivo). “In Fatto” va anche specificato che è prassi applicativa della nostra Lega (nonché principio disposto dal Codice Civile all’art.2697) che una volta che la Lega ha dimostrato il fondamento della pretesa creditoria (la partecipazione ai nostri giuochi fantacalcistici) deve essere il debitore a dimostrare o l’inefficacia del fatto costitutivo del rapporto o la modificazione/estizione della pretesa creditoria. Pertanto grava sul debitore l’onere della prova. Ciò vale anche nell’ ipotesi opposta in cui sia la Lega ad esser debitrice, come ad esempio nel caso delle “premiazioni”. Tralasciamo in questa sede le questioni legate alla natura del rapporto tra Partecipanti e Lega, e tra i Partecipanti.  

(In diritto) Il mancato pagamento delle quote fantacalcistiche costituisce, stante la Nota 1 del Regolamento, l’illecito disciplinare di “Bancarotta fraudolenta”, fattispecie elaborata all’epoca del “Caso Zampa” del 1999, a sua volta risalente all’art.1 che sancisce che il Fantacalcio è “giuoco a premi”. Comunque, premesso che i 10,50€ erano dovuti come “residuo” di multe corrisposte al Deferito per mancata redazione delle formazioni, questa Corte ha valutato se, essendo possibile distinguere l’obbligazione pecuniaria fantacalcistica in due, ove una parte è riferibile alle quote fantacalcistiche a cadenza “di giornata di campionato” (in pratica le cd. quote settimanali) in aggiunta alla “quota-giornali”, e una parte è riferibile alle somme “eventuali” (es. multe) dovute dal Partecipante, nel nostro caso, al fine di valutare se l’illecito disciplinare di “Bancarotta”, possa applicarsi SOLO per i mancati pagamenti delle somme dovute per “quote settimanali” e “quota giornale”, non estendendola così ai casi di mancato pagamento di multe (che è poi in concreto il caso di specie). La risposta è NEGATIVA, nel senso che in teoria sarebbe pur possibile “suddividere” l’obbligazione pecuniaria fantacalcistica in due [infatti per prassi (DA ISCRIVERE IN REGOLAMENTO NELLE NOTE) il Partecipante può chiedere la rateizzazione delle somme dovute per le multe]; tuttavia in mancanza di “istanza di rateizzo” la somma è dovuta unitariamente  ed il mancato pagamento è  quindi concetto unico che non fa distinzioni, anche perché esso (il mancato pagamento) determina delle problematiche non sottili per la Lega per quanto concerne la corresponsione dei Premi, che infatti avviene computando anche le sanzioni per le quali non v’è stata richiesta di rateizzazione.

La Corte ha anche valutato anche se la “lieve entità” (comunque non pacifica nel caso di specie, come si spiegherà) potesse essere considerata ai fini di escludere la sussistenza dell’illecito disciplinare. In linea di massima si può sostenere che un debito non pagato “lieve” possa escludere la Radiazione, tuttavia non è questo il Caso di possibile applicazione di tale circostanza. La somma di 10,50€, seppur non elevatissima, corrisponde comunque a ben 3 Giornate Fantacalcistiche. Tuttavia, come si vedrà, l’ammontare è stato considerato nella determinazione dell’ammontare della Sanzione, riducendo a 5 anni la sanzione-tipo di dieci anni così come elaborata nel “Caso Zampa” del 1999, che ripetiamo è il caso di riferimento di questo illecito. Tornando ad un discorso generale (ripetiamo, non rilevante in questo Caso) un mancato pagamento non superiore ad una Quota Settimanale dovrebbe escludere la Radiazione (applicando ad esempio la somma nell’annata successiva con “diffida”), e tale aspetto dovrà essere inserito nella Nota 1 del Regolamento. Ciò non può valere per somme maggiori, perché deve essere considerato prevalente l’interesse della Lega all’estinzione delle proprie obbligazioni nei confronti dei soggetti aventi diritti a premi, adempimento che si complicherebbe se tutti i Partecipanti omettessero di pagare somme superiori alla quota settimanale (esempio, 5 euro per 8 determinerebbe un “buco” di 45€, somma importante nel bilancio della Lega). Quindi la “soglia di esclusione della Radiazione” è fattore ragionevole che può trovare “casa” nel nostro Regolamento, ma alle condizioni indicate.    

(Ammontare sanzione)

La Corte, per l’illecito di “Bancarotta fraudolenta”, ha accolto appieno l’impostazione dell’Accusa che ha formulato la richiesta quinquennale adoperando un criterio oggettivo di ampia affidabilità. L’ammontare di 5 anni (rispetto alla Sentenza di riferimento del “Caso Zampa”, 10 anni) è calcolato infatti sulla comparazione tra la somma non pagata dal Rosanova (cd.Zampa) nel 1999 (20.000 Lire, circa 10,32€) e la somma non pagata dal deferito (10,50€) tenuto conto però della svalutazione monetaria calcolata sul prezzo medio per 1kg di pane (all’epoca il debito non pagato equivaleva quindi a 6,70kg di pane e, comparando, il debito di questo Procedimento è pari a 3,75 kg) che fa considerare meno grave quest’illecito rispetto a quello del “Caso Zampa”, tenendo però in debito conto (compensando le due circostanze, una attenuante e l’altra aggravante) la “buona condotta complessiva” del deferito nelle precedenti Edizioni fantacalcistiche in tema di pagamenti, e il fatto che egli ha commesso questo illecito come Cavaliere Fondatore, soggetto che dovrebbe avere “condotta esemplare”.

----ILLECITO 2: Inadempimenti Aggravati (Nota 30)

Premessa –(Sintesi fatto) Il Deferito, rimasto con un attaccante in meno dall’Asta di Seconda Riparazione, che si tiene normalmente a Febbraio, non ha mai proceduto all’acquisto di un attaccante libero, tant’è che l’Amministratore delegato in sua sostituzione Carmine Della Monica ha poi provveduto poi all’acquisto del giocatore Kozak, completando la Rosa. (Tale condotta era stata associata dall’Accusa a quella relativa al mancato Invio di 4 formazioni tra la 28ma e la 32ma, ma questa condotta ritenuta non è stata ritenuta costituente illecito disciplinare, vedi Illecito 2-bis più sotto). Questa condotta è stata considerata come “Inadempimenti Aggravati”. 

(In fatto) Risulta provato dai Registri Fantacalcistici che sin dalla fine del Gennaio 2012 la “Febbre Cavallaro” è rimasta con un attaccante in meno in Rosa dopo il breve periodo di tempo in cui aveva acquistato il “libero” Budan in sostituzione di Kekò, ceduto in B al Grosseto (giocatore poi acquistato dalla “Petrilli” alle buste). Tale fatto risulta dal Provvedimento di Giunta nr.3 (cumulativo) della scorsa stagione. Dopo che Budan era stato strappato alle buste, la “Febbre” non aveva acquistato più nessuno in sostituzione rimanendo con un attaccante in meno sino all’acquisto di Kozak (attaccante della Lazio), effettuato dall’Amministratore della “Febbre” Carmine Della Monica subito dopo la nomina, essendo stato nominato con il Provv. di Giunta nr.4 (cumulativo) della scorsa stagione .

Per quanto concerne l’elemento psicologico, occorre in questa sede sottolineare che il Deferito, impegnato settimanalmente nella redazione della Formazione, non poteva non rendersi conto del fatto che la squadra avesse un attaccante in meno. Ma soprattutto occorre ricordare che lui aveva acquistato un giocatore in sua sostituzione (Budan) salvo poi “perderlo” successivamente alle buste. Quindi è provata la consapevolezza del Deferito relativamente alla mancanza di un attaccante in Rosa.  

(In diritto) La Corte accoglie l’impostazione dell’Accusa che nella Relazione d’Accusa ha chiesto che fosse considerato illecito disciplinare il <<tenere consapevolmente la Rosa con un attaccante in meno (comportamento contrario al Valore della Probità di cui all’art.1)>>, seppur l’Accusa qualificava questa condotta, unitamente alle Formazioni non depositate (di cui sotto all’Illecito 2 bis), come “mala amministrazione”. Ebbene deve ritenersi che pur espungendo dalla condotta rilevante a livello disciplinare il mancato invio delle Formazioni, quella del Deferito deve considerarsi comunque come “mala amministrazione”, tuttavia non possono applicarsi i 2 anni richiesti dall’Accusa, perché la richiesta originaria integrava anche quella condotta che questa Corte considera invece come non costituente illecito disciplinare.

La Corte ha anche valutato se sia possibile considerare la condotta qui in discussione come “condotta unica” o come “pluralità di condotte”. Il Regolamento qualifica la condotta di “Inadempimenti Aggravati”, alla Nota [33], << (…) dal punto di vista dogmatico, un illecito “abituale”, nel senso che si ritiene configurato quando sono poste in essere una pluralità di condotte (gli inadempimenti, che unitamente considerati sono nel nostro Fantacalcio delle irregolarità) che sono considerate in modo unitario come condotta unica (fermo restando che in particolari circostanze anche l’unica condotta può avere serie conseguenze disciplinari, vedi Caso Seville Nota 32). L’Illecito (…) (è) definito Inadempimenti Aggravati ma (…) in realtà potrebbe meglio definirsi come Mala Amministrazione (..)>>. Va innanzitutto rilevato che le questioni dogmatiche poco attecchiscono e poco interessano gli operatori del Fantacalcio. Tuttavia questa Corte, in estrema sintesi, vuole azzardarsi a considerare la condotta incriminata come “pluralità di condotte”, nel senso che il Deferito ha commesso tanti inadempimenti per quante sono state le Giornate Fantacalcistiche in cui egli ha redatto (o avrebbe dovuto redarre) la Formazione. Pertanto DEVE considerarsi un obbligo ispirato al Valore della Probità di cui all’art.1 del Regolamento quello di tenere la squadra fantacalcistica “al completo”, obbligo corroborato poi in particolare dagli artt. 21 (Struttura della squadra) e 27 (Trasferimento calciatore). Su questa seconda disposizione la Corte ha valutato se potesse escludere la sussistenza dell’illecito il fatto che la Sentenza del Caso Pandev (vedi la Nota [20]) che stabilì che  <<il Partecipante PUO’ trattenere in Rosa il calciatore svincolatosi dal club di appartenenza(nel caso specifico Pandev si era svincolato dalla Lazio) anche se non legato ad alcun team di Serie A (e quindi non più presente nelle Liste Gazzetta)>>. In verità quella Sentenza era “pro Partecipante”, nel senso che si volle evitare che il Partecipante dovesse perdere definitivamente un giocatore per un breve lasso temporale nel quale lo stesso si fosse ritrovato senza squadra (nel caso specifico Pandev si svincolò in corso di stagione dalla Lazio, firmando dopo pochi giorni per l’Inter). Si volle pertanto chiarire che il Partecipante ha diritto di puntare sul ritorno in Serie A di un calciatore che egli presume solo momentaneamente “svincolato”, evitando il “danno” di perdere il diritto d’uso fantacalcistico su un giocatore che egli ha già acquistato all’Asta (ma che potrebbe perdere in virtù di una interpretazione formalistica dell’art.27 Reg). Ma non è questo il caso. Nella condotta qui considerata il Deferito si è praticamente disinteressato del “bene” del suo team, in quanto Kekò è giocatore (evidentemente non da A) che fu trasferito al Grosseto e che con tutta probabilità non sarebbe tornato in A (come poi accaduto). Appare quindi assolutamente irragionevole sostenere che il Deferito possa aver “atteso” il ritorno in A di Kekò non procedendo all’acquisto di un giocatore in sua sostituzione. Di qui l’inutilità del riferimento al “Caso Pandev”.

Non solo. Questa Corte ha anche valutato se sia possibile ipotizzare una condotta del Deferito “strategica”, cioè volta ad attendere l’eventuale esplosione di fine stagione di un attaccante “libero” (motivo che escluderebbe la sanzionabilità). Tuttavia questa ipotesi naufraga, considerando nel complesso la condotta del Deferito che non ha proceduto a redigere la Formazione per 4 volte nell’arco di cinque gare a partire dalla 28ma Giornata (sebbene questo fatto sia stato considerato non costituente di per sé illecito disciplinare), e che in Febbraio aveva scritto nel Gruppo dedicato alle formazioni “Io odio il Fantacalcio Villanova”. Tutti elementi che, unitamente al “mancato pagamento” di cui sopra, dimostrano una certa “disaffezione” del Deferito nei confronti della nostra Lega. Pertanto appare improbabile che il mancato acquisto del calciatore libero possa considerarsi “fatto strategico” del Deferito.

(Ammontare sanzione) A livello sanzionatorio occorre sottolineare che l’Accusa aveva chiesto per l’illecito di Inadempimenti Aggravati la radiazione biennale. Tuttavia essa considerava unitamente sia la condotta del “mancato acquisto di un attaccante libero”, sia le “quattro formazioni non presentate, in un arco di cinque giornate”. Tale ultima condotta però non è stata considerata da questa Corte <<costituente illecito disciplinare>> (e lo si motiverà infra), pertanto si procede autonomamente ad applicare un periodo di Radiazione più breve. Questa Corte applica infatti 6 mesi di Radiazione per quest’illecito, considerando che la situazione d’Inadempienza si è verificata nel lasso intercorrente tra inizio Febbraio e l’11 Aprile, giorno nel quale si è applicata l’Amministrazione Controllata (nelle particolari modalità, ovvero : Istanza del Vice Presidente-pressione sul Deferito che fece a sua volta una richiesta di Amministrazione Controllata “su impulso” esterno).

Questa Corte quindi applica 3 mesi di Radiazione per ciascun mese di “vuoto” in attacco, “abbuonando” al Deferito gli undici giorni del mese di Aprile.

 

----ILLECITO 2-bis: Inadempimenti Aggravati (parte relativa alla mancata rilevanza disciplinare della condotta relativa alle formazioni)

Premessa –(Sintesi fatto) Il Deferito non redigeva le formazioni nelle giornate nr. 28,30,31 e 32. L’Accusa aveva chiesto di considerare tale condotta come “Inadempimenti Aggravati” unitamente al mancato acquisto di un attaccante libero per la mancanza di un giocatore in attacco. La Giunta ha considerato però il solo mancato invio delle Formazioni indicate come “fatto non costituente illecito disciplinare”.

(In fatto) Gli inadempimenti risultano provati dal Provv.Pres. nr.6/2011-2012 (cumulativo). Tuttavia la sanzionabilità è stata considerata esclusa “in diritto” dai Provvedimenti  Presidenziali nr. 12 e 13 dell’edizione 2010-2011 dai quali si evince che analoga condotta (mancato Invio della Formazione da parte di Antonio De Vivo in 4 occasioni in 5 giornate) fu accertata ma non sanzionata con la Radiazione (fu applicata solo la normale sanzione pecunaria).

(In diritto) Decisivo ai fini della mancata sanzione è un elementare principio : è pur vero che nel nostro Fantaordinamento (date molteplici pronunce) non esiste (ancora) il principio secondo il quale “nullum crimen sine lege” (o meglio, nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dal Regolamento come illecito disciplinare) (vedi Nota [65]), tuttavia se un fatto è stato già accertato, valutato ma non punito dalle Autorità Fantacalcistiche, allora quest’ultima valutazione va considerata come “Precedente giudiziario” ai sensi dell’art.7 del Regolamento (nel caso di Antonio furono applicate solo le sanzioni monetarie) e quinti tale da non consentire la Radiazione dell’inadempiente. Certo, è pur vero che nel Caso Seville (vedi Nota [33]) un Partecipante fu radiato per un singolo inadempimento, ma si è più volte specificato che le circostanze del caso  furono eccezionali (Inadempimento alla 1a Giornata nella 1a partecipazione assoluta nel nostro Fantacalcio per Robustelli, con conseguenti dichiarazioni fasulle alle Autorità Fantacalcistiche).

Non è decisivo inoltre il contenuto della Nota [18] nella quale si stabilisce che 3 inadempimenti in 8 giornate rappresentano causa di sanzione. Innanzitutto non si specifica “quale” sanzione, e inoltre ciò avviene nell’ambito di una Nota (appunto, la 18) nella quale si menzionano due Provvedimenti di Giunta che hanno applicato “solo” l’Amministrazione Controllata, e quindi non una Radiazione. E non va dimenticata la Nota [33], secondo paragrafo, che fa riferimento alle Sentenze della stagione 2011-2012 (nr.1 e 1bis) che hanno condannato sì (a due anni) Rosanova e Maiorino per Inadempimenti Aggravati, ma dopo ben 10 inadempimenti in 16 Giornate nell’Invio-Formazioni (di cui 4 erano però “adempimenti ritardati”). Pertanto in queste ultime due Sentenze gli inadempimenti erano in un numero maggiore rispetto al caso della Febbre Cavallaro. 

Questa Corte sostiene infine che è necessario vagliare regole più dettagliate per quanto concerne le sanzioni disciplinari in materia di Formazioni. Occorre stabilire con certezza il numero di Formazioni che fa scattare la Radiazione (prevedendo magari un’obbligatoria Diffida-Ultimatum) eccetto circostanze assolutamente peculiari (es. Caso-Seville citato). Sarebbe ottimale prevedere anche circostanze aggravanti (es. per fasi delicate della stagione), e come considerare a livello disciplinare gli “adempimenti ritardati esente sanzione”, nonchè disporre altri acuti rimedi ( ad esempio in caso di Formazione non inviata alla prima giornata è impossibile la Trascrizione della Formazione della settimana precedente).

 ---------------------------Parte 4-Sanzioni accessorie : CONSERVAZIONE STATUS DI FONDATORE E NECESSARIO NULLA OSTA DEI FONDATORI

L’Accusa non ha chiesto la perdita per il Deferito dello status di “Cavaliere Fondatore” (titolo detenuto anche da Alfonso De Vivo alias Castoro, Sabatino De Vivo (anche Senatore), Alfonso De Vivo alias Magnaccia (Non Partecipante dalla stagione 2006-2007) e G.D’A. (radiato con Radiazione Semplice nel 2006 con atto informale degli altri Fondatori per “parziale incapacità d’intendere e di volere”, vedi Nota [43]).

Questa Corte, pertanto, accoglie tale richiesta anche in considerazione del fatto che bene o male il Deferito, oltre che aver partecipato alla Fondazione storica di questa Lega, ha svolto con buona disciplina (soprattutto negli ultimi anni) i giuochi fantacalcistici, pur avendo avuto nei primi anni condotte altalenanti sul piano dell’invio-formazioni. E, in ogni caso, non emerge una condotta di (totale) “spregio dei Valori statutari”, come richiesto nella Nota [54], benchè mai nessun Cavalere Fonbdatore sia stato radiato con tale sanzione accessoria. 

Non essendoci perdita dello Status, pertanto, il Deferito resta contitolare dei diritti collegati al Fantacalcio (art.3, comma terzo Reg.), seppur non potrà partecipare né ai giuochi né alle varie deliberazioni che l’Organo potrebbe adottare “per gli atti straordinari per la vita del giuoco” (sempre art.3). Avrà quindi diritto potestativo di giuocare al termine della Radiazione comminata in questa Sentenza (art.9 lettera a Reg.), ma può pure nel frattempo cedere lo Status ai discendenti in linea retta previa Abdicazione solennemente posta in essere (art.9 ter Reg.) (ma il diritto potestativo potrebbe essere comunque esercitato dal “Cavaliere erede” solo al termine della Radiazione comminata al “cedente”, pertanto la Radiazione si “trasmette”).

Detto ciò occorre motivare un punto (che peraltro integrerà il dispositivo). La presente Radiazione, proprio perché comminata ad un Cavaliere Fondatore, deve ottenere il “nulla osta” dell’Alto Ordine dei Cavalieri Fondatori di cui alla Nota [67], diretta espressione dell’art.3, comma terzo.

La deliberazione deve essere presa a maggioranza, esclusi i Fondatori-Deferiti (quindi l’ex patron della Febbre Cavallaro) e i Fondatori che hanno rappresentato l’Accusa o eventualmente “denunciato” (nel caso di specie l’Accusa è stata promossa d’ufficio dal Presidente di Lega, anch’egli Fondatore, che quindi non potrà partecipare alla deliberazione). Voteranno gli altri Fondatori “non Radiati”, e quindi Sabatino De Vivo e Alfonso De Vivo alias Magnaccia.

------------------------APPENDICE I : I requisiti per l’Ammissione e/o la Partecipazione ai giuochi, più altri chiarimenti.

In questa sede è opportuno delucidare in merito ai “requisiti” per l’Ammissione e/o per la Partecipazione ai giuochi, collegati alla vicenda in quanto in data 14 Agosto 2012 il Deferito fu sospeso cautelativamente perché non risultava più iscritto al gruppo Fantacalcio Villanova-Formazioni.

Occorre in via preliminare chiarire alcuni principi : si distinguono requisiti per l’Ammissione e requisiti per la Partecipazione (anche se esistono requisiti che sono contemporaneamente dell’uno e dell’altro tipo), fermo restando che essi valgono non solo per i Partecipanti ma anche per gli Azionisti, ma non si estendono agli Amministratori o Procuratori (vedi Nota 10-secondo paragrafo) salvo che non sia diversamente stabilito. Altro chiarimento : i requisiti di cui si discorre (eccetto la “totale capacità d’intendere e di volere” e l’iscrizione al gruppo Facebook di cui si dirà, perchè requisiti imprescindibili per lo svolgimento del giuoco, ma anche il “sesso”e il “non sostegno ai clubs vietati dal Regoalmento perché attinenti allo svolgimento dei giuochi, direttamente o indirettamente) non si applicano nei confronti dei Fondatori “eredi”, cioè dei discendenti in linea retta di un Fondatore che ottengono lo Status di Fondatore in base all’art.9 ter del Regolamento (sull’età del Fondatore erede, vedi infra). Questo perché i Fondatori “eredi” subentrano in toto nelle prerogative, nei diritti e nei doveri (d anche nelle sanzioni) del Fondatore “abdicante”, e pertanto non necessitano di Ammissione. Infatti il loro “ingresso” nel nostro Fantacalcio è regolato da una disposizione diversa (l’art.9 ter, che peraltro si trova nel Titolo delle Norme Fondamentali) rispetto a quelle che concernono l’Ammissione (denominata Iscrizione nel Regolamento, disciplinata nel Titolo sesto “Norme sulle Iscrizioni”). Potrà questa sembrare una “discriminazione” nei confronti di coloro che non sono Fondatori (che possono eventualmente solo “cedere” il team nelle modalità indicate dall’art.39), ma è pur vero che essi sono “titolari” del Fantacalcio e dei diritti ad esso collegati (art.1), e che all’Atto di Fondazione non si è proceduto ad una verifica dei requisiti dei 5 Fondatori, e che quindi questo “parallelismo” tra Fondatore ed erede (da considerarsi vero e proprio principio) non consente di porre “a vaglio” dell’Assemblea il rispetto dei requisiti regolamentari (se non quelli attinenti direttamente o indirettamente allo svolgimento dei giochi), e ciò non contrasta con l’art.1 ultimo comma che infatti dispone : <<Tutti i partecipanti sono uguali dinanzi alla Giustizia Fantacalcistica, tuttavia il presente Regolamento riconosce gli Status come strumento per garantire le continuità della Lega costituitasi nel 1997>>.    

Tornando ai requisiti per l’Ammissione, innanzitutto vanno chiariti quelli che sono i requisiti positivi “espressi” negli articoli del Regolamento (per le disposizioni nelle Note vedi infra) per l’Ammissione indicati , in particolare, nel Titolo “Norme sulle iscrizioni” : a) sesso maschile (art.45, primo comma) senza che possa parlarsi di “dubbio sesso” (art.45, secondo comma) ; b) cittadinanza italiana (art.45, primo comma) ; c) Residenza nella Repubblica italiana (art.45, primo comma, fatta eccezione per i residenti nei Comuni indicati nella stessa disposizione, salvo ancora le particolari circostanze nella stessa indicate per chi sia stato residente in Nocera Inferiore). Un altro chiarimento va fatto al punto c). Innanzitutto la norma si riferisce solo alla Residenza e non anche al Domicilio o alla Dimora o a qualsiasi altro “legame”, seppur ufficiale, con un Comune indicato. In ogni caso l’art.45, terzo comma, sancisce che non rileva l’eventuale trasferimento successivo (all’Ammissione) nei Comuni citati, seppur è necessario un giuramento formale innanzi all’Assemblea di “non sostegno” ai Club calcisticamente legati a quei territori.

Vanno poi aggiunti i requisiti contemplati nelle Note del Regolamento, da intendersi anche questi come “espressi”, seppur non ricompresi nell’articolato regolamentare. Innanzitutto la Nota [43] prevede come requisito (da intendersi sia per l’Ammissione che per la Partecipazione) la (d) “totale capacità d’intendere e di volere”, requisito formatosi sulla Sentenza del 2006 che condannò alla Radiazione un Fondatore per sopravvenuta “parziale incapacità d’intendere e di volere”. Viene poi specificato, nella stessa Nota, che non v’è un limite minimo d’età (e), prendendo a riferimento il caso di Antonio De Vivo che fu ammesso all’età di 9 anni con la media-età tra Partecipanti pari a 16 anni, quindi poco più della metà dell’età-media. Occorre però sottolineare che sarebbe opportuno fissare a 18 anni l’età minima per l’Ammissione, eccetto eventualmente i Fondatori “eredi” che potrebbero essere posti in Amministrazione Controllata su nominativo indicato dal Fondatore “abdicante” o, in mancanza, dalla Giunta, sino alla maggiore età.    

Vanno aggiunti poi i requisiti negativi “espressi” : f) non si deve essere discendenti in primo grado di un Iscritto (art.44 bis), intendendo in tal senso ogni soggetto che sia Partecipante, Azionista o Amministratore in un club fantacalcistico (salvo, per i Fondatori, l’Abdicazione ex art.9 ter) ; g) non si deve essere stati condannati con sentenza penale passata in giudicato da un Tribunale della Repubblica ad una pena superiore ai 4 anni (fatta salva la clausola salva-molossi ultras di cui allo stesso art.44 ter); h) non si deve essere “supporters” dei clubs calcistici indicati nell’art.45, quarto comma, nonché <<di ogni altro club sportivo in conclamato contrasto con la tifoseria dell’Ag Nocerina>> ; i) assenza di precedenti Radiazioni sia nell’ambito della nostra Lega che in altre (art.44), anche se tale disposizione è ormai prassisticamente interpretata nel senso di “Radiazioni ancora in corso”; l) non si deve essere “cittadino di dubbio sesso” (art.45, secondo comma, già citato sopra). Su questo ultimo punto occorre evidenziare che la norma è scritta male, perché sembra consentire l’ammissione agli omosessuali che abbiano fatto “outing”, mentre in realtà la volontà assembleare era (ed è, una volta passata in giudicato questa Sentenza aggiungendo apposita Nota) quella di escludere, in questo caso di omossessualità espressa, la possibilità di Ammissione. Questa non è discriminazione omofoba, il divieto di Ammissione e Partecipazione di gay ha “identità di ratio” con la norma che vieta l’Ammissione alle donne. Sebbene occorre evidenziare che, stante tale “ratio”, restano dubbi su lesbiche o trasgender che abbiano “applicato” l’organo maschile.

Si aggiungono poi i requisiti “impliciti” perché strettamente necessari per la Partecipazione malgrado non siano formalizzati una disposizione regolamentare specifica (tra queste va annoverata anche quella di cui al punto d) e  tra questi, vista la clamorosa integrazione tecnologica della nostra epoca che ha facilitato e reso più trasparente il Fantacalcio, vanno annoverati : m) Iscrizione a Facebook ; n)”contatto Facebook” con gli altri Giuocatori ; o) Iscrizione al cd. Gruppo-Formazioni appositamente adibito dalla Presidenza, e descritto all’art.22, secondo comma. Ovviamente va da se che il requisito di cui al punto m) è necessario per poter assolvere ai requisiti di cui ai punti n) e o). Questi requisiti vanno considerati ormai come fondamentali considerato che lo spazio-formazioni di cui all’ultimo punto è utilizzato non solo per le Formazioni ma anche per tutte le altre Comunicazioni, per il Mercato e addirittura per le Modifiche Regolamentari, divenendo autentico “centro” della Partecipazione ai giuochi. Quest’ultima è considerazione che ha portato in data 14 Agosto 2012 alla Sospensione Cautelare della Partecipazione ai giuochi.    

Tra i requisiti menzionati, vanno considerati ANCHE come requisiti per la Partecipazione (oltre che per l’Ammissione) i punti : c), d), g), h), l), m), n), o). Tuttavia per il punto c) occorre fare attenzione a quanto previsto nell’art.45 ; per il punto g) occorre far riferimento a quanto descritto nell’art.44 ter ; infine vanno valutati con accortenza i requisiti collegati a Facebook. Ovviamente non possono scattare sanzioni se per motivi indipendenti dal Giuocatore il “contatto” Facebook risulta mancante (es. per temporanea restrizione imposta dal social network), salvo l’obbligo per lo stesso di rimettersi in regola entro un brevissimo lasso di tempo. 

 

La Giunta Direttiva in composizione ridotta

 

L’ACCUSA HA RINUNCIATO A PRESENTARE APPELLO in data 6 Gennaio 2012   

La Giunta Direttiva in composizione ridotta.

PROVV.PRES. nr. 12 del 18-12-2012 (segue Pubblicaz. su Sito)

Oggetto : Correzione formazione mediante Eliminazione centrocampista superfluo in Panchina per la "Nazareth" (P.Ruggiero).

-Visto che il Partecipante in Oggetto schierava nr.3 centrocampisti in Panchina (Kucka, Biondini, Taddei) sui 2 consentiti dall'art.22 Reg. ;

-Considerata la Nota [41] la quale dispone tra le altre che <<E' (...) valida la Formazione se la Panchina contiene un numero inferiore o maggiore rispetto ai 7 previsti : (...) se maggiore, si eliminano i giocatori in eccesso per ciascun Ruolo. Tale ultima correzione avviene anche se l'eccesso riguarda un singolo ruolo (...)>> ;

LA PRESIDENZA DISPONE la Correzione d'ufficio della Formazione, in particolar modo per la Panchina, con eliminazione del terzo centrocampista, Taddei. 

ps. Chiunque può impugnare il Provvedimento entro 20 gg da questa Notificazione.

La Presidenza

PROVVEDIMENTO di GIUNTA nr.4 del 5/1/2013

Oggetto : ACQUISTO GIOCATORE LIBERO DA PARTE DELLA "NAZARETH" CON RESTITUZIONE DELLA META' DEI FANTADENARI SPESI PER PATO, ANDATO ALL'ESTERO

-Visto il trasferimento all'estero del giocatore Pato, pagato dalla Nazareth di Ruggiero 30 FM all'Asta Iniziale ;

-Considerata l'Istanza presentata da Ruggiero il 5/1/2013 di restituzione e di acquisto di Giocatore Libero, in particolare REGINALDO (Costo Gazzetta 9) ;

LA GIUNTA PERFEZIONA L'ACQUISTO DI REGINALDO DA PARTE DI RUGGIERO AL POSTO DI PATO. SI COMUNICA CHE, CONSIDERATI I 30 FM IMMEDIATAMENTE VERSATI DOPO LA PRIMA ASTA DI RIPARAZIONE, IN AGGIUNTA AI FANTADENARI RESIDUI E A QUELLI INCASSATI DA PATO, RESIDUANO ALLA NAZARETH (E QUELLI USCITI PER REGINALDO) 101 FANTAMILIONI.

La Giunta Direttiva

PROVV.PRESID. n.12 del 10/1/2013 per l’Asta del 3/1/2013 - VERBALE ASTA DI PRIMA RIPARAZIONE (pubblicato il 10 Gennaio 2013)-

In data 3/1/2013, alle ore 22, in virtù della Convocazione effettuata in data 23 Dicembre 2012, sono presenti presso la Sede Storica i sig.ri Utenti del Fantacalcio Villanova : Alfonso De Vivo (Cav.Fond., Pres. Lega, rappresentante della squadra Don Camilli è un pappone) ; Carmine Coppola (Socio di Rango Senatoriale, Vice Presidente, rappresentante della Schettino Team) ; Sabatino De Vivo (Cav.Fond., Senatore, rappresentante della Libidine coi fiocchi) ; Antonio De Vivo (Socio di Rango Senatoriale, rappresentante della Coritiba) ; Vincenzo Consagno (Socio di Rango Senatoriale, rappresentante del Singapore, accompagnato dall'Azionista Francesco Petrosino) ; Pasquale Ruggiero (Matricola alla 1a Partecipazione, rappresentante della Nazareth) e Carmine Della Monica (Matricola alla 1a Partecipazione, rappresentante della Min United accompagnato dall'Azionista Carmine Casale).

Nessun rappresentante invece per la Lupin e Gighen IV di Nicola Consagno, assente ingiustificato cui si applicherà l'art. 9 quinquies,ultimo comma, Reg.

Dato il ritardo rispetto all'inizio previsto, non si è discusso il punto 1) (Chiarimenti su Formazioni-spazio Facebook), mentre il Presidente ha proceduto alla riscossione di alcune quote emettendo apposita Ricevuta.

Innanzitutto Pasquale Ruggiero ha chiesto ed ottenuto la restituzione del Fantamilione speso per Lucio ; Dopo si è proceduto ad alcuni scambi (ben 4, di cui 3 "multipli",tutti comunque verificati ai sensi dell'art.33 Reg.), prima dell'acquisto di giocatori liberi nelle modalità indicate in Regolamento, iniziato alle ore 22:50.

Alle ore 23:35 si è tenuto l'Ultimo Giro. Va considerato però che alle 22:30 Pasquale Ruggiero aveva lasciato l'Asta, ed altrettanto hanno fatto i due rappresentanti della Singapore (alle 23:10) e della Min United (alle 23:30).

Alle ore 23:50 l'Assemblea è stata sciolta, con i tre membri della Giunta Direttiva con in aggiunta Antonio De Vivo che hanno sottoscritto sul Quaderno Ufficiale la chiusura a margine dei fogli di trascrizione.

Questo è quanto.

La Presidenza

PROVV.GIUNTA nr.5 del 18/1/2013

Oggetto: Acquisto giocatore libero da parte della Lupin IV per trasferimento all'estero di Vargas (Nap), con relativa restituzione dei fantadenari spesi.

VISTO il trasferimento all'estero del giocatore del Napoli, Vargas ;

VISTA la richiesta di Torre (Azionista Lupin) di voler acquistare Icardi (Samp, prezzo Gazzetta 10) in sua sostituzione.

LA GIUNTA RESTITUISCE IL FANTAMILIONE SPESO PER VARGAS, E AUTORIZZA L'ACQUISTO PROVVISORIO DI ICARDI PER LA LUPIN (a cui ora residuano 72 FM, compresi i 30 per l'Ultima Asta).

La Giunta Direttiva

PROVV.GIUNTA nr.6 del 25/1/2013

Oggetto: Acquisto giocatore libero da parte della Coritiba (Antonio) per trasferimento all'estero di Sneijder (Inter), con relativa restituzione della metà dei fantadenari spesi.

VISTO il trasferimento all'estero del giocatore dell'Inter, Sneijder, tesserato nel nostro Fantacalcio da Antonio (Coritiba) ;

VISTA la richiesta di Antonio di voler acquistare Obiang (Samp, prezzo Gazzetta  in sua sostituzione.

LA GIUNTA RESTITUISCE LA META' DEI 36 FM SPESI (cioè 18 FM) PER SNEIJDER, E AUTORIZZA L'ACQUISTO PROVVISORIO DI OBIANG (a cui ora residuano 43 FM, già compresi i 30 per l'Ultima Asta).

La Giunta Direttiva

PROVV. GIUNTA n.7 – CUMULATIVO + CONVOCAZIONE ASSEMBLEA-ULTIMA ASTA DI RIPARAZIONE

1) EMANUELSON VA ALL'ESTERO. RESTITUITI A SABATINO (LIBIDINE) 2 DEI 3 FANTAMILIONI SPESI. PRESO PROVVISORIAMENTE LULIC (cent, Lazio) a prezzo Gazzetta 11. Residuano a Sabatino 23 Fm.

La Presidenza

2) ANCHE NETO (Siena) ha lasciato la Serie A. Restituiti 4 FM alla DON CAMILLI (fu pagato 7). Preso ZAPATA a p.g. 8. Residuano ora ad Alfonso 39 FM.

3) LA NAZARETH (Pasquale) HA PRESO BALOTELLI (acquisto provvisorio) al Prezzo che sarà determinato in base al Tabellone di Martedì (caso già accaduto lo scorso anno, vedi Nota [23] terzo paragrafo). Pabon è infatti andato al Siviglia, Gli sono stati restituiti 3 FM (era stato pagato 4 fantamilioni). Attualmente la Nazareth dispone di 104 FM (in attesa di computare la somma per Balotelli).

4) Si convocano tutti glu utenti fantacalcisti per l'Assemblea Asta di Ultima Riparazione per la data del 7 Febbraio 2013, ore 21 presso la Sede Storica. Si discuterà del seguente ordine del giorno :

1)Ratifica Sentenza "Caso Febbraiolo" ;

2)Pagamenti parziali ;

3)Asta, previa registrazione scambi e aggiudicazione di giocatori provvisoriamente acquistati. Si seguiranno le modalità tipiche ;

4)varie ed eventuali.

La Presidenza

INTEGRAZIONE CONVOCAZIONE :

Considerato il grosso interesse verso i giocatori provvisoriamente acquistati, si applicherà la procedura già applicata in passato (stagione 2008-2009) per evitare "caos". Prima della Fase-Buste sarà necessario comunicare gli Scambi eventualmente effettuati, considerato che non si potrà procedere agli stessi durante la Fase-Buste. Quindi per evitare eventuale "caos" si estrarrà un nominativo per volta, ed il Partecipante estratto dovrà comunicare se è protagonista di uno Scambio o meno. In caso di risposta negativa, il Partecipante potrà effettuare uno Scambio solo DOPO la Fase-Buste, irrevocabilmente.

SI CHIARISCE che dopo la Fase-Buste ci sarà mezz'ora dedicata agli Scambi, prima di procedere all'acquisto dei giocatori liberi. Ci sarà poi l'Ultimo Giro, e la chiusura definitiva del Mercato 2012-2013 con eventuali altri Scambi. 

FANTADENARI A DISPOSIZIONE: Coppola 34 ; Pasquale 74 ; Dellamonica 50 ; Nicola 72 ; Sabatino 23 ; Antonio 43 ; Enzo 63 ; Alfonso 39. ------->I prezzi indicati non comprendono le somme spese provvisoriamente per i giocatori acquistati per Trasferimento all'estero o serie inferiori, che saranno restituiti se il giocatore verrà perso alle Buste.

La Presidenza

CORREZIONI DOPO-ASTA (Provv. Giunta nr.8 del 7/2/2013):

1-L'acquisto di Pozzi (Lupin) è annullato perchè al momento dell'operazione ha liberato Vargas, che però era già stato sostituito da Balotelli (poi scambiato per Osvaldo).

2-Sabatino è rimasto con un giocatore in meno a centrocampo. Coi 9 Fm disponibili compra COSTANT a prezzo Gazzetta (9).

Entro domani l'aggiornamento delle Rose sul Sito.

La Presidenza

SI RENDE NOTO IL RICORSO DELLA LUPIN CONTRO LA "CORREZIONE POST ASTA" (Provv.Giunta nr. 7 NELLA PARTE IN CUI ANNULLA L'ACQUISTO DI POZZI. Con la seguente Motivazione, comunicata telefonicamente : <<L'annullamento si basa su un errore. Quando avevo acquistato Balotelli alle Buste, egli sostituiva El Hamdoui (che avevo appena acquistato per Pazzini) e non Vargas, che invece ho trattenuto fino all'acquisto di Pozzi. Quindi l'annullamento è illegittimo perchè Vargas, contrariamente da quanto sostenuto dalla Giunta, era ancora nella mia Rosa. Chiedo l'annullamento del Provvedimento nella parte in cui annulla il mio acquisto di Pozzi, reinserendo in Rosa lo stesso al posto di El Hamdaoui>>. -------àLA GIUNTA DIRETTIVA ESAMINERA' IL CASO ED EMETTERA' SENTENZA URGENTE considerando che il Calendario incombe.

SENTENZA nr.3 del 8/2/2013 – Urgente su ricorso amministrativo

La Giunta Direttiva, con Sentenza d'Urgenza su Ricorso,

ACCOGLIE

la Richiesta della Lupin Gighen IV che chiedeva l'Annullamento del Provvedimento di Giunta nr.8 nella parte in cui annullava l'acquisto di Pozzi. Pertanto SI INSERISCE POZZI nella Rosa della Lupin, al posto di El Hamdaoui. ECCEZIONALMENTE si consentirà a chiunque di poter acquistare El Hamdaoui a prezzo Gazzetta entro Giovedì 14 Febbraio 2013.

SEGUIRA' MOTIVAZIONE

ps. chiunque può impugnare la presente Sentenza, ma l'eventuale impugnazione non inciderà sul diritto d'uso fantacalcistico che la Lupin vanta su Pozzi nella 22ma Giornata di Fantacalcio.

La Giunta Direttiva

MOTIVAZIONI CASO EL HAMDOUI (pubblicate il 18 Marzo 2013)

In Fatto

In data 6 Febbraio si è tenuta l’Assemblea-Ultima Asta di Riparazione. Al termine, nel perfezionamento delle Rose, la Giunta  ha adottato il Provvedimento nr.8 che annullava l’acquisto di Pozzi da parte della Lupin perché per l’effetto di quest’acquisto il Rappresentante della Lupin liberava il giocatore VARGAS che la Presidenza considerava invece già liberato al momento dell’acquisto di Balotelli alle Buste, pur non avendo formalizzato l’indicazione dell’ex attaccante del Napoli come “liberato”.

La Lupin presentava Ricorso avverso il Provv.  adottato NELLA PARTE IN CUI ANNULLAVA L'ACQUISTO DI POZZI. Secondo il Torre, Azionista della Lupin : <<L'annullamento si basa su un errore. Quando avevo acquistato Balotelli alle Buste, l’attaccante del Milan sostituiva El Hamdoui (che avevo appena acquistato per Pazzini) e non Vargas, che invece ho trattenuto fino all'acquisto di Pozzi. Quindi l'annullamento è illegittimo perchè Vargas, contrariamente da quanto sostenuto dalla Giunta, era ancora nella mia Rosa. Chiedo l'annullamento del Provvedimento nella parte in cui annulla il mio acquisto di Pozzi, reinserendo in Rosa lo stesso al posto di El Hamdaoui>>.

La Giunta Direttiva, con Sentenza d'Urgenza su Ricorso (con Motivazioni a seguire), ha accolto la Richiesta della Lupin Gighen IV che chiedeva l'Annullamento del Provvedimento di Giunta nr.8 nella parte in cui annullava l'acquisto di Pozzi. Pertanto SI INSERIVA POZZI nella Rosa della Lupin, al posto di El Hamdaoui. ECCEZIONALMENTE si consentiva a chiunque di poter acquistare El Hamdaoui a prezzo Gazzetta entro Giovedì 14 Febbraio 2013, consentendo pure a  chiunque di  impugnare la presente Sentenza.

In Diritto

La Giunta, nell’accogliere il Ricorso, ha preso atto che la confusione si è basata su di un errore d’impostazione della Presidenza nell’organizzazione dell’Asta, in particolare nel momento dell’apertura delle Buste. Infatti la Presidenza, differentemente da quanto dovrebbe fare (e ciò valeanche pro futuro), non richiede, al momento dell’aggiudicazione alle Buste, il nome del giocatore eventualmente liberato (diciamo eventualmente perché potrebbe anche accadere che non ci siano giocatori da liberare, considerando che nella fase-Buste il Partecipante potrebbe già essere con un giocatore in meno). Si tratta di una prassi “rapida” ma  che già in passato ha generato confusione (vedi Kekò nello scorso anno). E’ necessaria una maggior precisione della prassi di Mercato nella Fase-Buste.

Se avesse fatto richiesta al rappresentante della Lupin, invece, la Presidenza avrebbe preso atto del fatto che la Lupin intendeva sostituire Balotelli NON a Vargas come presunto erroneamente dalla Presidenza (va ricordato che Vargas era andato già via, ed in sua sostituzione la Lupin aveva provvisoriamente preso Icardi, poi perso alle Buste pochi minuti prima dell’aggiudicazione di Balotelli) MA ad El Hamdoui (appena acquisttao a mezzo-scambio). Insomma, un “caos” che ha portato al malinteso. Ebbene, in via di principio, la confusione determinatasi NON PUO’ incidere sulle scelte di mercato operate da un Partecipante che infatti (in inconfutabile Buona Fede) ha acquistato Pozzi sostituendolo con Vargas, proprio perché riteneva ancora di avere il diritto d’uso fantacalcistico sullo stesso, contrariamente da quanto risultante dal Quaderno Ufficiale (che però, ricordiamo, viene aggiornato con tutti i dettagli solo dopo la Chiusura del Mercato per motivi di tempistica d’Asta).

Inoltre, va specificato un aspetto di tecnica contrattualistica-fantacalcistica per rafforzare i motivi di questa Sentenza. Non potrebbe infatti  sostenersi che l’acquisto di Pozzi non si sia “perfezionato” per erronea indicazione del giocatore da liberare (nel caso, Vargas).  A parte che non c’è nessuna norma regolamentare che afferma che la “mancata liberazione di giocatore” sia causa di annullamento di un acquisto, pur volendo mantenere tale tesi sarebbe dovuto essere l’acquisto di Balotelli, e non quello di Pozzi, ad essere annullato. Infatti è stato nel momento dell’acquisto di Balotelli che il Torre (rappresentante della Lupin) non ha comunicato la liberazione del giocatore El Hamdoui, o, almeno, la Presidenza non lo ha registrato (di certo, comunque, non ha fatto espressa domanda in tal senso). Invece, all’atto dell’acquisto di Pozzi, il Torre stesso ha regolarmente comunicato la liberazione di Vargas.  Pertanto l’errore si è consumato nel momento in cui c’è stata l’aggiudicazione di Balotelli. A quel punto infatti la Presidenza ha “presunto” che l’attaccante del Milan andasse a sostituire Vargas. Questo perché la Lupin aveva appena perso Icardi, che a sua volta era stato provvisoriamente acquistato proprio per la partenza verso l’estero di Vargas. Quindi la Lupin era convinta ancora di vantare diritto d’uso su Vargas, proprio perché non c’era stato “chiarimento” su questo punto.  

PER QUESTI MOTIVI

La Giunta direttiva ha accolto il Ricorso della Lupin e cancellato l’annullamento dell’acquisto di Pozzi, normalmente reinserito in Rosa, consentendo però ai partecipanti di acquistare El Hamdaoui per il tempo indicato nel Dispositivo della Sentenza.

La Giunta Direttiva

Ps. La presente Sentenza può essere nuovamente impugnata entro 20 giorni da qualunque Partecipante.

 

PROVV. PRES. N. 12bis del 8/2/2013- VERBALE ULTIMA ASTA DI RIPARAZIONE del 6-2-2013

In data 6-2-2013 sono presenti il Presidente di Lega Alfonso De Vivo (scrivente) in rappresentanza della Don Camilli è un Pappone in qualità, il Vice Presidente di Lega Carmine Coppola in rappresentanza della Schettino Team, il Senatore nonchè Presidente emerito e membro della Giunta Direttiva Sabatino De Vivo, in rappresentanza della Libidine coi fiocchi, il Socio di Rango Senatoriale Antonio De Vivo in rappresentanza della Coritiba, la Matricola Pasquale Ruggiero in rappresentanza della Nazareth, ed infine il Socio Effettivo Nicola Consagno in rappresentanza della Lupin IV. Presenti anche l'Azionista della Lupin Giuseppe Torre ed un ospite, Alfonso D'Antuono. ASSENTI invece sia Vincenzo Consagno (Singapore) che Carmine Della Monica (Min Utd), nonchè i rispettivi "colleghi di team" Francesco Petrosino e Carmine Casale. Per gli assenti si applica la disposizione regolamentare sanzionatoria prevista nel Regolamento.

Dopo aver ricostruito la situazione dei 6 acquisti provvisori effettuati prima dell'Asta in questione, si rende noto che in giornata è stato comunicato l'acquisto di Poli (Libidine) da parte della Min Utd di Carmine Della Monica a prezzo Gazzetta (come da Regolamento), con liberazione di Cossu da parte della Libidine.

Poi si comunica la sostituzione della procedura ante-Mercato per quanto riguarda le operazioni di mercato in extremis. In luogo dell'Estrazione prevista (è stato preso in considerazione il rilievo del Senatore De Vivo Sabato che ha evidenziato la fortuna irrazionale che il sistema comporta) si è attivata la procedura sostitutiva che prevede la posizione di un'Urna (con tempo di 1h) con la consegna di alcuni fogli ai presenti, sulla quale era possibile apporre gli estremi delle operazioni di mercato compiute, garantendo la riservatezza in quanto era possibile "bluffare" uno scambio i realtà non avvenuto.

Procedendo poi all'apertura dell'Urna sono stati rinvenute le seguenti operazioni : Zaccardo (Lupin) è stato acquistato a 11 dalla Don Camilli con questi che libera Burdisso ; Calaiò (Lupin) è stato acquistato a 12 dalla Don Camilli con questi che libera Thereau ; C'è stato poi lo scambio Pazzini (Lupin)-El Hamdaoui (Don Camilli) con conguaglio di 11 FM come previsto dal Regolamento ; De Rossi (Lupin) è stato acquistato a 10 dalla Libidine che ha liberato Schelotto ; Consigli (Lupin) è stato acquistato a 15 dalla Libidine che ha liberato Neto.

Dopo si è proceduto all'apertura delle Buste : Reginaldo non ha ricevuto offerte e pertanto è rimasto alla Nazareth ; Icardi (Lupin) è stato aggiudicato alla Nazareth per 44 ; Obiang (Coritiba), Lulic (Libidine) e Zapata (Don Camilli) non hanno ricevuto offerte e pertanto sono rimasti nei rispettivi team fantacalcistici ; Balotelli (Nazareth) è stato aggiudicato alla Lupin per 61.

Dopo le Buste, non è stato effettuato alcuno scambio.

Si è proceduto poi al Mercato Liberi nelle modalità regolamentari, con le operazioni che venivano registrate sul Quaderno Ufficiale.

Si è poi effettuato l'Ultimo Giro, nelle modalità previste.

Infine è stato effettuato l'ultimo Scambio : Balotelli e Pinzi (Lupin) sono stati scambiati con Osvaldo e Florenzi (Don Camilli), con valutazione dei rispettivi Prezzi Gazzetta.

Alle ore 24 si è chiuso definitivamente il Mercato 2012-2013. Tuttavia nel perfezionamento delle Rose (che avviene post-Asta) si è scoperto che la Lupin e la Libidine erano rimaste con un giocatore in meno,m procedendo ad acquistare rispettivamente Behrami e Constant a prezzo Gazzetta.

Ulteriormente, si è scoperto che in realtà l'acquisto di Pozzi (Lupin) andava annullato (apposito Provv.Pres. nr. perchè il giocatore liberato, Vargas, secondo la Presidenza era stato già liberato. La Lupin ha presentato Ricorso (vincendolo) per l'annullamento del Provvedimento, e si è al momento in attesa delle Motivazioni. Nel dispositivo si è affermato che è El Hamdaoui ad essere eliminato dalla Rosa della Lupin, e non Pozzi.

Questo è quanto

Provvedimento Giunta nr.9 del 19/3/2013

Oggetto: Aggiornamento Classifica Generale dopo la Decisione dell'Alta Corte CONI che ha confermato lo 0-3 in Cagliari-Roma + sospensione aggiornamento Classifica per il rinvio di Sampdoria-Inter

Vista la Decisione CONI indicata in Oggetto, si aggiorna la Classifica Generale ed il Trofeo Primavera in relazione alla 2a Giornata di Fantacalcio attribuendo il "6 politico" ai giocatori non squalificati di Cagliari-Roma, che dovevasi giocare in Settembre. Si chiarisce che si fa riferimento ai non squalificati di quella Giornata.

INOLTRE si sospende l'aggiornamento della Classifica della 27ma Giornata in attesa di Sampdoria-Inter, rinviata per neve. 

La Giunta Direttiva

 

Provvedimento Presidenziale n. 16 del 7/4/2013

Oggetto: correzione d'ufficio della Formazione del "Singapore" (Enzo).

Visto che in occasione della 29ma Giornata il Singapore ha schierato 12 giocatori, si applica il primo comma dell'art.26 del Regolamento e si elimina d'ufficio il quinto centrocampista, Matuzalem. La Formazione, corretta, è pertanto regolarmente valida.

La Presidenza

 

PROVV.GIUNTA n.10 del 12/04/2013

Oggetto : DIFFIDA BIENNALE nei confronti di Giuseppe Torre (Azionista LUPIN IV) per dichiarazioni lesive (Parte A)+ Sostituzione pro tempore di Sabatino De Vivo da parte di Antonio De Vivo per dimora temporanea all’estero(Parte B) .

------(PARTE A)

-VISTE le dichiarazioni rese (qui censurate perché altrimenti lesive) sul gruppo Privato Facebook da Giuseppe TORRE (Azionista Lupin IV), in relazione alle quali l’utente è stato già avvertito dell’Avvio delle Indagini ;

-CONSIDERATO che nella Sentenza del Caso Maialone è stato affermato che la dichiarazione sebbene lesiva non integri l’illecito disciplinare di cui all’art.42 del Regolamento se effettuata sul Gruppo Privato Formazioni perché “luogo non pubblico” ;

-VISTA, per le considerazioni appena effettuate, la Richiesta del Presidente di Lega di procedere ad Archiviazione con Diffida biennale ;

LA GIUNTA DIRETTIVA IN COMPOSIZIONE RIDOTTA (ESCLUSO IL PRESIDENTE)

accoglie la Richiesta del Presidente di Lega e procede all’Archiviazione del fatto, comminando però la Diffida biennale nei confronti del Torre in quanto la dichiarazione, se fosse resa in altro luogo, ivi compreso il Facebook “non riservato”, comporterebbe l’apertura del Procedimento Disciplinare per  Vilipendio del Fantacalcio.

----(PARTE

-VISTA la temporanea dimora fuor dal territorio patrio di Sabatino De Vivo per più di 48 ore ;

-VISTO l’art.4 del Regolamento applicato analogicamente, anche in considerazione dell’evoluzione normativa sui rapporti tra Presidenza e Giunta Direttiva ;

-CONSIDERATO che Antonio De Vivo è il Partecipante con più “anzianità fantacalcistica” ;

LA GIUNTA DIRETTIVA IN COMPOSIZIONE RIDOTTA (escluso Sabatino De Vivo)

procede alla Supplenza del Sen. Sabatino De Vivo con Antonio De Vivo sino alla quarantottesima ora successiva al ritorno sul territorio italiano di Sabatino De Vivo. La cessazione della supplenza sarà notificata ai Partecipanti con Avviso.

MOTIVAZIONI PARTE A

La Giunta ha accolto la Richiesta del Presidente basata su una “massima” della Sentenza del Caso Maialone che si è basata sulla rilevanza dell’elemento “in pubblico” richiesto dalla norma per configurare l’illecito di Vilipendio. Ovviamente la Diffida “avverte” della rilevanza qualora la stessa dichiarazione fosse stata (o fosse, in futuro) resa in luogo pubblico, luogo aperto al pubblico o su Facebook nelle aree non riservate (come ad esempio Bacheche, o Pagine “aperte” come la nostra FANTACALCIO VILLANOVA 1997).

Va evidenziato pure un altro aspetto. La dichiarazione è certamente elemento che dovrebbe “attenzionare” il Torre in merito a dichiarazioni che lo stesso può rendere altrove.

Alcune considerazioni vanno poi effettuate “nel merito”. Va chiarito che le norme regolamentari attaccate dal Torre sono norme che non sono “storiche”, ma che sono state introdotte recentemente col “lodo Consagno” e col “lodo Consagno bis”. Diciamo questo per evidenziare che il nostro sistema, basato su un Regolamento consolidato sebbene non perfetto, consente a chiunque di adoperarsi fattivamente per modificare l’apparato normativo. Non a caso recentemente proprio il Torre ha dato impulso ad una Riforma sui “6 politici”. Pertanto, essendo il Regolamento “promanazione” dell’homo fantacalcisticus,  umiliare il Regolamento come ha fatto il Torre è come offendere 15 anni di storia e impegno che gli utenti fantacalcistici hanno consumato per porre in essere un Regolamento che potesse essere “la risposta” a tutte le problematiche indefinibili che potevano presentarsi nel corso del giuoco. 15 anni di impegno e passione, al fine di impalcare un apparato che potesse fungere da valido sostegno per ogni ipotesi concreta. E questo Regolamento ci è riuscito, sebbene qualcuno possa tacciarlo come “fanatico”, non a caso (soprattutto per le Regole Tecniche) è un modello di riferimento per vari Fantacalcio, anche lontani dall’ager nucerinus.

Pertanto la Diffida biennale è un forte monito al Torre. Egli deve astenersi dal rendere dichiarazioni rilevanti ai sensi dell’art42 del Regolamento. Si chiarisce che la Diffida concerne solo le condotte inquadrabili nel Vilipendio (anche per dichiarazioni diverse da quelle interessanti il Regolamento). Con ciò non si vuole minare di certo, sia chiaro, la “libertà di espressione”. Ma essa incontra un limite nel rispetto del Regolamento, il quale può essere ben criticato, modificato, ma senza offenderlo con espressioni volgari. Ovviamente non vi sarebbe “violazione” della diffida se la dichiarazione è posta in essere in privato, o comunque non in pubblico. E’ bene chiarire questo punto.

La diffida biennale cesserà il 12 Aprile 2015, salvo che il Provvedimento venga impugnato. In tal caso il biennio (in caso di conferma) decorrerà dal giorno di emissione della Decisione.

MOTIVAZIONI PARTE B

Si applica analogicamente ad un membro di Giunta la norma di cui all’art.4 prevista per la supplenza del Presidente di Lega da parte del Vice Presidente. Mancando una norma specifica, si nomina supplente il Partecipante con più anzianità fantacalcistica, ovvero Antonio De Vivo. In questa decisione la Giunta ha tenuto conto del fatto che i rapporti istituzionali, rispetto all’epoca di emanazione del Regoalmento, sono profondamente cambiati e l’epicentro decisionale si è spostato dal “monocratico” Presidente alla “collegiale” Giunta. Per cui è necessario garantire l’integrità della composizione della Giunta Direttiva nella circostanza descritta dall’art.4 del Regolamento.

Chiunque può impugnare il presente Provvedimento, sia in riferimento alla Parte A che alla Parte B entro 20 giorni.

La Giunta Direttiva

Provv. Pres. n. 17 - AVVISO del 25 Aprile 2013

Si comunica che è cessata la "supplenza" da parte di Antonio De Vivo per l'assenza di Sabatino De Vivo dalla Giunta Direttiva.

Si comunica altresì che è iniziata l'istruttoria per la nomina a Senatore dello stesso Antonio per sua espressa richiesta.

Entro 30 gg da questo Avviso la Presidenza presenterà una Relazione riservata alla Giunta, che deciderà nei 60 gg successivi con necessaria unanimità. La nomina necessita anche del "nulla osta" successivo dei Fondatori, entro ulteriori 60 gg.

La Presidenza

DIRETTIVA di GIUNTA n.1/2012-2013 del 8-5-2013

Oggetto : “Disposizioni per colmare il vulnus regolamentare in tema di Invio Formazioni nelle ultime 5 Giornate”

-PREMETTENDO CHE :

-l’art.22 ter del Regolamento (Formazioni per le ultime cinque giornate) stabilisce che  “Nelle ultime 5 giornate la Giunta Direttiva assicura la redazione delle Formazioni mediante lo strumento dell’Amministrazione Controllata Suppletiva singola per l’eventuale mancato Invio della stessa da parte di un Partecipante, nel termine sancito dal primo comma dell’art.22”. E al secondo comma che “Si applica l'ultimo comma dell’art.22”, sebbene per quest’ultima disposizione, a seguito delle riforme, deve intendersi l’attuale “penultimo” comma ;

- la Nota [27] del Regolamento, al primo paragrafo, recita : <<Col Provvedimento Presidenziale nr.30/2009-2010 si è previsto che se v’è un obbligo di redigere d’ufficio la Formazione (come nel caso dell’art. 22 ter del regolamento) la Formazione deve essere accettata anche se inviata “extra time” perché comunque vi sarebbe stato l’obbligo per la Giunta Direttiva di redigerla in luogo del Partecipante inadempiente. Non si applica Sanzione Pecuniaria (perché la Sanzione non viene emessa, ex art.22 comma 4 del Regolamento, se la Formazione è inviata entro 5 minuti dall’inizio della prima gara di giornata). TUTTAVIA in un caso si è erroneamente proceduto (ma si è chiarito che NON costituirà Precedente nel Provv.Giunta n.4/2011-2012) alla redazione d’ufficio ai sensi dell’art.22 ter di una Formazione che era stata depositata in ritardo alla quart’ultima giornata>>.

-CONSIDERATO CHE :

-la disciplina ha mostrato un grave “vulnus” dei Principi di Lealtà e Probità, e di Trasparenza di cui all’art.1 del Regolamento, in quanto ammette che un Partecipante possa depositare la Formazione extra time senza incorrere nemmeno nella Sanzione ;

-e che appare più “congruo” ed efficiente estendere sino all’ultimo minuto la possibilità di redigere la Formazione in Amministrazione Controllata nelle ipotesi di mancato Invio ;

-e che è emersa una distinta disposizione ormai obsoleta all’art.22 Reg., che si riferisce alla sola stagione 2011-2012.

LA GIUNTA DIRETTIVA IN COMPOSIZIONE PIENA, ALL’UNANIMITA’, STABILISCE QUANTO SEGUE :

1. Le modifiche hanno effetto immediato ai sensi del secondo paragrafo della Nota 59 del Regolamento il quale stabilisce che : <<Le Direttive, emesse dalla Giunta, possono innovare il Regolamento in presenza di “vulnus” o “incongruenze” dello stesso. Ogni Direttiva (che deve essere notificata a tutti i Partecipanti) entra immediatamente in vigore. Ma se v’è Opposizione di 1/3 dei Partecipanti (entro 20 giorni dalla Notifica) la Direttiva diviene inefficace sin dall’inizio. In ogni caso,essa necessita di approvazione dell’Assemblea nella prima occasione utile. Se l’Assemblea non approva, essa è abrogata ma conserva la sua efficacia sino al giorno della mancata approvazione>>.

2. All’art.22 del Regolamento si sostituisce “a 55 minuti” con “fino ad un minuto prima dell’inizio della prima gara stessa”. Pertanto il primo comma dell’art.22 Reg. comincerà così : <<La Formazione, composta da 11 titolari e 7 riserve, va consegnata entro 60 minuti dall’inizio della prima gara di giornata, con una tolleranza massima di 15 minuti che viene estesa FINO AD UN MINUTO PRIMA DELL’INIZIO DELLA PRIMA GARA DI GIORNATA STESSA se si tratta di formazione redatta a qualsiasi titolo in Amministrazione Controllata>>.

3. All’art.22 del Regolamento si elimina dal primo comma l’ormai obsoleto <<Per la stagione 2011-2012 le Formazioni dovranno essere inviate entro le ore 13:30, con tolleranza massima di 15 minuti, se nello stesso giorno c’è un impegno di Campionato dell’Ag Nocerina. Sarà la Presidenza ad indicare volta per volta su Facebook l’orario di Invio>>.

4.All’art. 22 ter Reg. si sostituisce in pieno l’articolo esistente, col seguente: al primo comma <<Nelle ultime 5 giornate la Giunta Direttiva assicura la redazione delle Formazioni mediante lo strumento dell’Amministrazione Controllata Suppletiva singola per l’eventuale mancato Invio della stessa da parte di un Partecipante, nel termine sancito dal primo comma dell’art.22>>. E al secondo comma : <<Inoltre per le ultime 5 giornate la sanzione per il mancato o ritardato Invio nei termini è aumentata a 5€, e non è applicata l’esenzione di cui al primo comma dell’art.22 per gli Invii in ritardo, mentre la Formazione in ritardo viene ugualmente accettata e quindi considerata valida se inviata entro 1 minuto dall’inizio della prima gara di giornata>>.

5. Alla Nota [27], primo paragrafo, viene eliminata la parte che recita <<Non si applica Sanzione Pecuniaria (perché la Sanzione non viene emessa, ex art.22 comma 4 del Regolamento, se la Formazione è inviata entro 5 minuti dall’inizio della prima gara di giornata). TUTTAVIA>>. Pertanto il nuovo primo paragrafo della Nota 27 sarà, come corretto : <<Col Provvedimento Presidenziale nr.30/2009-2010 si è previsto che se v’è un obbligo di redigere d’ufficio la Formazione (come nel caso dell’art. 22 ter del regolamento) la Formazione deve essere accettata anche se inviata “extra time” perché comunque vi sarebbe stato l’obbligo per la Giunta Direttiva di redigerla in luogo del Partecipante inadempiente. In un caso si è erroneamente proceduto (ma si è chiarito che NON costituirà Precedente nel Provv.Giunta n.4/2011-2012) alla redazione d’ufficio ai sensi dell’art.22 ter di una Formazione che era stata depositata in ritardo alla quart’ultima giornata>>.

-----------------------------------------------Relazione

Con questa Direttiva la Giunta intende colmare “vulnus” e “incongruenze” in tema di disciplina di Invio Formazioni nelle ultime cinque Giornate. In sintesi questa Direttiva :

-consente alla Giunta Direttiva, obbligata a redigere la Formazione nelle ultime 5 Giornate se un Partecipante non la invia, di effettuarla fino ad un minuto prima dell’inizio della Prima Gara di Giornata, e non più al massimo fino a 5 minuti prima ;

-prevede una Sanzione di 5 € per le Formazioni non inviate o inviate tardi nelle ultime 5 Giornate (anzichè 3€, come per tutte le altre Giornate), mantenendo la validità della Formazione inviata in ritardo, se depositata entro un minuto prima dell’inizio della prima gara (ma si badi che questa validità vale solo per le ultime 5 Giornate perché nelle altre l’invio in ritardo – cioè entro 5 minuti – evita solo la sanzione). Prima di questa Direttiva la Sanzione pecuniaria non si applica perché vige l’esenzione generale se la si invia fino a 5 minuti prima. Si chiarisce che per tutte le altre Giornate la Formazione inviata in ritardo resta invalida.

-si è eliminato dall’art.22 l’ormai obsoleta disciplina relativa alla stagione 2011-2012.

La Giunta Direttiva

Provv. Presid n.19 del 7/5/2013

Oggetto : Parte A-Trascrizione Formazione settimana precedente per Enzo Consagno (con Sanzione pecuniaria e dichiarazione di "ritardo incolpevole" di Coppola nella sostituzione d'ufficio) + Parte B- Ammissione formazione inviata in ritardo per Pasquale, esente Sanzione.

(Parte A)

-VISTO il mancato invio della formazione del Singapore (Enzo) in occasione della 33ma Giornata ;

-CONSIDERATO che la Giunta aveva obbligo, ai sensi dell'art.22 ter del Reg. di redigere la Formazione in sostituzione, cosa avvenuta in "ritardo incolpevole" - vedi Nota 27 secondo paragrafo- di Coppola (che l'ha infatti depositata a 3 minuti dall'inizio della prima gara) ;

LA PRESIDENZA PROCEDE alla trascrizione della formazione precedente di E.Consagno, all'applicazione della Multa di 3€ e alla "dichiarazione di ritardo incolpevole" del Vice Presidente Coppola che si è velocemente adoperato per redigere la Formazione d'ufficio, ma invano considerato che l'ha depositata oltre le 20.40 che era il termine massimo (i fatti sono avvenuti prima della riforma avvenuta con la Direttiva nr.1).

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(Parte B)

-VISTO l'Invio ritardato della Formazione da parte di Pasquale in occasione della 33ma ;

-CONSIDERATA la Nota [27] che integra la disciplina speciale prevista per le ultime 5 Giornate

LA PRESIDENZA ammette la Formazione inviata in ritardo, e non applica la Multa a Pasquale (i fatti sono avvenuti prima della riforma avvenuta con la Direttiva nr.1).

Questo è quanto

La Presidenza

 

PR.GIUNTA nr. 11 del 26/05/2013

Oggetto: Proclamazione di Vincitori e Premi e altre Comunicazioni.

-VISTI gli esiti dei conteggi ;

-VISTE le norme regolamentari ;

SI UFFICIALIZZANO LE SEGUENTI CLASSIFICHE :

Classifica GENERALE :

 

1° DellaMonica 66 (6)---Campione della stagione 2012/2013

2° Alfonso 66 (4)---Secondo Classificato

3° Enzo 58 (8)---Terzo Classificato

4° Nicola 51 (4)

5° Pasquale 48 (3)

6° Antonio 47 (2)

7° Coppola 37 (5)

8° Sabatino 29 (3)---Tapiro d'oro 2012/2013

 

Classifica TROFEO PRIMAVERA :

 

1°Alfonso 2567----Vincitore del Trofeo

2°DellaMonica 2542.5

3°Pasquale 2515.5*

4°Enzo 2515.5*

5°Nicola 2501.5

6°Coppola 2474.5

7°Antonio 2440

8°Sabatino 2424

 

*Pasquale prevale su Vincenzo negli scontri diretti (pari punti, ma miglior punteggio 350-347 complessivo).

 

Classifica TROFEO BIRRA MORETTI

 

1°DellaMonica 22 (3)---Vincitore del Trofeo

2°Antonio 17*

3°Alfonso 17* (1)

4°Nicola 15**

5°Enzo 15** (3)

6°Pasquale 10 (1)

7°Sabatino 9 (1)

8°Coppola 8 (1)

 

*Antonio prevale su Alfonso nello scontro diretto (72-63).

**Nicola prevale nello scontro diretto su Vincenzo (67-61.5).

 

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Pertanto la "MIN" ha diritto alla somma di 600€ (560€ per FantaScudetto e 40€ per Birra Moretti). La "DONCAMILLI" ha diritto a 270€ (250€ per la Seconda Posizione e 20€ per il Primavera). Infine il "SINGAPORE" ha diritto a 118€ per la Terza Posizione.

Nell'attribuzione dei Premi si procederà a "compensazione" con le posizioni passive, costituite dal debito residuo per "quote", "quote giornali" ed eventuali Sanzioni pecuniarie.

Si è già avvisato dell'inizio dell'attività di Riscossione. La Giunta procederà all'acquisto dei Trofei, il cui fondo di 20€ è integrato dalle Sanzioni Pecuniarie e da eventuali contributi volontari che i "soggetti a premio" o "sponsors" vorranno corrispondere.

PS. Nella Classifica del Trofeo Primavera c'è stato un "ex aequo". Pertanto si è applicata la stessa norma (per quanto compatibile) di cui all'art.31 del Regolamento. Questo varrà come Precedente, e impone l'integrazione della Nota [68] del Regolamento.

 

LA GIVNTA DIRETTIVA